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Il censimento
Autovelox non registrati: dal 28 novembre stop alle multe

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Ultime ore di utilizzo su strada degli autovelox non censiti: a partire dal 28 novembre, tutte le apparecchiature per il controllo della velocità che non saranno registrate nell’apposita banca dati del ministero delle Infrastrutture non potranno più essere usate per accertare le violazioni dei limiti. Scade alle ore 24 del 27 novembre, infatti, la “franchigia” di 60 giorni prevista dal decreto con cui la Motorizzazione civile ha avviato il censimento obbligatorio, tramite piattaforma telematica.

Gli autovelox censiti sono consultabili da tutti

Ma come si farà a sapere se lo strumento con cui è stata accertata una violazione è registrato oppure no? Premesso che nel verbale di violazione questa informazione dovrebbe essere riportata in quanto determinante ai fini della validità dell’accertamento stesso, ogni cittadino potrà comunque verificarlo personalmente sul portale istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su cui già dal 28 novembre, in teoria, dovrebbe essere pubblicato “l’elenco dei dispositivi o sistemi legittimamente impiegati sul territorio nazionale”. 

Autovelox non registrati: dal 28 novembre stop alle multe

Resta da sciogliere il nodo dell’omologazione

Nulla cambia, invece, sull’annosa e controversa questione dell’omologazione, su cui nell’aprile del 2024 intervenne la Corte di cassazione stabilendo, in buona sostanza, l’illegittimità dei controlli effettuati con gli strumenti attualmente in uso, approvati dal ministero delle Infrastrutture, ma non omologati per mancanza delle norme tecniche di riferimento, mai emanate dallo stesso dicastero.

A questo proposito, mentre la Suprema corte nell’ultimo anno e mezzo ha più volte confermato il proprio orientamento, il ministero delle Infrastrutture ha recentemente ribadito che “l’istruttoria condotta per l’approvazione e per l’omologazione è sostanzialmente identica” e che “l’equivalenza funzionale tra le due procedure è stata riconosciuta dal MIT con costante prassi amministrativa”, “ribadita dal Ministero dell’Interno” e “confermata dall’Avvocatura Generale dello Stato”. 

Il Codice parla chiaro: gli apparecchi devono essere omologati

Tutto vero, ma l’articolo 142 del Codice della strada, quello che disciplina i limiti di velocità, è chiarissimo e non interpretabile: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”. 

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