Ricorsi al giudice di pace
Ecco che cosa cambia

Pubblicata il 04/10/2011 | tag: ricorsi, giudice di pace


Ricorsi al giudice di pace, si cambia. Come anticipato su AutoDifesa l'8 settembre scorso, dal 6 ottobre 2011 si dimezzano i tempi a disposizione per presentare opposizione alla magistratura di pace e si rischia di pagare di più se il ricorso è respinto. Vediamo tutte le novità.

Si dimezzano i tempi. Dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (in caso di contestazione nell'immediatezza della violazione) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente) ci sono solo 30 giorni di tempo per fare ricorso al giudice (60 giorni se si risiede all'estero) rispetto ai 60 giorni attuali.

Possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del verbale. Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato (per esempio della sospensione della patente), che il giudice può disporre con decreto fuori udienza, cioè nell'immediatezza del deposito del ricorso in cancelleria, ma solo "in caso di pericolo imminente o di un danno grave e irreparabile", e che il magistrato deve comunque confermare alla prima udienza, pena la sua decadenza. Almeno dieci giorni prima dell'udienza, il comando di polizia che ha fatto la multa deve depositare in cancelleria "copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione". Per le sanzioni pecuniarie, dato che è previsto che il giudice disponga il pagamento entro 30 giorni dalla notifica di deposito della sentenza (ovviamente se il ricorso è respinto), l'iscrizione a ruolo non potrà che avvenire dopo che sarà trascorso tale termine.

Ricorso respinto se non ci si presenta in aula. Se non ci si presenta in udienza in assenza di "legittimo impedimento" il giudice convalida il verbale contro il quale si è presentato ricorso e provvede sulle spese, a meno che l'illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, oppure il comando di polizia non depositi i documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il verbale. Il giudice accoglie l'opposizione anche quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Il giudice può determinare l'importo della sanzione. Se invece il ricorso è respinto, il giudice determinerà l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dal codice della strada per la violazione accertata. Per esempio, in caso di superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h, violazione che comporta il pagamento di una sanzione di 159 euro (e la perdita di 3 punti), il giudice può fissare la sanzione in un importo compreso tra 159 e 639 euro. Il pagamento della somma dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza ed essere effettuato con modalità stabilite dall'amministrazione a cui appartiene l'organo accertatore. Ovviamente, se il ricorso è respinto il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Attenzione alla data in cui è stata commessa la violazione. Come precisato dal ministero dell'interno con una circolare del 30 settembre 2011, le novità si applicano a tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre. Per tutte le violazioni accertate prima del 6 ottobre i tempi di presentazione del ricorso restano di 60 giorni, anche se il verbale è stato notificato dopo il 6 ottobre.

Resta il contributo unificato. Nulla cambia, infine, per quanto riguarda il contributo unificato, l'"obolo" che si deve pagare al momento della presentazione del ricorso e che dallo scorso 6 luglio è aumentato a 37 euro (per le sanzioni di importo fino a 1.033 euro). E nulla cambia per quanto riguarda modalità e procedure del ricorso al prefetto. In questo caso ci sono sempre 60 giorni dal giorno in cui è avvenuto l'accertamento (se la violazione è contestata immediatamente) o dal giorno della notifica (in caso di violazione contestata successivamente). Ricordiamo che il ricorso al prefetto non costa nulla ma se è respinto l'importo della sanzione raddoppia (con possibilità di presentare ulteriore ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni, contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia).

Mario Rossi


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18 commenti



  1. Avatar utente
    Leandro Moschetti | Marina di massa
    7 ottobre 2011 alle 14:35

    ..dicevo, il GdP dice a mia moglie che l'altro GdP , quello che ha annullato la multa ad un nostro amico, che aveva preso la multa dallo stesso velox, però andando a 77, ha sbagliato nell'interpretare la lex. Già, quindi chi mi dice che non stia sbagliando il GdP che fa pagare la multa a mia moglie ? La soluzione : provare a scrivere norme chiare che non possano essere interpretabili al punto di

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    Leandro Moschetti | Marina di massa
    7 ottobre 2011 alle 14:37

    ...dicevo, che non possano essere interpretabili oltre un certo limite. Se un GdP interpreta in bianco e l'altro in nero, ovvero all'opposto, qualcosa mi dice che la lex non sia chiara. E devo anche pagare 37 € per trovarmi a "combattere" contro norme assurdamente concepite ? Mah, ribadisco, Pinna ha ragione. Purtroppo.

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    Massimo Manna | Pandino
    8 ottobre 2011 alle 03:03

    Stanno semplicemente facendo di tutto per rendere impraticabile,inefficace e sempre più difficoltoso l'utilizzo del ricorso al giudice di pace.Nel mio caso personale grazie a 2 ricorsi vinti a Milano e Pavia ho evitato di pagare ingiustamente multe lievitate a 500/600 euro.A Milano 3 udienze a Pavia ha fatto tutto in automatico il giudice di pace in quanto si trattava di uno dei tanti autovelox

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    Leandro Moschetti | Marina di massa
    8 ottobre 2011 alle 11:30

    Concordo in pieno. Stanno facendo di tutto per rendere impraticabile il ricorso. Cavolo di Paese !

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    Massimo Manna | Pandino
    8 ottobre 2011 alle 03:09

    truccati che il Capo della Polizia Locale del comune di ZIbido San Giacomo dichiarava essere a norma e controllati.Infatti l'Uffico del Giudice di Pace di Pavia non solo ha subito annullato la multa ma oltre ad essere oberato di ricorsi proprio a causa dello stesso autovelox era anche imbufalito con il Comune e la Polizia Locale di Zibido San Giacomo. Ovviamente a fronte di multe non troppo

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    Massimo Manna | Pandino
    8 ottobre 2011 alle 03:11

    onerose economicamente considerando i 37 euro di balzello obbligatorio e le predite di tempo tanto vale pagare a prescindere dal fatto che si abbia torto o ragione.