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Solo tre autovelox su quattro sono omologati: la guida ai ricorsi

C’è voluto un mese esatto dall’annuncio della firma da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per mettere (forse) la parola fine alla telenovela dell’omologazione degli autovelox. Il decreto che finalmente, dopo 33 anni e mezzo, disciplina la procedura prevista fin dal 1993 dall’articolo 142 del Codice della strada, quello sulla velocità appunto, è stato pubblicato sabato 11 luglio sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore domenica 12 luglio.

Il caos dopo l’ordinanza della Cassazione del 2024

Il provvedimento è arrivato dopo due anni dalla prima ordinanza con cui, il 18 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che solo gli strumenti omologati possono essere ritenuti fonti di prova della violazione dei limiti di velocità. Una pronuncia che ha messo a soqquadro i controlli su strada visto che, appunto, nessuno degli apparecchi utilizzati fino ad allora (e fino a sabato 11 luglio) era stato omologato a causa della mancanza di specifiche procedure tecniche, mai emanate. Tant’è che fino alla presa di posizione della Suprema Corte, il ministero dei Trasporti aveva sostenuto che, in assenza di norme sull’omologazione, fosse sufficiente l’approvazione, una procedura ministeriale semplificata che invece è stata più volte bocciata, a partire dal 2024, dai giudici con l’ermellino (ordinanze 10505/2024, 20913/2024 e 12924/2025).

I dubbi dei lettori: conta la data della violazione

Solo tre autovelox su quattro sono omologati: la guida ai ricorsi

La pubblicazione del decreto, però, non risolve tutte le questioni aperte. E, soprattutto, solleva alcuni interrogativi pratici tra gli automobilisti alle prese con le multe per eccesso di velocità e i relativi ricorsi. Cerchiamo dunque di rispondere a tutti i dubbi. Tutto parte dalla data in cui è stata commessa la violazione. Possono verificarsi due situazioni: violazione commessa prima del 12 luglio oppure a partire dal 12 luglio.

Violazione commessa prima del 12 luglio

Al momento della violazione nessun autovelox era omologato. Tutti i verbali, sia quelli che sono già stati notificati al proprietario del veicolo - o al trasgressore nel raro caso di contestazione immediata – sia quelli che lo saranno nelle prossime settimane il termine per la notifica è di 90 giorni dalla data della violazione), possono essere impugnati per violazione accertata con apparecchiatura non omologata (Corte di Cassazione, ordinanza 10505/2024, 20913/2024 e 12924/2025). Il termine per l’impugnazione al giudice di pace è di 30 giorni dalla notifica del verbale, sale a 60 giorni se il ricorso è presentato al prefetto.

Nulla cambia, ovviamente, sui ricorsi già presentati, ma per i quali non c’è ancora un’ordinanza-ingiunzione del prefetto o una sentenza del giudice di pace o che, comunque, non sono ancora passati in giudicato con sentenza definitiva. L’iter proseguirà normalmente e, trattandosi di violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, il nuovo decreto ministeriale non avrà impatto sull’iter giudiziario o amministrativo. Anzi, potrebbe addirittura rafforzare la posizione dei ricorrenti.

Violazione commessa a partire dal 12 luglio

L’accertamento della violazione può essere considerato valido, in base alle norme attualmente in vigore e in base all’attuale orientamento della Corte di Cassazione, solo se ricorrono tre condizioni:

1. La violazione è stata accertata con un apparecchio omologato

In base al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 luglio scorso sono considerati automaticamente omologati i seguenti strumenti, conformi al decreto 282 del ministero dei Trasporti del 13 giugno 2017 (tra parentesi il decreto di approvazione):

  • Photored F17DR (205 del 5/6/2026);
  • T-Exspeed V.2.0 (180 del 18/5/2026);
  • Autovelox 106SE Radar (179 del 12/5/2026);
  • EnVes Evo MVD 1605 (149 del 20/4/2026);
  • Celeritas Evo 1506 (148 del 20/4/2026);
  • Trucam HD (42 del 17/2/2026);
  • Telelaser Truspeed (41 del 17/2/2026);
  • Trucam (40 del 17/2/2026);
  • Velomatic 512D (39 del 17/2/2026);
  • EnVes Evo MVD 2005 (38 del 17/2/2026);
  • Autovelox 106 (476 del 9/12/2025);
  • Vrs-Evo-T12-5-R (342 del 2/10/2025);
  • Velocar Red&Speed Evo-R (342 del 2/10/2025);
  • Celeritas MSE 2021 (401 del 19/8/2024);
  • Tutor 3.0 (305 del 20/6/2024);
  • Vergilius Plus (149 del 27/3/2024);
  • Celeritas MVD 2022 (290 del 25/7/2023);
  • VRS Evo 2 (271 dell’11/7/2023);
  • T-Exspeed (236 del 5/6/2023);
  • K53800_Speed (549 del 21/12/2021);
  • Tcs - Traffic Control System (378 del 9/9/2021);
  • Autosc@N Speed (356 del 18/8/2021);
  • Celeritas MVD 2020 )349 del 16/8/2021);
  • Aguia Red & Speed (48 dell’1/3/2021);
  • Velocar Red&Speed Evo M (5240 del 31/8/2017).

