Scatola nera, è d’obbligo: ecco cosa c’è dentro
Si apre una nuova pagina sul fronte della sicurezza stradale in Europa. Dal 6 luglio, tutte le auto di nuova omologazione dovranno essere dotate di una serie di dispositivi elettronici e di assistenza alla guida finalizzati esplicitamente alla riduzione degli incidenti. Questa novità, stabilita nel 2019, riguarda per ora solo i nuovi modelli, ossia, semplificando, quelli presentati a partire dal 6 luglio 2022 dalle case automobilistiche. I modelli già omologati - cioè quelli attualmente presenti nei listini ufficiali-, invece, sono legittimamente esenti da questo obbligo fino al 6 luglio del 2024. Da quella data, infatti, tutti gli esemplari in vendita nelle concessionarie, quindi sia i modelli di nuova omologazione sia quelli di precedente omologazione, dovranno disporre della nuova dotazione di sicurezza. Va detto, peraltro, che molti modelli attualmente in vendita, in particolare quelli di marche premium o dei segmenti medio alti e superiori, già sono muniti di alcune di queste dotazioni.
Raffica di Adas. Di che cosa si tratta esattamente? Molto si è parlato, nei mesi scorsi, della scatola nera incorporata nelle auto, il cosiddetto Registratore di dati di evento, o, com’è definito tecnicamente, l’Edr, Event data recorder. Ma l’elenco dei dispositivi citati nel Regolamento 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, noto più semplicemente come Regolamento sulla sicurezza dei veicoli, è piuttosto lungo: si va dall’adattatore intelligente della velocità, ossia l’Isa (Intelligent speed assistant), all’avviso di disattenzione e di stanchezza del conducente, dalla segnalazione dell’arresto di emergenza alla predisposizione per il cosiddetto alcolock, il dispositivo che rileva il tasso alcolemico del guidatore. In aggiunta, ma solo per i mezzi pesanti, sia per il trasporto di cose sia per quello di persone, sono previsti sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede. In questo caso, però, le date di adozione sono spostate più avanti. Vediamo nel dettaglio.
La scatola nera incorporata. La black box prevista è un dispositivo analogo a quelli che vengono installati attualmente in modalità aftermarket, cioè su libera decisione del proprietario dell’auto, a cura delle compagnie assicuratrici. In pratica, si tratta di apparecchi in grado di registrare e memorizzare una serie di dati per un intervallo di tempo compreso tra gli istanti immediatamente precedenti e quelli immediatamente successivi a un incidente. I dati che il sistema dovrà obbligatoriamente registrare sono la velocità, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo rispetto alla strada, nonché lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti presenti sul mezzo. Ovviamente, questo dispositivo non sarà disattivabile dall’utente e i dati registrati “sono”, recitano i testi, “protetti da manipolazioni e abusi". A essi potranno accedere le “autorità nazionali soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente". Insomma, il contenuto della scatola nera non è associabile né all’auto né al mezzo, ma le forze di polizia, in caso di incidente, potranno utilizzarlo per ricostruirne la dinamica e, quindi, attribuire le responsabilità.
L’adattatore di velocità. L’altra novità che sta facendo parecchio discutere è l’Isa, l’adattamento intelligente della velocità, “un sistema”, come lo definisce il regolamento, “che aiuta il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato”. Anche su questo dispositivo, la norma si sofferma a lungo, precisando che deve soddisfare una serie di “requisiti minimi”. In particolare, “deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato”; “deve essere possibile spegnere il sistema”, ma in questo caso “le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite al guidatore”. In ogni caso, “l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo”, ossia si riattiva automaticamente dopo ogni spegnimento del motore. Ancora: “Il segnale (fornito al guidatore, ndr) si basa su informazioni relative al limite di velocità ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo; i dispositivi “non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema”; “i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali”.
Sarà disattivabile, ma si riavvierà in automatico. Traduciamo, allora, come tutto questo si traduce in pratica. Il superamento del limite di velocità deve essere segnalato al guidatore: ciò può avvenire con diverse modalità (visiva, per esempio con la proiezione del segnale sull’head-up display, come avviene già adesso in molte auto, oppure con una segnalazione meccanica sul pedale dell’acceleratore o acustica), ma il guidatore resta libero di ignorare tale segnalazione e persino di spegnere il sistema. Il quale, però, si riattiverà automaticamente a ogni avvio dell’auto. Tale possibilità è indispensabile per vari ordini di motivi. Il rilevamento del limite da parte della vettura avviene sulla base dell’osservazione della segnaletica stradale da parte delle telecamere installate a bordo oppure sulla base della segnalazione fornita al veicolo dalla stessa infrastruttura stradale, nel caso in cui si percorra una smart road, o, ancora, dai dati contenuti nell’eventuale cartografia digitale presente a bordo del veicolo: tutte segnalazioni che possono essere contraddittorie (in particolare, in un Paese come il nostro…) o che, comunque, il guidatore in alcune particolari situazioni può essere “costretto” a ignorare proprio in nome della sicurezza stradale. D’altra parte, il dispositivo si chiama assistente intelligente di velocità (Intelligent speed assistant), non limitatore automatico di velocità. Da notare, però, che, su questo aspetto, il regolamento precisa che “la Commissione valuta l’affidabilità e l’efficienza dei nuovi sistemi di adattamento intelligente della velocità e la precisione e il tasso di errore di tali sistemi in condizioni di guida reali”. Insomma, non è escluso che le norme che disciplinano l’Isa possano cambiare in futuro, anche in relazione all’evoluzione tecnologica di veicoli e strade o a più stringenti indicazioni politiche.
Disattenzione, distrazione e stanchezza. Per quanto riguarda il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e quello di avviso avanzato della distrazione del conducente, il regolamento precisa che “sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso”. Un modo elegante per dire che il sistema non dovrà ricordare, per esempio basandosi su sistemi di riconoscimento facciale, chi ha guidato pur essendo stanco o si è distratto al volante nei viaggi precedenti. Il dispositivo dovrà semplicemente rilevare, di volta in volta, un’eventuale condizione di stanchezza della persona che in quello specifico momento si trova alla guida. Il regolamento precisa anche che i dati rilevati “non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi (disattenzione, stanchezza e distrazione, ndr) sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un’azione ne innescasse più di uno.
L’alcolock non sarà obbligatorio. L’installazione del dispositivo che impedisce l’avviamento del veicolo nel caso in cui la persona alla guida abbia un tasso alcolemico nel sangue superiore a quanto consentito, rilevato in base a un sofisticato sistema di sensori e a un avanzato software di gestione, non è, per ora, obbligatoria. Le Case, però, dovranno dotare le auto di un'interfaccia standard che consenta, successivamente, per esempio su disposizione delle autorità a carico di specifici individui oppure a richiesta dell’acquirente dell’auto, l’installazione in postvendita di apparecchiature specifiche.
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