Sgombrato il campo sull’utilizzo dell’urina per provare il reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, è utile ricordare che la riforma del Codice della strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024 è intervenuta anche sugli strumenti e sulle modalità di accertamento di questo reato. Vediamo dunque un po’ più nel dettaglio, ma con le necessarie semplificazioni, come si svolgono i controlli su strada e nelle strutture sanitarie.
1. Il tampone. Sulla strada si parte da un test preliminare sulla saliva, una sorta di tampone che mantiene, come in precedenza, la sua funzione di screening. Come spiegato su Quattroruote di febbraio 2025 da Giandomenico Protospataro, ex dirigente della Polizia Stradale e autore per l’Egaf delle pubblicazioni di riferimento in materia stradale, gli agenti o i militari impegnati nei controlli su strada “quando abbiano fondato motivo, che deve essere documentato adeguatamente, di ritenere che il conducente abbia fatto recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere, direttamente sulla strada, a effettuare un prelievo di liquido salivare. Diversamente dal passato, dunque, la polizia non ha più bisogno di portare il conducente in ospedale per effettuare il prelievo”.
2. L’esame del tampone. Il campione di saliva prelevato dagli agenti o dai militari, opportunamente conservato, viene poi portato in un laboratorio specializzato dove, attraverso accurati esami di secondo livello e di provata attendibilità si accerta se il conducente ha effettivamente assunto di recente sostanze stupefacenti o psicotrope. “Solo questo accertamento di secondo livello, compiuto da laboratori accreditati e con metodiche coerenti con le linee guida in materia di tossicologia forense, è prova sufficiente affinché una persona possa essere denunciata”, precisa Protospataro.
3. Il prelievo in ospedale. E se gli agenti o i militari non hanno gli strumenti per prelevare la saliva, ma hanno comunque fondato motivo di ritenere che il conducente abbia fatto recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope? “Possono sempre accompagnare il conducente in ospedale dove sarà effettuato un prelievo di saliva o di sangue che sarà analizzato con le tecniche menzionate poc’anzi. La stessa possibilità di fare prelievo e analisi in ospedale è sempre consentita alla polizia quando il conducente sia stato ricoverato a seguito di un incidente”.
In caso di rifiuto scatta la denuncia. Nessuna possibilità, infine, di rifiutare i test o di essere accompagnato in ospedale. Chi si rifiuta, infatti, “sarà comunque denunciato all’autorità giudiziaria e, in caso di condanna subirà conseguenze penali sostanzialmente uguali a quelle previste per chi è stato oggetto di accertamento con esito positivo”.
Multa fino a 6 mila euro e arresto fino a un anno. Infine, nulla cambia in caso di condanna per il reato di guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni (revoca per i conducenti professionali con divieto di conseguirla di nuovo per i successivi tre anni) e sequestro ai fini della confisca del veicolo, tranne il caso in cui il mezzo appartenga a un’altra persona.
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