Nei giorni scorsi ha avuto vasta eco sui giornali la notizia del presunto ripristino del tacito rinnovo nelle assicurazioni danni. Premesso che nulla è ancora cambiato (il cosiddetto Ddl concorrenza è in discussione in parlamento) è utile precisare come stanno le cose nel settore auto e come potrebbero cambiare se il provvedimento all’esame del Senato in quarta lettura dovesse entrare in vigore nella sua formulazione attuale.
RESPONSABILITÀ CIVILE (RC AUTO)
1. Situazione attuale
Il tacito rinnovo è esplicitamente escluso: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato” (art. 170 bis Codice assicurazioni private).
2. Con il ddl concorrenza
Non cambia nulla, l’articolo 170 bis non viene modificato.
COPERTURE NON OBBLIGATORIE (ES. FURTO & INCENDIO)
Possono presentarsi due situazioni:
a. coperture sottoscritte al momento della stipula del contratto Rc
b. coperture, spesso pluriennali, “acquistate” insieme a un finanziamento erogato tramite una concessionaria al momento dell’acquisto di un’auto nuova.
1. Situazione attuale
a. Nel primo caso (coperture acquistate insieme alla polizza Rc) il tacito rinnovo non è vietato. In teoria, quindi, le assicurazioni potrebbero esercitarlo. Nella pratica, però, le compagnie non hanno mai esercitato questa facoltà, lasciando che le coperture accessorie acquistate in sede di stipula della polizza scadano insieme al contratto Rc principale.
b. Diverso il caso delle coperture non obbligatorie, che il concessionario offre all’acquirente di una auto nuova. In questo caso l’assicurato è libero di sottoscrivere la polizza Rc Auto con qualsiasi compagnia, anche diversa da quella proposta dal concessionario (o di trasferire sulla nuova macchina la polizza della vecchia auto data in permuta al dealer). Alla fine di ogni anno, il tacito rinnovo non agirà per la Rc principale, mentre le garanzie accessorie continueranno ad andare avanti fino alla scadenza dello specifico contratto.
2. Con il ddl concorrenza
a. Nel primo caso (coperture acquistate insieme alla polizza Rc), il divieto del tacito rinnovo è esplicitamente esteso anche alle garanzie accessorie. Il provvedimento, infatti, aggiunge un comma all’articolo 170 bis del Codice delle assicurazioni: “La risoluzione (automatica, ndr) si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori … qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”.
b. Nel secondo caso (coperture acquistate insieme a un finanziamento), non cambia nulla rispetto a ora.
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