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Autovelox
Se la multa riporta che è omologato, serve una querela per falso

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Nuovo colpo di scena nella telenovela degli autovelox. Se nel verbale è riportato che l’apparecchio con cui è stata accertata la violazione dei limiti di velocità è omologato o conforme a un prototipo omologato (cosa non vera, come noto, perché non esistendo norme tecniche di omologazione, i produttori possono solo richiederne l’approvazione ministeriale), il semplice ricorso al giudice di pace per mancata omologazione non è sufficiente ad annullare la multa: occorre anche una querela per falso nei confronti dell’organo di polizia che ha redatto il verbale.

Non cambia l’orientamento. È questo, in estrema sintesi, il contenuto di un’ordinanza della Cassazione, la 13997/2025, che ha respinto il ricorso di un cittadino multato nel 2022 in provincia di Lecce dalla Polizia Stradale e a cui, peraltro, prima della suprema corte avevano già dato torto sia il giudice di pace sia il tribunale. Sia chiaro, non c’è alcun cambiamento di orientamento da parte dei supremi magistrati. I giudici con l’ermellino, nella nuova pronuncia, non solo non mettono in discussione l’obbligo di omologazione previsto dall’articolo 142 del Codice della strada, ma anzi, essi stessi richiamano i contenuti dell’ordinanza 10505/2024 da cui poco più di un anno fa la vicenda partì e le successive analoghe pronunce (20913/2024 e 12924/2025). Tuttavia, siccome “il verbale di accertamento che attesta l’esistenza dell’omologazione del dispositivo autovelox ha fede privilegiata”, esso può essere “controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito”. Di lì, la pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Conta ciò che è scritto sul verbale. Una questione di lana caprina, si dirà. Forse, ma ineccepibile dal punto di vista formale. Inquietante, semmai, è la falsa “dichiarazione di conformità al campione omologato” a cui si fa riferimento nel verbale di violazione. Per carità, sono note la leggerezza e la disinvoltura con cui per anni opinione pubblica, produttori e addetti ai lavori hanno usato come sinonimi le parole “approvato” e “omologato”. Scriverlo nero su bianco in un verbale, però, è grave proprio perché tutti i decreti ministeriali che hanno consentito l’immissione sul mercato di questi apparecchi, e a cui le forze di polizia fanno riferimento nei verbali stessi, parlano unicamente di “approvazione”.

Rischio stangata. Tutto ciò premesso, la situazione in cui è incappato il cittadino a cui la Cassazione ha respinto il ricorso è probabilmente minoritaria, però è anche pericolosa, considerata la condanna al pagamento di 500 euro, che si aggiunge alle spese legali già sostenute nei tre gradi di giudizio. E pure paradossale, visto che, pur avendo torto, anche per aver dichiarato una cosa non vera, la Polizia ha vinto il ricorso. Un monito per tutti coloro che si apprestano a fare opposizione: se nel verbale si dice che l’autovelox è omologato o conforme al prototipo omologato, il ricorso non basta, occorre anche una ben più impegnativa e onerosa querela per falso.

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