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Pick-up
Tutto quello che bisogna sapere prima di mettersi al volante

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Sui pick-up (qui trovate tutti i modelli venduti in Italia) se ne leggono e se ne sentono di tutti i colori, tutto e il contrario di tutto in una enorme confusione di norme tecniche, disciplina fiscale e regole di circolazione stradale. Vediamo dunque di fare chiarezza, partendo da una premessa: tutti i pick-up attualmente a listino in Italia sono omologati come autocarri, anche se in passato un modello doppia cabina di una Casa giapponese è stato omologato nel doppio allestimento: autovettura e autocarro.

Cos’è un autocarro. Iniziamo dal Codice della strada, la legge cardine che classifica le strade e i veicoli e che disciplina la circolazione stradale. In prima battuta, il Cds classifica i veicoli in base alle loro caratteristiche tecniche. Limitandosi agli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, ossia le normali autovetture e i normali pick-up, la norma (articolo 47) li divide in due categorie: M1, cioè “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente” e N1, cioè “veicoli destinati al trasporto di merci”. La categoria è indicata sulla carta di circolazione alla lettera J. La legge entra un po’ più nel dettaglio al successivo art. 54, in cui si specifica che le autovetture sono “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”, mentre gli autocarri – e quindi gli attuali pick-up - sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Questa classificazione è riportata, sulla carta di circolazione, alla riga J.2.

Cosa significa “trasporto di cose”: niente bambini e disabili. Dalla definizione di autocarro discende automaticamente che sui pick-up, a prescindere dalla natura del proprietario (persona fisica o persona giuridica) e a prescindere dall’uso del mezzo (proprio o di terzi), non possono essere trasportate, in cabina, persone diverse da quelle addette all’uso o al carico/scarico delle cose trasportate. Tuttavia, non è semplice, per gli operatori di polizia stradale, accertare la violazione di questa norma. Se può sicuramente ritenersi sanzionabile il trasporto di persone manifestamente non idonee all'uso o al carico e scarico delle cose trasportate, per esempio bambini o disabili, negli altri casi assumono valore decisivo, ai fini della contestazione della violazione, le dichiarazioni del conducente, che la polizia deve riportare nell'eventuale verbale. Tra l’altro, il Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale, ossia il manuale operativo in dotazione agli agenti di polizia stradale, sottolinea che “è necessario che l’agente accertatore abbia prova inconfutabile della qualifica” di tutte le persone trasportate sul pick-up.

Multa e sospensione della Carta di circolazione. Tralasciando ogni considerazione su una norma che molti giudicano anacronistica o poco compatibile con la realtà delle cose, la violazione dell’articolo 82 del Codice della strada, ossia l’“utilizzo di veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione”, prevede una sanzione di 87 euro (60,90 euro con lo sconto per chi paga entro cinque giorni) e la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (da sei a 12 in caso di recidiva, cioè alla seconda violazione di questo tipo). E a nulla rileva, come ha specificato il ministero dell’Interno con una circolare, il fatto che l’articolo 172 del Codice della strada sull’"Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini” faccia riferimento anche al trasporto di bambini sugli autocarri. Una norma di comportamento, infatti, non può superare una caratteristica tecnica intrinseca del veicolo.

Tutto quello che bisogna sapere prima di mettersi al volante

Le censure dell’Antitrust. Che la norma non si presti a interpretazioni diverse è dimostrato anche da alcuni interventi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il cosiddetto Antitrust, che in passato ha censurato alcune pubblicità di pick-up che ne esaltavano la praticità per un uso “vacanziero” da parte delle famiglie.

Per guidarli basta la patente B (o superiore). In base al Codice della strada, un pick-up può essere guidato da chiunque sia in possesso di patente della categoria corrispondente: nel caso di autocarri fino a 3,5 tonnellate (N1), la patente di categoria B o superiore.

Su tutte le strade. Ovviamente il pick-up, come l’autovettura, può essere condotto su qualsiasi tipo di strada, compatibilmente con le caratteristiche dell’infrastruttura e con eventuali limiti di massa o di dimensioni e/o con eventuali divieti o limitazioni di circolazione indicati localmente da specifica segnaletica.

Tutti i giorni della settimana. Ovviamente il pick-up, come l’autovettura, può essere guidato senza alcuna limitazione di orario o di giorno della settimana, tranne ovviamente, eventuali divieti o limitazioni della circolazione indicati localmente dall’ente proprietario della strada con specifica segnaletica. Nonostante ciò, in rete circola ancora la bufala del divieto di guida dei pick-up nei giorni festivi. È una bufala, appunto, visto che non esiste alcuna norma, nel Codice della strada, che vieti a priori la circolazione di un pick-up la domenica o in un qualsiasi altro giorno festivo. Attenzione, però: quando un autocarro intestato a una persona giuridica e utilizzato – e come tale trattato da un punto di vista fiscale - esclusivamente per l’attività dell’impresa, circola quando l’impresa è chiusa, in genere la domenica e nei giorni festivi, può configurarsi una violazione della normativa fiscale. In queste situazioni, i Carabinieri o la Polizia non staccano alcun verbale di violazione stradale (proprio perché, appunto, il Codice non vieta la circolazione dei pick-up la domenica), ma inoltrano una specifica segnalazione alla Guardia di Finanza, che a sua volta, con uno specifico accertamento, potrà verificare la congruenza della situazione accertata dai Carabinieri o dalla Polizia con il trattamento fiscale del mezzo da parte dell’azienda proprietaria.

Tutto quello che bisogna sapere prima di mettersi al volante

I vantaggi fiscali degli autocarri. in generale, gli autocarri, proprio perché mezzi destinati alla produzione di reddito, godono, se intestati a una persona giuridica, di un trattamento fiscale vantaggioso rispetto alle autovetture sia in termini di detraibilità dell’Iva sia dal punto di vista della deducibilità delle spese. Indipendentemente dalla natura dell’intestatario, poi, la tassa automobilistica degli autocarri è inferiore, essendo calcolata sulla portata e non sulla potenza, come invece capita alle autovetture (tranne i veicoli immatricolati autocarro ma che hanno le caratteristiche di un’autovettura, ossia carrozzeria F0, almeno quattro posti e rapporto potenza/portata superiore a 180, che devono essere considerati, dal punto di vista fiscale, come autovetture, anche se sulla carta di circolazione risultano di categoria N1. Ma non è questa la situazione dei pick-up, che hanno carrozzeria K0 o K9).

Attenzione all’assicurazione. Sullo sfondo, infine, resta l’aspetto assicurativo e, più in generale, quello della responsabilità civile. Sul fronte delle polizze RC, quelle per gli autocarri sono generalmente più care di quelle per le auto. Per quanto riguarda la responsabilità civile, invece, l’utilizzo improprio di un autocarro – per esempio per il trasporto di persone estranee all’uso o al carico/scarico delle cose trasportate - può determinare una violazione del contratto stipulato con la compagnia assicuratrice e, quindi, determinare, in caso di incedente con colpa, le condizioni per una possibile rivalsa.

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