Dopo l’acquisto di una vettura, arriva il momento di stipulare la polizza obbligatoria, la Rc auto. Per farlo, ci si può rivolgere a un'agenzia di fiducia o optare per il fai-da-te, sempre più diffuso da quando esistono le compagnie telefoniche e online. Nel primo caso l’agente può essere monomandatario o plurimandatario, rappresentare cioè una o più compagnie, e pertanto l’offerta può essere più o meno ampia. Nel secondo caso, di solito, ci si rivolge direttamente alle assicurazioni compilando online richieste di preventivo in piena libertà. Esiste anche la possibilità di utilizzare dei portali online che eseguono in pochi secondi la comparazione tra varie offerte fornendo i diversi preventivi con relativi costi e coperture. Ma attenzione: questi portali non coprono tutta l’offerta assicurativa del mercato, bensì veicolano proposte solo delle imprese con le quali sono stipulati accordi commerciali e che, talvolta, al momento della stipula, possono anche cambiare. L’unico preventivatore che offre tariffe vere, vincolate per legge, è quello dell’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) all’indirizzo www.tuopreventivatore.it. Pur essendo più laborioso nell’inserimento dei dati rispetto a un preventivatore commerciale, offre però tariffe che vincolano le compagnie a sottoscriverle nel momento in cui l’automobilista decida di accettarle.

Cosa serve davvero. Alla Rc auto pura, il minimo indispensabile per poter assolvere all’obbligo di assicurazione, si possono abbinare ulteriori tutele come quella legale, un soccorso stradale che comprenda un rimborso delle spese di viaggio e alloggio in caso di fermo vettura oppure la garanzia sugli infortuni del conducente. Inoltre si possono ottenere sconti se si installa una scatola nera (dispositivo dotato di Gps per la geolocalizzazione dell'auto, che consente alle compagnie di verificare le effettive percorrenze) o se si accetta, in caso di incidente, di far riparare le vettura presso una carrozzeria convenzionata. Stesso discorso per le polizze furto e incendio: non sono obbligatorie per la circolazione del veicolo, ma rappresentano un utile ombrello protettivo dai ladri (anche in caso di furto parziale), un atto vandalico o una calamità naturale. In sostanza, ognuno deve decidere quali garanzie sottoscrivere in base alle proprie esigenze, disponibilità e sensibilità.

Le parole da conoscere. Per capire se si ha bisogno o no di una copertura aggiuntiva è opportuno sapere come funzionano in modo da soppesare costi e benefici. A volte vale la pena di spendere altri soldi in più, ma per ottenere cosa? Occorre acquisire dimestichezza con i loro nomi in modo tale da riconoscerli quando ve le propongono. Ecco un piccolo glossario, in rigoroso ordine alfabetico, che spiega più nel dettaglio cosa offrono e come operano alcune di queste garanzie supplementari, le principali.
Atti vandalici. Si tratta di una garanzia accessoria dei contratti di assicurazione furto e incendio. L’automobilista paga un premio, di solito modesto rispetto al costo complessivo della polizza, e la Compagnia si assume il rischio di pagare tutti i danni derivanti da atti vandalici o di teppismo compiuti da terze persone nei confronti del mezzo assicurato. Questa garanzia può essere in pacchetto con altre coperture accessorie oppure stipulabile separatamente. Attenzione però: a meno che non sia previsto esplicitamente, l’assicurazione pagherà solo una parte del danno in forza della franchigia contrattuale, ovvero di quella parte che rimane a carico dell’assicurato e che di solito viene parametrata all’età del veicolo, allo stato d’uso eccetera.
Furto e incendio. Questa opzione cautela l’assicurato in caso di furto o incendio del proprio veicolo. Può operare anche in caso di furto parziale o danni da tentativo di furto oppure se l’incendio non ha distrutto completamente il mezzo. Anche per questa copertura è opportuno ricordare che il risarcimento sarà sempre proporzionato al valore del veicolo al momento del furto totale o a quello delle parti da ripristinare: la compagnia si impregna a pagare solo una parte del costo dei ricambi, applicando il cosiddetto degrado d’uso, ovvero il deprezzamento subìto dal momento dell’immatricolazione al momento del sinistro. Pagherà tutto per intero, invece, se è prevista, dietro maggiorazione del costo, una garanzia a primo rischio assoluto, cioè fino al tetto massimo del valore dell'auto stabilito nel contratto.
