Non più solo gli agenti di polizia stradale. Se la riforma del codice della strada andrà in porto anche gli autisti delle auto blu non perderanno punti. Lo prevede un emendamento approvato nei giorni scorsi dalla commissione lavori pubblici del Senato durante l'esame della riforma del codice della strada: agli autisti di "veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di Regione, dei presidenti di Provincia e dei sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia" sarà "rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza". E a tale patente non si applicherà l'articolo 126 bis, quello sulla patente a punti.
Autisti impuniti. Insomma, se gli autisti di un pezzo grosso delle istituzioni o di un semplice amministratore locale commetteranno, alla guida di un'auto blu, una violazione che comporta perdita di punteggio non si vedranno togliere i punti.
Per chi vale? Peraltro la norma, nella migliore tradizione italica, è un po' generica. Che cosa si intende per "alte cariche degli organi costituzionali". Boh, nessuno lo dice. Certo, è facile immaginare che siano i presidenti della Repubblica, dei due rami del Parlamento, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale. Epperò? i vicepresidenti? Non sono forse, anch'essi, "alte cariche"? E i ministri? Beh, certo, i ministri? Poi ci sarebbero il Cnel, il consiglio di stato, il Csm e la Corte dei conti. Certo, formalmente sono solo organi di rilievo costituzionale però, insomma? Ah, già, i presidenti delle "authority"? sarebbe davvero imperdonabile lasciar fuori i presidenti delle otto autorità indipendenti di vigilanza. E poi e poi e poi?
Proposta da Gallo. A proposito, per completezza dell'informazione l'emendamento è stato presentato da Cosimo Gallo, 64 anni di Martano (Lecce), imprenditore eletto nelle liste del Pdl. Ed è stato approvato con voto contrario dei senatori del Pd e dell'Idv.
Mario Rossi
Il testo del nuovo articolo 139 bis del codice della strada.
Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi costituzionali).
1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di Regione, dei presidenti di Provincia e dei sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo l26-bis.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello.
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