Auto pirata
IL PEDONE DEV'ESSERE SEMPRE RISARCITO

Pubblicata il 02/03/2011


Un pedone vittima di un incidente causato da un'auto pirata o di una vettura non identificata può avviare ugualmente la richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia anche se ha pochi elementi in mano: lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 745 del 14 gennaio 2011.

Bastano pochi elementi. A comprovare l'avvenuto investimento, bastano le tracce ambientali e le dichiarazioni verbali. I giudici, in sostanza, hanno sancito che non si può chiedere alla vittima un comportamento "oltre la normale diligenza e comunque di onerosa attuazione", come quello di annotare il numero di targa dell'investitore o di cercare testimoni dopo essere stati sbalzati sul selciato. Per evitare le frodi assicurative, alle compagnie sarà sufficiente una verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la compatibilità delle lesioni con la dinamica denunciata, senza che il pedone debba fornire ulteriori dettagli.

Prevedere il pericolo. Questa sentenza, per certi versi innovativa, fa il paio con un altro pronunciamento della Quarta Sezione Penale della Cassazione, la n. 41571 del 24 novembre 2010, che, accogliendo le tesi della Corte d'appello, ha stabilito che un conducente deve regolare la propria condotta di guida in modo da non costituire pericolo per sé e per gli altri anche tenendo conto di potenziali scorrettezze commesse dagli altri automobilisti. Questi i fatti: una donna era stata assolta dal reato di omicidio colposo perché immettendosi su una strada statale da destra, non si avvedeva di un motociclista, deceduto nell'impatto, che sopraggiungeva a forte velocità superando la fila di macchine che erano ferme proprio per consentire l'immissione della vettura della donna sulla statale. Secondo i giudici di primo grado, la conducente, pur effettuando una manovra non consentita, non poteva vedeva il motociclista che sopraggiungeva, nascosto dalla fila di macchine e per di più ad alta velocità.

Visioni più ampie. La Corte d'Appello ha tuttavia ribaltato il verdetto, condannando la donna perché impegnando in maniera non corretta la carreggiata e avendo provocato il fermo di una serie di veicoli, avrebbe dovuto fermarsi e assicurarsi che nessuno stesse superando la fila prima di impegnare l'altra corsia. In altre parole, avrebbe dovuto avere una visione più ampia della situazione e pensare che magari qualche furbacchione avrebbe potuto superare la fila di auto e andare a sbattere contro di lei, come poi in effetti è avvenuto.

Cosimo Murianni


© Riproduzione riservata

0 commenti