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Ecco le regole per le autostrade: "Colonnine da 100 kW e almeno due fornitori"

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La lunga attesa è finita: l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha emanato una delibera per la “definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici”. In sostanza, l’autorità ha definito l’insieme delle principali regole che dovranno essere rispettate dai gestori per avviare l’iter per la realizzazione delle colonnine nelle stazioni di servizio lungo le maggiori arterie viarie italiane. Le principali disposizioni, tra l’altro, recepiscono le osservazioni pubblicate ad aprile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alle misure del relativo decreto legge 201 del 2011. Dunque, l’Art stabilisce una potenza minima per ciascun punto di ricarica di "almeno 100 kW" e la presenza di "almeno due" fornitori di energia.

Potenza e disponibilità. In particolare, in uno degli allegati della delibera dell’ente guidato da Nicola Zaccheo si stabilisce che, nelle aree interessate, i servizi di ricarica elettrica dovranno essere "offerti tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24", garantendo "l’assistenza alla clientela almeno da remoto, con possibilità di pronto intervento" e "prevedendo un numero di punti di ricarica ultraveloce accessibili al pubblico adeguato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita". Inoltre, si richiede "l’installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico aventi potenza nominale pari ad almeno 100 kW e, in ogni caso, adeguata al prevedibile sviluppo delle capacità di ricarica dei veicoli nell’orizzonte temporale dell’affidamento (da 5 a 12 anni, ndr) e comunque secondo le specifiche tecniche minime pubblicate dal concessionario autostradale". 

Affidamenti e deroghe. Quanto all’operatore affidatario, si dispone che "per ciascuna area interessata" siano "presenti almeno due Cpo (acronimo di Charge Point Operator, ndr), assicurando il rispetto del principio di neutralità". Tuttavia, l’autorità dei trasporti stabilisce anche delle deroghe: "In sede di prima attuazione", il concessionario "garantisce la presenza di un Cpo per ogni area interessata" ma deve procedere con "gli ulteriori affidamenti" entro cinque anni. Inoltre, la stessa Art può autorizzare una deroga in caso di "ragioni di natura tecnica" che "impediscono la presenza di più" operatori. Inoltre, i concessionari dovranno procedere con "un’adeguata riorganizzazione degli spazi delle aree interessate" per assicurare ai Cpo "pari visibilità, accessibilità e disponibilità di spazio", garantire "la pronta fruizione delle attività commerciali e ristorative da parte degli automobilisti in sosta per il tempo necessario alla ricarica" e salvaguardare la possibilità di utilizzare tutti i servizi per gli altri conducenti, tra cui la distribuzione dei carburanti. Gli operatori, dal canto loro, saranno tenuti a prevedere "per l’utente tariffe eque e trasparenti, nonché sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti". La delibera contiene anche specifiche disposizioni sui livelli minimi di qualità del servizio erogato o sui rapporti tra concessionari e operatori e stabilisce anche i poteri della stessa autorità. Per esempio, avrà il compito di vigilare sui corrispettivi definiti nei bandi di gara affinché si garantisca "il perseguimento dell’interesse pubblico correlato alla valorizzazione dell’infrastruttura autostradale", la promozione della concorrenza, "il rispetto dei principi di trasparenza, equità, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità", nonché "il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori".

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