
Dal 23 marzo 2002 è in vigore anche in Italia (articoli 1519 bis e seguenti del Codice civile) la direttiva europea 99/44 sulla garanzia per i beni di consumo, automobili comprese. Questa direttiva è nota al pubblico perché prolunga obbligatoriamente la garanzia a due anni per tutti gli esemplari nuovi e ad almeno un anno per tutti quelli usati venduti da concessionari, importatori paralleli o salonisti.
Ma ci sono anche altri aspetti meno noti, quasi nascosti, ma importantissimi: per esempio, se una vettura non risponde alle caratteristiche vantate dalla pubblicità, potrete restituirla al venditore e riavere indietro i vostri soldi. Spieghiamo meglio questi concetti, rispondendo alle domande più frequenti sulla materia.
Chi ha diritto alla nuova garanzia?
Chiunque riesca a dimostrare che la vettura, nuova o usata, gli è stata consegnata dal concessionario (o da chiunque venda veicoli per professione) dal 23 marzo in avanti. Quindi, non contano nulla né la data di firma del contratto né quella d'immatricolazione. Non conta nemmeno il fatto che il contratto firmato riportasse le clausole vecchie: per gli esemplari consegnati dal 23 marzo, esse sono contro la legge e quindi sono nulle.
Come ci si regola per l'usato?
Valgono esattamente le stesse regole del nuovo, ma il venditore può inserire nel contratto la limitazione della garanzia a un anno. In assenza di tale indicazione contrattuale, tutti gli esemplari consegnati dal 23 marzo in poi godono della garanzia biennale. La direttiva 99/44 non fissa alcun limite all'anzianità o alla percorrenza della vettura da garantire: la copertura va quindi data anche sugli esemplari molto anziani o sfruttati.
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Le "km zero" si considerano nuove o usate?
Non esiste alcuna definizione dettata dalla legge, per cui dipende dai casi e, soprattutto, dalla prontezza del cliente: per evitare sorprese, è meglio far scrivere sul contratto che si sta acquistando un esemplare nuovo, in modo da ricadere automaticamente nella garanzia biennale. Il venditore potrebbe rifiutare e, almeno nel caso in cui l'esemplare in trattativa sia in giacenza da molti mesi, potrebbe avere almeno in parte ragione. A quel punto, lui è libero di rifiutare la vendita e il cliente è libero di non firmare l'acquisto.
Si potranno restituire le auto difettose o non soddisfacenti?
Sì, ma solo in due casi: se i tentativi di riparazione saranno andati a vuoto e ulteriori interventi comportano eccessivi disagi per il cliente; o se il cliente è stato indotto all'acquisto da dichiarazioni pubbliche (per esempio, riportate dai giornali nei loro articoli) o da pubblicità dei costruttori su una particolare caratteristica del veicolo, che poi non ha trovato riscontro nell'uso normale.
Entrambe le ipotesi non sono descritte in modo preciso dalla legge, per cui occorrerà applicarle caso per caso. Se il venditore rifiuta la sostituzione, non resterà che fare come in passato: fargli causa e dimostrare al giudice che la vicenda rientra in una delle due ipotesi. Riguardo alla seconda di esse, sarà tutto più facile se al momento della firma del contratto il cliente aggiunge per iscritto che compra quell'auto perché gli interessa una determinata caratteristica vantata dal costruttore.
A chi ci si deve rivolgere per far valere la garanzia?
La direttiva stabilisce che deve sempre rispondere il venditore. Se questi è un concessionario ufficiale, ci si può rivolgere a tutta la rete di assistenza del costruttore, se è un altro soggetto bisognerà avvisarlo e attendere le sue istruzioni.
I testi completi della direttiva 99/44 e del decreto legislativo 24/2002, che l'ha recepita in Italia, sono consultabili cliccando in alto sotto il titolo dell'articolo.
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