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Casi particolari
Il ministero dell'Economia, con una circolare del 21 marzo 2008, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi circa la nuova tornata di incentivi alla rottamazione. Ecco, in sintesi, le indicazioni del dipartimento per le politiche fiscali:
1 - il bonus previsto per la rottamazione di un veicolo per trasporto promiscuo è utilizzabile, non esistendo più tale categoria, per l'acquisto di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli a uso speciale ma non di autocaravan;
2 - la rottamazione di autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli a uso speciale consente la sostituzione con un veicolo appartenente indifferentemente a una delle tre categorie, nel rispetto del limite di massa di 35 quintali, ovviamente;
3 - la suddetta facoltà non vale nel caso degli autocaravan. Per poter beneficiare dell'incentivo all'acquisto di autocaravan occorre necessariamente rottamare un autocaravan;
4 - in tutti i casi sopraelencati, il contributo statale, la cui entità varia secondo la massa del veicolo, dipende esclusivamente dalla massa del veicolo acquistato e non da quella del veicolo rottamato;
5 - anche se non esplicitamente affermato, la possibilità di beneficiare dell'incentivo, nei casi sopra citati, vale anche in caso di acquisto di un veicolo Euro 5;
6 - in tutti i casi, è possibile beneficiare dell'incentivo anche nel caso in cui il veicolo da rottamare sia intestato a un soggetto deceduto, anche nel caso in cui la successione sia stata "aperta" prima del 1° gennaio 2008;
7 - in tutti i casi, è possibile godere del beneficio anche se la rottamazione è avvenuta prima dell'acquisto, ma solo a patto che questo sia avvenuto a partire dal 3 ottobre 2006 e a patto che l'acquirente consegni al concessionario il certificato di rottamazione (e a patto, ovviamente, che il nuovo veicolo venga acquistato o sia stato acquistato nel periodo di vigenza degli incentivi);
8 - è possibile beneficiare dell'incentivo alla rottamazione anche nel caso di un'auto Euro 2 immatricolata originariamente all'estero e reimmatricolata in Italia dopo il 1° gennaio 1997. A patto, però, che la prima immatricolazione all'estero sia anteriore al 1° gennaio 1997;
9 - nel caso in cui non sia presente in Italia la casa costruttrice o importatrice di autocaravan, i venditori dei veicoli in questione potranno usufruire direttamente del credito d'imposta per recuperare l'importo del contributo erogato al cliente.
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