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Burocrazia
Registrazione auto non propria: ecco come stanno le cose

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Tranquilli, non c'è alcuna incombenza burocratica in arrivo. Quelle che ci sono bastano e avanzano. Da qualche giorno gira voce che si debba "registrare" alla motorizzazione l'uso di una macchina altrui, una vettura di proprietà di un'altra persona che però guidiamo noi: "Auto non propria: dopo 30 giorni bisogna fare la "registrazione", titolava stamattina il sito internet di una rivista di auto. "Guidi un'auto non tua? Ti devi registrare", strillava qualche giorno fa il sito internet del primo quotidiano italiano.

Diciamo subito che non è vero. O meglio, che è vero solo in alcuni casi particolari. La comunicazione alla motorizzazione civile del reale utilizzatore sarà obbligatoria solo se la disponibilità di un mezzo di cui non si ha la proprietà deriva da un atto. E se tale disponibilità è superiore a 30 giorni. Quindi, tanto per capirsi, se si utilizza un veicolo a noleggio a lungo termine oppure in comodato d'uso. Lo prevede il comma 4bis dell'articolo 94 del codice della strada, introdotto con la legge 120/2010, la cosiddetta riforma del codice entrata in vigore nell'estate di due anni fa, al fine di contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli e "assicurare certezza nella individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, in funzione dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente". Una di quelle norme inattuate perché rinviavano a un successivo decreto o, come in questo caso, al "regolamento": "gli atti […] da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento, sono dichiarati dall'avente causa entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine della annotazione sulla carta di circolazione", recita il comma 4bis dell'articolo 94. Peccato che il regolamento di attuazione del codice della strada, all'articolo 247, quello che disciplina l'articolo 94 del codice, non preveda questi casi. Per questo motivo la presidenza del consiglio dei ministri ha messo a punto un Dpr, attualmente alla firma del capo dello stato, che introduce nel regolamento un articolo nuovo di zecca, il 247 bis.

Cinque situazioni. Il Dpr, scaricabile qui, individua gli atti che non si concretizzano in un trasferimento della proprietà dei veicoli ma attraverso i quali gli intestatari consentono a terzi l'utilizzo temporaneo degli stessi. Si tratta di cinque casi:
1. Comodato (al di fuori del caso di utilizzo di un medesimo veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente, il prestito d'uso che si protrae per periodi superiori ai trenta giorni impone la necessità dell'annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario);
2. Custodia giudiziale (agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato e a enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale in attesa della loro confisca);
3. Locazione senza conducente (mediante annotazione all'Archivio nazionale dei veicoli del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto);
4. Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia locale (in questo caso, dato lo speciale sistema di targatura e gli allestimenti speciali dei quali i veicoli sono dotati l'intervento non si limita all'aggiornamento della carta di circolazione bensì prevede l'immatricolazione ex novo);
5. Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci (sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo).
Insomma, si potrà tranquillamente continuare a guidare l'auto di papà o di un amico senza doverlo comunicare alla motorizzazione. E ci mancherebbe altro.

Mario Rossi

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