I comuni devono poter accedere gratuitamente al Pra per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, tra i quali l'identificazione del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa un violazione di uno norma del Codice della strada. Lo ha ribadito la Presidenza del Consiglio dei ministri con parere del 24 giugno 2013 inviato al comune di Ferrara. L'amministrazione del capoluogo emiliano aveva chiesto chiarimenti in merito alla gratuità dell'accesso alle banche dati/informazioni detenute dal Pra, Camera di Commercio e Motorizzazione civile e la risposta è stata positiva.
Lo prevede una legge del 2000. Nel parere si ricorda che il diritto all'acquisizione senza oneri era già esercitabile dal 9 dicembre 2000 in virtù dell'articolo 25 della legge 340/2000, ribadito dall'articolo 43 del Dpr 445/2000 e dagli articoli 50 e 58 del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005). Nello specifico, l'articolo 50 prevede che "qualunque dato trattato da una Pa, nel rispetto della normativa sulla privacy, è reso accessibile e fruibile alle amministrazioni richiedenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali".
A carico degli automobilisti. Il parere della presidenza del Consiglio fa notizia perché rende ancor più ingiustificate le spese "monstre" che le amministrazioni, con un'interpretazione di comodo dell'articolo 201 del Codice della strada, mettono a carico del proprietario dell'auto nei casi di contestazione successiva della violazione. Una raccomandata A.G. di peso fino a 100 grammi, infatti, costa 7,20 euro. Ogni altra spesa, con la sola possibile eccezione della stampa del verbale, diventa quindi ingiustificata facendo parte l'attività di accertamento e notifica dei compiti d'istituto o delle normali attività dell'ente. Altro che i 15-20 euro che vengono scaricati sugli automobilisti!
Mario Rossi
COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO
Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it