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Portabici sul gancio traino: cosa dice il decreto

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E-bike - Portabici sul gancio traino: cosa dice il decreto

Ennesimo capitolo della saga sulle strutture amovibili per auto. Un decreto del ministero delle Infrastrutture del 21 dicembre 2024 è stato infatti pubblicato il 21 gennaio 2025 in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale numero 16). Portabagagli, portasci e portabici si possono installare senza aggiornare la carta di circolazione della vettura, a tre condizioni: se si rispettano i limiti di peso complessivi del mezzo e del gancio traino; se le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio del produttore; se sono presenti un alloggiamento per la targa (regolamento Unece numero 26) e dispositivi supplementari di illuminazione e di segnalazione visiva. A proposito, questi ultimi devono replicare quelli posteriori del veicolo, a eccezione della luce di arresto centrale in alto sul lunotto.

Le misure contano. Portabici e portasci amovibili possono superare in larghezza la sagoma dell’auto su ogni lato per un massimo di 30 centimetri oltre le luci posteriori: eventuali sporgenze del carico devono rispettare le regole del Codice della strada. Utilizzabile la targa della vettura o una targa ripetitrice. L’automobilista è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura: occhio anche a eventuali responsabilità in caso di incidente stradale con danni causati da quei dispositivi.