Bollo, come e dove si paga: la guida per tutti i possibili casi
La tassa di possesso, il cosiddetto bollo, è una di quelle incombenze che ogni automobilista si trova ad affrontare periodicamente. Per questa ragione, un ripasso su come si calcola, quando va pagata, dove e come si versa, è sempre utile. Iniziamo con le scadenze dei versamenti, per poi proseguire con il calcolo degli importi e le modalità di pagamento.
Quando si paga. Per le auto già in circolazione, la norma generale prevede che il bollo debba essere pagato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa precedente. Per esempio, se il bollo precedente scade a gennaio 2022, quello nuovo va pagato entro il 28 febbraio 2022. In generale, se l'ultimo giorno del mese entro il quale deve essere pagato cade di sabato o è festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo senza alcuna sanzione. Diverso è, invece, il caso per le auto di prima immatricolazione e per quelle acquistate usate. Se la macchina è appena stata immatricolata perché nuova o perché per la prima volta immatricolata in Italia, il bollo dev’essere pagato entro la fine del mese in cui è stata targata. Per esempio, per una macchina comprata e targata il 10 gennaio 2022, il bollo va pagato entro il 31 gennaio 2022. Se, però, l’immatricolazione avviene negli ultimi dieci giorni del mese, il termine per il pagamento viene automaticamente spostato alla fine del mese successivo. In entrambe queste situazioni vale la regola generale per la quale se l'ultimo giorno del mese è festivo o cade di sabato, è possibile pagare senza sanzioni anche nel primo giorno lavorativo successivo.
Con le auto comprate usate, possono verificarsi due situazioni, a seconda che la vettura sia stata acquistata in un autosalone indipendente o in una concessionaria ufficiale oppure da un privato. Gli autosaloni e le concessionarie di solito, quando ritirano una vettura in permuta, la mettono in “esenzione bollo”. Se il veicolo era in esenzione, ma la scadenza del pagamento precedente non è ancora stata raggiunta, il nuovo proprietario deve fare riferimento alla scadenza naturale, cioè deve pagare entro il mese successivo alla scadenza stessa. Se, invece, durante l’esenzione la tassa è scaduta, il nuovo proprietario deve versare la tassa come se si trattasse di un primo bollo secondo la regola generale, cioè entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto il passaggio di proprietà (attenzione: vale la data del trapasso, cioè l’autentica della firma sull’atto di vendita, non quella della successiva trascrizione al Pra, che deve avvenire entro il termine di 60 giorni). Nel caso in cui, infine, si sia acquistata l’auto da un privato, se la tassa precedente non è ancora scaduta, indipendentemente dal fatto che il precedente proprietario l’abbia pagata oppure no, bisognerà farsi carico del bollo solo alla sua scadenza naturale.
Per quanto tempo si paga. Il numero di mesi per i quali deve essere pagata la tassa dipende dal territorio e dalla situazione. L’unica regola valida su tutto il territorio nazionale è quella che prevede il decorso a partire dal mese d’immatricolazione. Insomma, il primo mese si paga anche se la vettura è stata targata l’ultimo giorno del mese. Ma vediamo nel dettaglio le diverse situazioni. Per i pagamenti successivi al primo, la tassa va pagata per 12 mesi a partire dal mese che segue la scadenza precedente. Per esempio, se il bollo scade nel gennaio 2022, dev’essere pagato (entro il mese di febbraio) per 12 mesi da febbraio 2022 a gennaio 2023. Se, invece, la macchina è di prima immatricolazione, possono verificarsi situazioni diverse.
