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Codice della strada
Multa per guida sotto stupefacenti: parola alla Corte costituzionale

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La Corte costituzionale è chiamata a esprimersi sull’articolo 187 del nuovo Codice della strada che riguarda le droghe, modificato dalla riforma entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Sino al 13 dicembre dello scorso anno, le norme punivano chi si poneva alla “guida in stato di alterazione psicofisica”: oggi, invece, la denuncia scatta nei confronti di chi “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”. Notevole la differenza, in quanto in passato per sanzionare l’automobilista era necessario dimostrare che questi fosse in stato alterato da droghe, mentre oggi è sufficiente che emerga la positività ai test tossicologici.

La data chiave. Durante la discussione in Parlamento del disegno legge di riforma del Codice della strada e nelle ore successive alla sua approvazione, si è scatenata la polemica attorno al nuovo articolo 187. I toni si sono inaspriti quando, il 24 dicembre 2024, una donna ha causato un incidente dichiarando, in ospedale, di aver assunto - nelle ore precedenti - tre gocce di ansiolitico, nonché di utilizzare con regolarità un farmaco per trattare una patologia cronica, contenenti rispettivamente delorazepam e codeina (un oppiaceo). Le analisi tossicologiche sulle urine avevano evidenziato una positività agli oppiacei, mentre quelle sul sangue avevano dato esito negativo. Il pubblico ministero ha ritenuto che la signora fosse punibile ai sensi dell’articolo 187 del Codice della strada, sollevando però dubbi di costituzionalità e chiedendo al Gip (Giudice per le indagini preliminari) di chiamare in causa la Consulta.  

L'ok del Gip. Richiesta accolta: effettivamente, dice il magistrato, le nuove regole sarebbero irragionevoli e sproporzionate rispetto all’obiettivo di tutelare sicurezza stradale e utenti, perché potrebbero punire anche chi, pur risultando positivo ai test, non presenta nessuna alterazione psicofisica e, quindi, non costituisce un pericolo alla guida. Secondo il Gip, il nuovo articolo 187 tratta in modo diverso chi assume sostanze stupefacenti rispetto agli altri conducenti, in assenza di fattori che giustifichino questa disparità. E invece, sostiene, bisognerebbe valutare l’incidenza concreta dell’assunzione rispetto alla capacità di guida.

Altre criticità. Un’altra questione riguarda la differenza fra articolo 187 (droghe) e 186 (alcol): per il primo, basta la positività ai test, senza soglie, mentre per l’altro la denuncia scatta oltre quota 0,8 grammi di alcol per litro di sangue. Secondo il magistrato, ciò così violerebbe il principio di uguaglianza costituzionale. Il Gip, poi, evidenzia un’altra discordanza: il Codice penale (articoli 589-bis e 590-bis) sanziona rispettivamente l’omicidio e le lesioni stradali solo sulla prova dello stato di alterazione da droghe o alcol, proprio come la precedente formulazione dell’articolo 187. Infine, il Gip reputa che la norma sugli stupefacenti violi l’articolo 27, comma 3, della Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La sanzione per positività a droghe senza la prova dell’alterazione priverebbe la pena della sua finalità rieducativa.

Salvo chi è sotto terapia. Va tuttavia tenuto presente che l’11 aprile 2025 il ministero delle Infrastrutture ha inviato alle Prefetture una circolare sulle modalità di esecuzione dei test tossicologici preliminari finalizzati a individuare la presenza di sostanze stupefacenti nella saliva dei guidatori fermati dalle forze dell’ordine: “È importante indicare i farmaci eventualmente dichiarati dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita e acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica”, scrive il Viminale, precisando che “l’indicazione potrà essere utile per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello”, ossia l’esame del sangue nelle strutture sanitarie.

I prossimi passi. La Corte costituzionale verificherà prima di tutto se la questione sollevata dal Gip sia ammissibile. In caso affermativo entrerà nel merito della costituzionalità della norma. Qualora i giudici dovessero dichiararla incostituzionale, la regola cesserebbe di avere efficacia, e l’articolo 187 nella sua nuova formulazione non sarebbe più applicabile.

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