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Autovelox
Controlli della velocità illegittimi?

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Torna alla ribalta la mancata omologazione delle apparecchiature per il controllo della velocità. A sollevare la questione, stavolta, è una giudice di pace di Milano, Rossella Barbaro, nella sentenza che ha annullato alcuni verbali di violazione dell’art. 142 del Codice della strada notificati a una persona che aveva superato i limiti di velocità lungo viale Fulvio Testi, strada lungo la quale è installato un T-Exspeed V 2.0, approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 27 ottobre 2011: "le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata, non essendo stata la stessa debitamente omologata, non possono essere utilizzate ai fini della contestazione della violazione”. Un’interpretazione che, in teoria, è applicabile a tutti gli strumenti per il controllo della velocità, nessuno dei quali, ancorché approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è omologato.

Procedure diverse. Nelle motivazioni della sentenza, la giudice ricorda che l’articolo 142 del Codice della strada prevede, al comma 6, che “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate” (ma l’articolo 345 del regolamento di esecuzione, riferito all’art. 142 del Codice, afferma invece che “le singole apparecchiature devono essere approvate dal ministero dei Lavori pubblici”). La giudice ammette che il legislatore sembra usare a volte “promiscuamente” le parole approvazione e omologazione, “ingenerando con ciò una certa confusione esegetica”, ma sottolinea che in realtà si tratta di “due diverse fattispecie”. A corroborare la propria tesi la giudice cita l’articolo 192 del Codice. Che, semplificando al massimo, definisce approvazione la “richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni”. Si parla di omologazione, invece, quando è necessario accertare “la rispondenza e la efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento”. Secondo la giudice, quindi, “il legislatore, apparentemente schizofrenico, ha previsto, in realtà, due diverse procedure, a diverse condizioni e con una ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni”.

Bocciato il ministero dell’Interno. E non conta nulla, secondo il magistrato onorario, l’interpretazione del ministero dell’Interno secondo cui i due termini, omologazione e approvazione, sono sinonimi (circolare 9/2007 Prot. n. M/2413/12, circolare che, peraltro, si riferiva ad apparecchiature per il controllo delle infrazioni semaforiche): “Circa la asserita differenza tra approvazione ed omologazione, essa non sussiste; infatti nell’art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada i due termini sono usati come sinonimi. Tutti i dispositivi, le apparecchiature, i mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, nonché l’accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni, sono soggetti ad approvazione da parte del ministero dei Trasporti". Secondo il Viminale, "si può parlare di omologazione qualora, nella procedura di approvazione, si faccia riferimento a norme unificate o a precise direttive europee”. Un'affermazione, quest'ultima, che invece, per la giudice, "dopo averla negata, traccia una differenza tra omologazione e approvazione”.

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