Il primo pagamento. La prima tassa automobilistica dopo l’immatricolazione dell’auto è soggetta a norme molto particolari. Solo due regioni, finora, hanno semplificato la vita ai cittadini: la Lombardia e il Piemonte. Chi risiede in queste regioni deve pagare la prima tassa automobilistica per 12 mesi a partire dal mese d’immatricolazione, indipendentemente dalla potenza dell’auto e dal mese di immatricolazione. Per esempio, se la vettura è stata immatricolata il 15 dicembre 2021, la prima tassa va pagata (entro il mese di dicembre) da dicembre 2021 a novembre 2022. Nelle altre regioni, invece, vige ancora il vecchio e anacronistico sistema stabilito negli anni 50, che distingue tra due tipologie di veicoli: quelli con potenza fino a 35 kW e quelli oltre i 35 kW. Nel primo caso, la tassa va pagata per un numero di mesi compreso tra 6 e 12, in maniera da raccordarsi a una delle scadenze prefissate di gennaio o luglio.
Per esempio, se la vettura è stata targata il 15 dicembre 2021, la prima tassa deve coprire otto mesi, da dicembre 2021 a luglio 2022. Se, invece, la macchina ha più di 35 kW, la prima tassa deve coprire un numero di mesi compreso tra 9 e 12 e raccordarsi al primo mese utile tra quelli di aprile, agosto o dicembre. Per esempio, se la nostra macchina è stata targata il 15 dicembre 2021, la prima tassa coprirà nove mesi, da dicembre ad agosto 2022.Proprio a causa dell’inutile complicazione di questo meccanismo, è consigliabile, per il primo pagamento della tassa in regioni diverse dal Piemonte e dalla Lombardia, rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto.
Quanto si paga. Com’è noto, la tassa automobilistica si basa sulla potenza dell’auto espressa in kW indicata al punto P.2 della carta di circolazione. Se il numero dei kW non è intero, bisogna scartare i decimali: per esempio, se sulla carta di circolazione sono indicati 68,5 kW, la tassa dev’essere pagata solo per 68. Per determinarne l’importo da pagare bisogna necessariamente fare riferimento, oltre che al numero di mesi se si tratta del primo pagamento in regioni diverse da Lombardia e Piemonte, allo specifico tariffario regionale. Da quando il bollo è stato regionalizzato, infatti, ognuna delle 21 amministrazioni competenti (19 regioni, più le due province autonome di Trento e Bolzano) può aumentare fino al 10% l’anno la tariffa base stabilita per legge. E molte amministrazioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Veneto) hanno approfittato di questa opportunità. In generale, è necessario sapere che la tariffa aumenta al diminuire della classe di emissioni dell’auto (da Euro 4 in giù) e che è prevista una tariffa al kW più alta del 50% per i kW che superano la soglia di 100 (in base al cosiddetto minisuperbollo). Ciò detto, il tariffario base nazionale prevede le seguenti tariffe per i primi 100 kW:
- 2,58 €/kW per le autovetture Euro 4 o di classe superiore
- 2,70 €/kW per le Euro 3
- 2,80 €/kW per le Euro 2
- 2,90 €/kW per le Euro 1
- 3 €/kW per le Euro 0
Per i kW eccedenti la soglia dei 100, la tariffa, come detto, aumenta del 50%. Quindi diventa, rispettivamente, di 3,87 €/kW, 4,05 €/kW, 4,20 €/kW, 4,35 €/W e 4,50 €/kW. Facciamo un esempio: se una vettura di classe Euro 3 ha una potenza di 120 kW e appartiene a una persona residente in Lombardia, regione che non ha mai aumentato il tariffario base, bisogna moltiplicare la tariffa base per le Euro 3, pari a 2,70 €/kW, per i primi 100 kW (2,70x100=270 euro) e sommare al risultato una somma pari a 4,05x20, cioè 81 euro. In totale, dunque, l’importo da pagare è pari a 351 euro. I tariffari locali sono scaricabili in formato Pdf o consultabili sui siti internet delle singole amministrazioni. Ovviamente, la tassa va pagata in base alla regione in cui si risiede. Attenzione: nel caso in cui gli importi ottenuti dal calcolo abbiano dei decimali, si considerano anche i centesimi. Solo la provincia autonoma di Trento prevede un arrotondamento all’euro: quindi, gli importi con un numero di centesimi fino a 50 sono arrotondati all'euro inferiore, quelli che terminano con almeno 51 centesimi vanno invece riportati all'euro superiore.
