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Autovelox
Stretta sui controlli della velocità: ecco cosa cambia

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Ci sono voluti quasi 5 mila giorni - per l’esattezza 4.984 - ma alla fine il cosiddetto decreto autovelox, previsto dalla riforma del Codice della strada del 2010, la legge 120/2010 del 29 luglio 2010, ha visto la luce. Con il via libera della conferenza unificata (ossia il tavolo di confronto e coordinamento tra governo, regioni e comuni) il provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale.

Il testo, un decreto del ministero delle Infrastrutture esteso di concerto con il ministro dell’Interno, si compone di sei articoli e due allegati, uno sulla collocazione delle postazioni di controllo e un altro sulle modalità d’uso dei dispositivi. Anche in tale decreto, come nel disegno di legge di riforma del Codice che sarà approvato la prossima settimana alla Camera (dove pure l’argomento, quantomeno nel testo iniziale del governo, era stato affrontato) non si fa cenno all’annosa questione dell’omologazione/approvazione delle apparecchiature, su cui da tanti anni ci si accapiglia e su cui nemmeno la giurisprudenza ha un orientamento univoco. Questione su cui i comuni, invece, da tempo insistono. E a proposito di comuni, si sono levate alte le critiche dell’Anci, l’associazione delle municipalità, che ha parlato di "limiti attuativi con pesanti ricadute da parte degli enti proprietari delle strade e degli operatori impegnati sulla sicurezza stradale, in particolare in ambito urbano".

Ma vediamo nel dettaglio i principali contenuti del provvedimento che, è scritto esplicitamente nel testo, si applica "ai dispositivi, alle postazioni di controllo e ai sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti" e solo alle situazioni in cui la violazione non è contestata immediatamente.

Coordinamento territoriale. Sulle strade diverse dalle autostrade, le postazioni potranno essere collocate solo "nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza provinciale permanente". Insomma, i singoli comuni non potranno più decidere autonomamente, ma solo in coordinamento con gli altri enti del territorio. Dichiarato l’obiettivo: "Evitare duplicazioni, sovrapposizioni nonché assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace, evitando, nel contempo, la contestuale effettuazione di più rilevamenti sul medesimo tratto di strada o nello stesso arco temporale".

Solo dove necessario. Sulle strade diverse da autostrade ed extraurbane principali potranno essere installati solo a certe condizioni:

- elevato livello di incidentalità derivante dalla velocità nel quinquennio precedente;
- documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata;
- presenza di velocità operative dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti consentiti.

Via quelli "fuorilegge". Comuni e province avranno 12 mesi di tempo per disinstallare gli autovelox non conformi alle nuove regole.

Un tetto alle spese. Le spese di accertamento devono avere un costo documentabile e analitico. Possono rientrarvi solo quelle sostenute per l’individuazione del trasgressore nelle banche dati pubbliche, il cui costo è bassissimo, praticamente nullo. Non possono rientrarvi quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature né eventuali costi successivi quali l’assistenza legale o il recupero del credito. Insomma, solo spese postali. Era ora.

Leasing, noleggio o comodato. Ma senza trucchi. Le apparecchiature potranno essere acquisite in leasing, a noleggio a canone fisso, in comodato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici o concessionari di strade. Il corrispettivo per il fornitore dovrà essere rapportato al costo delle apparecchiature o al loro tempo di utilizzo. In nessun caso il canone di locazione o noleggio dovrà essere rapportato alla quantità delle sanzioni eventualmente accertate o riscosse.

Fuori i privati dalla stanza dei bottoni. Le apparecchiature dovranno essere sempre nella disponibilità e gestite dalle forze di polizia, a cui è riservata la validazione delle violazioni. Ai privati potranno essere affidate attività minori quali la stampa della documentazione fotografica, le statistiche sulle violazioni, la stampa e l’imbustamento dei verbali, attività di data entry su notifiche, pagamenti e ricorsi.

Oltre a queste prescrizioni di carattere generale, il provvedimento disciplina nel dettaglio le quattro possibili situazioni che si possono verificare nella realtà.

1.     POSTAZIONI MOBILI SU STRADE EXTRAURBANE

Mai dove il limite è troppo basso.
Tranne situazioni particolari, si potranno usare solo dove il limite di velocità non sarà inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal codice per quel tipo di strada.

Un km tra segnale e autovelox. Come già prevede la legge, tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo dovrà esservi almeno 1 km, mentre tra due diversi dispositivi dovranno esservi almeno 4 chilometri sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e un km sulle altre strade.

2.     POSTAZIONI MOBILI SU STRADE URBANE

Tranne situazioni particolari, si potranno utilizzare solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e urbane locali, 30 km/h sulle urbane ciclabili, non inferiore a 30 km/h sugli itinerari ciclopedonali.

Distanza tra diversi aiutovelox sulla stessa strada. Tra due autovelox consecutivi dovranno esservi almeno a 1.000 metri sulle strade urbane di scorrimento e 500 metri sulle strade di quartiere e urbane locali.

Distanza tra segnale del limite e autovelox. Non potrà essere inferiore a 200 metri per le strade urbane di scorrimento e a 75 su tutte le altre.

3.     POSTAZIONI FISSE SULLE STRADE EXTRAURBANE

Si potranno utilizzare sulle autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie ed extraurbane locali solo se il limite di velocità non sarà inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto dal Codice per quel tipo di strada. Sugli itinerari ciclopedonali su strade extraurbane il limite non dovrà essere inferiore a 30 km/h.

Velocità media. Solo sulle autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie. La distanza tra i “portali” di ingresso e uscita dev’essere pari almeno a un chilometro.

Distanza tra segnale del limite e autovelox. Almeno 1 chilometro.

4.     POSTAZIONI FISSE SU STRADE URBANE

Prima i dossi. Ove possibile, agli autovelox gli enti dovranno preferire i dossi rallentatori.

Mai dove il limite è troppo basso. Si potranno usare solo se il limite di velocità non è inferiore a 50 km/h sulle strade urbane di scorrimento, pari a 50 km/h sulle urbane di quartiere e sulle urbane locali, 30 km/h sulle urbane ciclabili e non inferiore a 30 km/ sugli itinerari ciclopedonali. Tranne situazioni particolari, non si potranno mai usare sulle strade in cui il limite di velocità sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo previsto dal codice per quel tipo di strada.

Distanza tra segnale del limite di velocità e autovelox. Almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e almeno 75 metri sulle altre strade.

Distanza minima tra autovelox. Almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.

Velocità media. Solo sulle strade urbane di scorrimento su tratti di almeno 500 metri. E tra due tratti sotto controllo deve esservi almeno 1 km di distanza.

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