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Sicurezza

Pneumatici invernali
Via libera al cambio gomme

Roberto Barone
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Pneumatici invernali - Via libera al cambio gomme

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Pneumatici invernali - Via libera al cambio gomme

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Pneumatici invernali - Via libera al cambio gomme

Sebbene le temperature miti di questo periodo facciano pensare a gite fuori porta piuttosto che a ghiaccio e neve, il 15 ottobre coincide con una delle scadenze clou per automobilisti: il via libera al montaggio dei pneumatici invernali. Niente fretta, però: c’è ancora un mese di tempo per mettersi in regola. Meglio, quindi, rimandare la visita dal gommista aspettando l’arrivo dell’autunno vero e proprio. Anche se è consigliabile prenotare in anticipo e non aspettare l’ultimo giorno per evitare lunghe attese.

L'obbligo sussiste nei tratti previsti
da un'ordinanza, che dev'essere
indicata dall'apposita segnaletica

Obbligo e deroghe. L’obbligo di circolare con pneumatici invernali oppure con catene a bordo - dove previsto da un’apposita ordinanza (secondo la direttiva emanata il 16 gennaio 2013 dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - parte, infatti, il 15 novembre e termina il 15 aprile. Dal 2014, tuttavia, lo stesso ministero ha concesso un mese di tolleranza prima e dopo tale periodo per dar modo agli automobilisti di effettuare gradualmente il cambio stagionale delle gomme. Tale deroga vale per solo per le auto (veicoli M1), i furgoni fino a 3,5 tonnellate (N1) e i rimorchi fino 0,75 tonnellate (circ. 104/95).

Codice di velocità e indice di carico. Per chi decide di sostituire i pneumatici, vale la regola generale: devono essere montate coperture con le caratteristiche (misure, indice di carico e codice velocità) indicate nella carta di circolazione. Se nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 14 ottobre è vietato circolare con pneumatici invernali o, comunque, con marcatura M+S, a meno che non abbiano codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nella carta di circolazione, durante la stagione invernale il ministero ha concesso una deroga (circolare 1049 del 17 gennaio 2014): ferme restando le misure e l'indice di carico, possono essere montati pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quanto prescritto, purché pari o superiore a “Q” (160 km/h).

Le multe. Ricordiamo che la sanzione prevista dal Codice della strada (commi 4 lett. e) e 14 dell’art. 6) per chi non rispetta l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo è una multa di 85 euro, ridotta a 59,50 se viene pagata entro cinque giorni dalla contestazione. In questi casi, le forze dell'ordine possono anche intimare al conducente di arrestare il veicolo e di proseguire solo dopo averlo dotato di equipaggiamento invernale.