Un punto in favore dei produttori di calze da neve nella battaglia contro il ministero delle Infrastrutture. Il Tar del Lazio ha infatti sospeso il provvedimento con cui il dicastero guidato da Corrado Passera, l'11 luglio scorso, ha ribadito il principio della non equivalenza tra le tradizionali catene da neve e i "dispositivi supplementari di aderenza", cioè le "calze". Il Tribunale amministrativo entrerà nel merito della vicenda il 23 aprile 2013.
Il parere del Tar del Lazio. Secondo il Tar del Lazio, vi è stato, da parte del ministero, un "difetto di istruttoria e di motivazione" alla luce del "generico riferimento a non meglio individuate difformità tra le prescrizione tecniche in rilievo". Non solo. Sempre secondo il tribunale amministrativo, "per converso la società ricorrente risulta avere offerto elementi tecnici di segno contrario che tuttavia non paiono essere stati presi in considerazione".
Equivalenza tra calze e catene. La decisione del Tar, tuttavia, non sancisce "ipso facto" l'equivalenza tra calze e catene visto che la normativa antecedente, il decreto ministeriale 13 marzo 2002, e la successiva nota interpretativa del 15 ottobre 2008, negano tale possibilità. Ciò, naturalmente, non significa che le calze da neve non possano essere acquistate né che non possano essere usate. Ma non, salvo diversa disposizione, in alternativa alle catene in presenza dell'apposita segnaletica.
Mario Rossi
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