Attenzione: quasi certamente nelle prossime settimane e mesi saranno omologate altre apparecchiature non presenti in questa lista (tra l’altro il decreto prevede una sorta di corsia preferenziale quelle approvate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 282 del 2017 ma già dotate di documentazione idonea). In questi casi, produttore o distributore possono ottenere l’omologazione integrando la documentazione già presentata. È ragionevole immaginare che le aziende siano già pronte a farlo. Il ministero, poi, dovrà esprimersi entro 60 giorni, adottando, in caso di esito positivo, il relativo decreto.

In ogni caso, il riferimento al decreto di omologazione dovrà essere riportato su tutti i verbali relativi a violazioni accertate a partire dal 12 luglio. Se la violazione è stata accertata con uno strumento non omologato l’accertamento è illegittimo e il verbale può essere impugnato.

Solo tre autovelox su quattro sono omologati: la guida ai ricorsi

2. Lo strumento utilizzato per accertare la violazione è registrato nella specifica banca dati del ministero dei Trasporti

L’elenco degli apparecchi registrati – e quindi utilizzabili per accertare le violazioni dei limiti di velocità - è consultabile all'indirizzo velox.mit.gov.it/dispositivi. Se lo strumento non è presente nell’elenco non può essere utilizzato su strada, anche se omologato. Quindi, l’eventuale verbale di violazione può essere impugnato davanti al prefetto o al giudice di pace.

Alla data del 12 luglio risultavano censiti nella banca dati ministeriale 4.060 strumenti. Secondo quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture l’11 luglio, ben 3.150 rientrano nell’elenco dei dispositivi omologati. Gli altri non possono essere utilizzati su strada fino a quando non saranno omologati sulla base delle nuove norme tecniche, anche se sono registrati nel database ministeriale.

3. Lo strumento utilizzato per accertare la violazione dev’essere stato sottoposto a taratura iniziale prima della messa in esercizio e, successivamente, a tararura periodica con cadenza almeno annuale

Se lo strumento con cui è stata accertata la violazione non è stato sottoposto a taratura iniziale e a verifica periodica entro un anno dalla verifica iniziale o da quella precedente, il verbale può essere impugnato, anche se l’apparecchio è omologato e censito nella banca dati ministeriale.

4. Lo strumento utilizzato per accertare la violazione è stato impiegato rispettando le norme di impiego contenute in un decreto del 2024. Se il velox è impiegato dove non si può, il verbale può essere impugnato anche se lo strumento è omologato, registrato e tarato

Altri casi in cui si può fare ricorso

Fin qui la questione dell’omologazione, attorno alla quale ci si accapiglia da anni. Indipendentemente dalla novità, però, un verbale di violazione – non solo della velocità – resta impugnabile per molti altri motivi. Per esempio, se c’è un errore, se c’è stato un vizio nell’accertamento, se al momento della violazione non ricorrevano le condizioni per la contestazione successiva, se la violazione è stata commessa in stato di necessità (da provare, ovviamente), se il verbale è stato notificato oltre i termini di legge.

Il fronte anti-autovelox affila le armi

Solo tre autovelox su quattro sono omologati: la guida ai ricorsi

Non solo. Se è vero che il decreto di omologazione sana una lacuna normativa che si trascinava dall’1 gennaio 1993, giorno di entrata in vigore del “Nuovo codice della strada”, due nuovi fronti stanno per essere aperti dall’agguerrito fronte anti autovelox:

  1. La presunta illegittimità dell’omologazione “automatica” degli strumenti approvati dopo il 13 giugno 2017 ed elencati nella tabella che abbiamo appena visto;
  2. La presunta non competenza del ministero dei Trasporti nel disciplinare l’omologazione.

Per quanto riguarda la sanatoria “ope legis”, diciamo così, degli strumenti approvati secondo le norme in vigore dal giugno 2017, alcuni addetti ai lavori ne sostengono l’illegittimità: un decreto ministeriale, sostengono, può disciplinare le procedure di omologazione, ma non trasformare retroattivamente le “vecchie” approvazioni in “nuove” omologazioni.

Secondo altri, invece, siccome le nuove omologazioni continueranno ad avvenire con decreto dirigenziale, quelle d’ufficio saranno ancora più solide in quanto oggetto di un decreto di rango superiore, il decreto ministeriale pubblicato l’11 luglio scorso appunto.

Per quanto riguarda, infine, la competenza sull’omologazione, secondo alcuni spetterebbe al ministero delle Imprese e del made in Italy, in quanto autorità nazionale di riferimento in materia metrologica. Vero, ma fu proprio l’allora ministero dello Sviluppo economico, nel giugno 2021, a chiarire per iscritto in risposta a uno specifico quesito la propria incompetenza in materia facendo riferimento all’articolo 45 del Codice della strada, che affida proprio al Mit “l’approvazione o omologazione” delle “apparecchiature di controllo e regolazione del traffico”.

In assenza di un intervento del legislatore saranno come sempre i giudici a stabilire, nei prossimi mesi/anni, la rilevanza di questi due aspetti.

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