Voluta nel marzo 2001 dal Parlamento precedente, disciplinata a gennaio 2002 dall'attuale Governo ed entrata in vigore il 30 giugno 2003, dopo due rinvii e alcune modifiche dell'ultimo momento, la vicenda della patente a punti si è conclusa il 31 luglio, con l'approvazione definitiva da parte del Senato.
Dalle ore 24 di martedì 12 agosto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le nuove norme sono entrate ufficialmente in vigore. Per tutte le infrazioni commesse sino a questa data, invece, erano valide le regole in vigore alla data dell'accertamento dell'infrazione e cioè quelle contenute nel decreto-legge del 30 giugno.
Ecco ora una sintesi delle nuove regole e delle principali cose da sapere sul funzionamento della nuova patente a punti. Se volete conoscere tutti i particolari, consultate la "Guida facile alla patente a punti" allegata gratuitamente a "Quattroruote" di agosto.
Ogni patente ha una dotazione iniziale di 20 punti, che vengono decurtati se il titolare commette una delle infrazioni comprese nella tabella delle sottrazioni di punteggio.
Ciascuna sottrazione ha effetto dalla data in cui le forze di polizia che hanno accertato l'infrazione la comunicano al Dtt (Dipartimento dei trasporti terrestri, la ex Motorizzazione), cosa che avviene solo dopo che la multa è stata pagata o dopo che l'eventuale ricorso è stato deciso.
Se il titolare commette contemporaneamente più di un'infrazione che comporta la perdita di punti, ma non la sospensione della patente (le vecchie sanzioni accessorie restano valide), può usufruire di uno "sconto": perderà 15 punti invece che la somma dei punti relativi a ogni singola violazione, qualora tale somma sia superiore a 15.
La decurtazione raddoppia se l'infrazione è commessa da un conducente che abbia preso la patente a partire dal 1° ottobre prossimo, nei primi tre anni di guida.
La sottrazione si applica alla patente del conducente del veicolo, se questi viene fermato subito o se il proprietario del veicolo che riceve la multa a casa indica chi era al volante. In caso contrario, i punti li perde il proprietario del veicolo, se questi è una persona fisica munita di patente (quest'ultima prescrizione è stata successivamente ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2005).
Quando il punteggio di un conducente si esaurisce, l'interessato riceve una lettera del Dipartimento dei trasporti terrestri che lo invita a ripetere gli esami di teoria e di pratica entro 30 giorni. Chi non si presenta subisce la sospensione a tempo indeterminato della patente: le forze dell'ordine vanno a casa dell'interessato a ritirargliela.
Prima che il punteggio si esaurisca, tutti i conducenti possono rimediare frequentando un corso di aggiornamento a pagamento presso autoscuole o altri soggetti che saranno individuati dal ministero delle Infrastrutture: ciascun corso consentirà di recuperare sei punti (nove per i corsi più approfonditi riservati ai conducenti di taxi e mezzi pesanti). In ogni caso, nessun corso dà il diritto di superare quota 20 e chi è arrivato a zero non potrà recuperare nulla: dovrà comunque rifare gli esami.
Quota 20 può essere superata solo con la "buona condotta": chi ha 20 punti e non subisce decurtazioni per un biennio può guadagnare due punti in più. L'accredito si ripete per ogni biennio iniziato sopra quota 20 e trascorso senza sottrazioni. In ogni caso, non si potrà superare quota 30.
Chi ha meno di 20 punti ma non ha esaurito la propria dotazione potrà ritornare a 20 se non subirà decurtazioni per un intero biennio.
Patente a punti - ANCORA LAVORI IN CORSO (18/07/2003)