Con l’inizio dell’autunno, torna il blocco delle auto meno pulite. Dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì (7.30-19.30), non possono circolare i veicoli a benzina Euro 0 e quelli a gasolio Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. In Lombardia sono 570 i Comuni interessati: ai 209 del della cosiddetta “zona ex A1”, a maggiore densità abitativa (l’area di applicazione delle restrizioni, fino al precedente blocco), quest’anno se ne aggiungono altri 361 (inseriti nella fascia 2). Il divieto semestrale viene così esteso a circa un terzo del territorio lombardo. Il provvedimento è valido nell’intera rete stradale comunale. Escluse le autostrade, le strade di interesse regionale R1, i tratti di collegamento tra queste, gli svincoli autostradali e i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. Per i trasgressori, multe da 75 a 450 euro.
Salute. “L’estensione dell’area è un ulteriore passo avanti in direzione della tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, che si somma alle misure virtuose già in atto, come l’installazione dei filtri antiparticolato per i diesel Euro 3 e l’esenzione del bollo per tre anni, riservata a chi rottama un veicolo inquinante per passare ad uno più ecologico”, spiega l’assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Terzi. Dal 2016, poi, lo stop riguarderà anche i diesel Euro 3 (anche se ancora manca il provvedimento attuativo).
Esclusi. Sono esclusi dal fermo, come recita la delibera “i veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; i veicoli di interesse storico o collezionistico e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici in possesso di un documento di ricono FIVA; veicoli classificati come macchine agricole; motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia, della Penitenziaria, della Guardia di finanza, delle Forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione civile e del Corpo forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto disciplinato per i veicoli di categoria M3; veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.
V.B.
Qui sotto puoi visualizzare l’elenco completo dei 570 Comuni interessati dal provvedimento
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