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Stop alle iniziative locali. Il Mef con la sua ultima risoluzione chiarisce i motivi per cui le regioni non possono decidere autonomamente esenzioni o sconti bocciando così qualunque iniziativa locale. In soccorso al ministero intervengono diverse sentenze, come viene ricordato nella nota: “la Corte Costituzionale nella sentenza n. 297 del 26 settembre 2003, ha precisato che alle regioni a statuto ordinario, in definitiva, è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, ma che resta “invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa”. Ovvero la tassa automobilistica non è un tributo della Regione perché non è istituita con una legge propria, ma si tratta di un tributo derivato cioè “istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”. 
Le sentenze. Una conclusione, sostiene il Ministero, confermata anche dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012, ha affermato “che la tassa automobilistica si qualifica come tributo proprio derivato” perché non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi). Può invece modificare le aliquote e non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste, però, dalla legge statale”. E quindi, sulla scorta di quest’ultima precisazione, le regioni possono intervenire, ma solo nello stretto ambito imposto dalla legge statale. Che però non vieta l’esenzione dei veicoli ventennali, come ha osservato l’assessore della regione Lombardia, purché siano iscritte in club. il Mef incalza affermando che una recente sentenza del Consiglio di stato (n. 2747 del 27 maggio 2014), a conferma della sentenza del Tar per la Lombardia n. 406 del 14 febbraio 2013, ha precisato che "ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è immediatamente incompatibile e pertanto da ritenersi abrogata". In questo caso la legge non vieta l’esenzione, solo che non la prevede ma si tratta di una sottile e sostanziale differenza che però va a favore dell’esenzione.
Conflitto di competenze. Il testo del Dipartimento economico però va oltre e dice: le Regioni "non possono intervenire nella disciplina delle tasse automobilistiche reintroducendo un'esenzione che non è più prevista dalla legislazione statale, pena l'impugnabilità davanti alla Consulta delle norme regionali difformi, in violazione dell'art.117 della Costituzione". Questo perché “una norma regionale di tale tenore finirebbe per incidere sia sulla soggettività passiva, sia sull'individuazione delle fattispecie imponibili delle tasse in questione, vale a dire sugli elementi caratterizzanti del tributo, la cui individuazione è, invece, riservata alla legge statale e sarebbe, pertanto, suscettibile di impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione”, conclude il documento del Mef. La strada adesso si fa davvero in salita, soprattutto per quelle regioni che si stavano predisponendo per l'esenzione, come la Campania che ha in discussione un emendamento in tal senso.
Silvio Campione
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