S'incomincia a fare chiarezza su uno dei punti più oscuri della cosiddetta "patente a punti", compresa nelle recenti modifiche al Codice della strada.

È di ieri, mercoledì 6 agosto 2003, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle norme che disciplinano i sinora sconosciuti corsi di recupero, necessari per rimpolpare il proprio ammontare di punti-patente dopo le infrazioni. Secondo quanto stabilito, i corsi sono di due tipi: uno dedicato a chi guida per professione (dura 18 ore complessive e porta in dote 9 punti), l'altro per gli automobilisti comuni.

Quest'ultimo, che dura 12 ore e dà diritto a 6 punti, non può essere frequentato per più di due ore al giorno (e non può svolgersi in un arco temporale superiore alle due settimane) ed è relativo alle norme di comportamento su strada, alle cause degli incidenti stradali, ai rischi che comporta guidare sotto l'effetto di alcol o droghe, alla segnaletica, alla responsabilità civile e penale, al concetto di omissione di soccorso, alle sanzioni e agli elementi dei veicoli rilevanti ai fini della sicurezza stradale.

La legge ha fissato anche alcuni "paletti" per evitare rapidi recuperi di punti da parte dei soliti "furbi": non si può, dunque, iscriversi a un corso di recupero prima che i punti siano effettivamente tolti della patente (nel periodo, cioè, che intercorre fra la multa, il suo pagamento e la successiva comunicazione del dipartimento dei Trasporti che conferma la decurtazione dei punti).

Secondo "Quattroruote", chiarimenti come questi sono importanti: della questione "patente a punti" sembra che gli automobilisti italiani, confusi dalle tante modifiche che il provvedimento ha subito nell'ultimo mese, abbiano recepito solo i concetti base, con tante aree oscure ancora da chiarire. Un'impressione confermata dagli oltre 2500 messaggi raccolti dal forum di discussione che questo stesso sito ha dedicato all'argomento.