Con la circolare 12666 del 2 maggio 2024, il ministero delle Infrastrutture fa chiarezza sulla targa prova. Sono ammessi alla circolazione di prova i veicoli non ancora immatricolati (nuovi di fabbrica, prototipi), e quelli immatricolati in Italia. Va usata per effettuare test tecnici, sperimentali o costruttivi, oppure per dimostrazioni o trasferimenti, o per ragioni di vendita o di allestimento. Fra i numerosi soggetti ai quali può essere rilasciata, i commercianti (non conta che ci sia un rapporto con le Case e sono ammesse le vendite on line) e le officine di autoriparazione.
Che cosa è chiaro. Ogni targa vale un anno e viene revocata se non rinnovata entro sei mesi dalla scadenza. Al massimo, si ha diritto a una targa prova (fino a cento in totale) ogni cinque addetti, calcolando ogni ramo di attività o sede. La targa è utilizzabile anche su auto con revisione scaduta. Per i danni causati dal veicolo in circolazione, anche se immatricolato, risponde l’assicurazione della targa prova.
Criticità per i venditori. Due punti allarmano gli operatori del settore. I veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (come i porti) o i valichi di confine solo col foglio di via della Motorizzazione. Inoltre, la targa prova può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione in Italia, salvo accordi di reciprocità con Germania, Austria, Svizzera e San Marino: in questi casi, i veicoli immatricolati all’estero possono circolare sul territorio nazionale con la targa prova rilasciata dall’autorità estera.
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