Gli sconti. Le amministrazioni regionali possono applicare anche riduzioni tariffarie: è il caso della Lombardia e della Campania che offrono, rispettivamente, il 15% e il 10% di sconto a chi paga tramite domiciliazione bancaria. In quel caso non bisogna preoccuparsi di nulla, il prelievo è automatico dal conto corrente del contribuente e avviene, dopo che il contribuente è stato avvertito con sms o via mail, nell’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento. Ovviamente, in caso di vendita dell’auto bisogna ricordarsi di interrompere la domiciliazione.
Maggiorazioni e interessi. In caso di ritardato pagamento, è prevista una sanzione, la cui entità varia in base al tempo trascorso dalla scadenza del pagamento in base al seguente schema:
- Entro 15 giorni successivi alla scadenza. la tassa aumenta dello 0,1% per ogni giorno trascorso fino al pagamento
- Dal 16 al 30° giorno successivo alla scadenza. l’incremento è dell’1,5%
- Dal 31° al 90° giorno, incremento dell’1,67%
- Dal 91° giorno a un anno dalla scadenza, l’incremento è del 3,75%
- Oltre l’anno, si applica una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto, oltre agli interessi di mora che si calcolano a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di pagamento.
Agevolazioni ed esenzioni. La legge nazionale prevede l’esenzione permanente dal pagamento della tassa per i veicoli al servizio dei disabili (nel limite di 2.000 cm3 per le auto con motore a benzina e 2.800 cm3 per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico) e per le auto ultratrentennali ed esenzioni limitate nel tempo (cinque anni) per le auto elettriche. Vi sono poi riduzioni per le auto a gas, per quelle elettriche a partire dal sesto anno e per le auto ultraventennali, ma solo se per quelle d’interesse storico e collezionistico. Tuttavia, le singole amministrazioni regionali possono prevedere ulteriori esenzioni e agevolazioni, permanenti o limitate nel tempo, rispetto a quelle nazionali, per esempio per auto con alimentazioni alternative o per le ultraventennali. Tutti i tariffari regionali, in ogni caso, riportano sia le esenzioni sia le agevolazioni previste, per l’anno indicato, nella specifica regione.
Dove si paga. Come abbiamo visto finora, in molte situazioni, soprattutto nei casi del primo pagamento o di versamento ritardato, può non essere semplice determinare l’importo esatto della tassa. Per questo motivo, in questi casi può essere opportuno rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto, i cui sistemi informativi determineranno esattamente l’importo da pagare. Nelle situazioni ordinarie, come il pagamento successivo al primo entro i termini di legge, è invece tutto più semplice. Ci si può recare di persona presso un ufficio postale, un’agenzia di pratiche auto, una delegazione dell’Aci, una tabaccheria convenzionata con Sisal o Lottomatica o in banca. Online, invece, si può utilizzare l’apposita sezione del sito dell’Aci e usare il servizio Bollonet, oppure ancora lo sportello tributi del sito della propria regione. C’è però anche un’altra possibilità: sono ormai numerosi gli operatori che aderiscono al programma PSP, consentendo il versamento della tassa attraverso PagoPa mediante home banking, sportelli Atm abilitati e app per smartphone, come, per esempio, Bancomat Pay, Satispay, Telepass Pay ed EasyPol.
I dubbi sulle scadenze. Se si hanno dubbi sulle scadenze o sugli importi, è possibile controllarli sul sito dell’Agenzia delle entrate lungo il percorso “cittadini>pagamenti e rimborsi>calcolo dei pagamenti>bollo auto”. Questa funzionalità, tuttavia, è disponibile solo per le regioni direttamente gestite dall’Agenzia delle entrate (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Marche e Valle D’Aosta), mentre per le altre una verifica è possibile sul sito dell’Aci oppure sui rispettivi portali regionali.
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