Guida esclusiva, esperta e libera. Con alcune clausole, il contratto di assicurazione può diventare vincolante per il proprietario o per un conducente indicato espressamente nella polizza. In caso di inadempienza, cioè se l’incidente viene causato da un soggetto non previsto dal contratto, la compagnia copre l'eventuale danno, ma poi può applicare la rivalsa, cioè chiedere indietro i rimborsi pagati. La casistica di guida esperta è ampia: in genere si vincola la polizza a un contraente di età maggiore, per esempio, di 25 anni e con una patente conseguita da un numero minimo di anni. La guida libera, invece, non prevede limiti di sorta e non fa scattare la rivalsa se l'incidente è causato da un giovane neopatentato. Ogni opzione ha il suo costo.
Kasko. Si tratta della polizza in forza della quale l’assicurazione si assume tutti i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo, stabiliti dalle clausole, indipendentemente dalla responsabilità del guidatore. Non tutte le kasko, tuttavia, sono uguali. A seconda delle garanzie offerte possono essere più o meno costose. Per esempio, in genere queste polizze garantiscono una copertura a “valore intero” cioè è risarcibile qualunque danno cagionato al proprio veicolo, persino quello derivante da atti vandalici o calamità naturali o sommosse. Un’alternativa meno onerosa è la copertura a “primo rischio assoluto”: l’indennizzo è cioè pari a un massimale prestabilito contrattualmente, a prescindere dal valore del veicolo. Una delle formule kasko più diffuse per il rapporto costi-benefici è denominata “primo rischio relativo”. Come funziona? Viene deciso un massimale di rimborso, ma non in valore assoluto bensì in percentuale rapportata al valore del mezzo. Esiste poi la kasko “collisione”, che stabilisce la risarcibilità per i soli danni derivati da un tamponamento con un altro veicolo identificato.
Massimale. È la cifra massima risarcibile per ogni sinistro. Nella Rc auto, per legge, non può essere inferiore a 5.000.000 di euro per i danni alle persone e un milione di euro per quelli alle cose e animali per ciascun sinistro. Ovviamente, c’è la possibilità di elevare questi massimali per tutelare meglio il proprio patrimonio a fronte di un contenuto aumento del premio da pagare. Nelle polizze non obbligatorie, come per esempio la furto e incendio, non ci sono obblighi di legge e il massimale è di solito indicato nelle clausole contrattuali, di comune accordo con il contraente.
Ricorso terzi. Garanzia dei contratti non obbligatori che tutela il contraente, entro il limite del massimale stabilito, contro danni materiali e diretti cagionati a terzi a causa di un evento coperto dalla polizza. Per esempio, se in seguito a un incendio della vettura all’interno di un box in affitto si dovesse danneggiare la struttura, la polizza coprirebbe il veicolo, ma non i muri e spetterebbe all’automobilista risarcire di tasca propria il proprietario dell’immobile. La garanzia ricorso terzi, invece, copre anche questo rischio.
Rivalse ed esclusioni. La rinuncia alla rivalsa è una garanzia che viene sempre più spesso proposta al momento della stipula dei contratti. Si tratta della possibilità della compagnia di chiedere all’assicurato il rimborso, totale o parziale, del danno liquidato a terzi qualora la polizza non sia operante in forza di specifiche clausole contrattuali. Per esempio, nella Rc auto tra i casi più frequenti di inoperatività della polizza stabilita dalle clausole, c’è la guida senza patente (o con patente sospesa o revocata): se il conducente assicurato, privo del documento, causa un sinistro, la compagnia liquiderà il danno, ma poi potrà chiedere il ristoro della somma versata. Altre esclusioni prevedono la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la guida dopo aver superato l’esame senza essere ancora in possesso della patente, l’utilizzo della targa prova senza rispettare le modalità previste dal Codice, il trasporto di persone in numero superiore al consentito e la guida di un veicolo modificato e non più conforme ai dati di omologazione, il noleggio del veicolo con conducente se effettuato senza la prescritta licenza.
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