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Fermo amministrativo
Circoli con le ganasce fiscali? Rischi una maxi sanzione di 1.984 euro

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Fermo amministrativo - Circoli con le ganasce fiscali? Rischi una maxi sanzione di 1.984 euro

Ganasce fiscali al centro di una doppia interpretazione delle regole: cosa succede se si viaggia lo stesso, nonostante il fermo amministrativo? In premessa, vediamo di cosa si tratta: parliamo di un atto con cui le amministrazioni o gli enti (Comuni, Regioni, e altri), tramite i concessionari della riscossione, bloccano un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri, ossia la vettura. Così da indurre l'automobilista a pagare il dovuto: una vecchia multa da Codice della strada, un bollo auto (tassa di proprietà regionale) o altro. Con questo provvedimento, la vettura non può circolare. E non può essere radiata dal Pubblico registro automobilistico, né demolita, né esportata. Se il veicolo viene venduto, il debito rimane sulle spalle del vecchio proprietario, ma gravato del fermo: il nuovo proprietario non può né circolare, né radiare il mezzo. Infine, se il debitore non paga le somme contestate, il riscossore può agire forzatamente per la vendita del veicolo. Ed eccoci alla questione: cosa succede se si guida quell’auto su strade pubbliche, nonostante le ganasce fiscali?

Prima interpretazione (2019). Con la circolare 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, il ministero dell’Interno (Servizio Polizia Stradale) escludeva la possibilità di applicare la sanzione al caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale: niente multa di 1.984 euro, in quanto l’applicazione del fermo fiscale non richiede la nomina di un custode.

Seconda interpretazione (2022). Con la circolare 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 del 22 novembre 2022, il ministero dell’Interno ha ribaltato l’interpretazione richiamando una recente sentenza della Cassazione (la 16787 del 24 maggio 2022): per chi viaggia con le ganasce, scatta la multa di 1.984. Basta un controllo delle Forze dell’ordine su strada, ed ecco il verbale. Il tutto in base all’articolo 86 comma terzo, decreto presidente della Repubblica 602/1973: si estende l’ambito delle condotte punibili dall’articolo 214, comma 8, del Codice della strada alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Invece, non si applicano la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Come cancellare il fermo. Comunque, le ganasce fiscali si possono eliminare. Occorre regolarizzare il proprio debito con il concessionario della riscossione, che emetterà un provvedimento di revoca. Può anche darsi che ci siano errori, però la questione va dimostrata. Se il fermo è stato iscritto in base a una somma non dovuta dal contribuente (sgravio totale per indebito), il riscossore provvede a richiedere al Pubblico registro automobilistico la cancellazione gratuita dell’iscrizione del fermo. Idem se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo. Inoltre, in caso di rateizzazione del proprio debito, al pagamento della prima rata del piano, il debitore può domandare al riscossore che il fermo sia sospeso (non eliminato): di solito, si ottiene l’ok. Dopo aver pagato l’ultima rata, il mezzo sarà libero.