Era una delle norme più anacronistiche del nostro ordinamento. Parliamo dell’Iva agevolata (4%) per le auto acquistate dai disabili. Che una legge del 1972 aveva previsto solo per le macchine a benzina e a gasolio di cilindrata non superiore, rispettivamente, a 2.000 e 2.800 centimetri cubici. Ovvio, nel 1972 le auto ibride e, soprattutto, elettriche non esistevano. Da molti anni, però, esistono e, come spesso accade, il legislatore non è mai intervenuto per adeguare una norma divenuta, nel tempo, anacronistica o, quantomeno, inadeguata ai tempi.
Ok della commissione Finanze. Finalmente la commissione finanze della Camera dei deputati ci ha messo una pezza. Ieri è stato approvato un emendamento al cosiddetto decreto fiscale che prevede l’agevolazione anche per le auto elettriche ed esplicitamente per quelle ibride, finora ricomprese solo grazie a un’interpretazione favorevole dell’Agenzia delle entrate. Quando il provvedimento sarà legge (dovrà essere convertito entro il 25 dicembre), dunque, i disabili potranno acquistare con l’Iva agevolata anche vetture elettriche, ma solo di potenza fino a 150 kw. Confermati i limiti di cilindrata, invece, per le auto a benzina o ibride a benzina (2.0 litri) e a gasolio o ibride a gasolio (2.8 litri).
COMMENTI([NUM]) NESSUN COMMENTO
Per eventuali chiarimenti la preghiamo di contattarci all'indirizzo web@edidomus.it