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Area B Milano
Prende 146 multe con la diesel Euro 5: il giudice ne annulla 145 per "buona fede"

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Un’automobilista residente a Milano, proprietaria di una diesel Euro 5, ha vinto un maxi ricorso al giudice di pace contro il Comune, che le aveva appioppato 146 multe per ingressi vietati nella grande Ztl Area B: di queste, 145 sono state annullate. Come riporta "Il Giorno", la residente pagherà solo 95 euro della singola contravvenzione, più le spese di notifica di 37 contravvenzioni per 503,32 euro totali, anziché 13.870 euro. Il magistrato ha creduto alla donna che, dopo aver esaurito il carnet di accessi, ha attraversato i varchi elettronici professandosi in buona fede, perché non sapeva che stesse commettendo infrazioni a ripetizione: non aveva compreso una delle mille regole dell’Area B (in evoluzione, e non sempre comunicate con la massima chiarezza), ossia che i residenti con diesel Euro 5 possono entrare nella Ztl solo un certo numero di volte in un anno.

Questione di tempo. È uno dei tanti casi di multe seriali (per violazioni identiche a distanza ravvicinata) cancellate per avvisi poco trasparenti da parte degli enti locali, nei loro siti web e nella cartellonistica. Pesa il fatto che il plico verde contenente il verbale arrivi a casa del proprietario del mezzo entro 90 giorni dall’infrazione: in quel lasso temporale, il guidatore potrebbe ripetere la violazione in buona fede.

Non finisce qui. L’amministrazione annuncia l’appello in Tribunale, per due motivi. Uno: il comportamento della donna è "risultato palesemente connotato da precisa consapevolezza, in quanto dalle dichiarazioni della stessa emerge che, nel momento in cui ha commesso ciascuna delle infrazioni stradali contestate, era perfettamente a conoscenza della normativa vigente nel territorio del Comune di Milano in tema di mobilità e Ztl e del carattere illecito della sua condotta". Insomma, per il Comune non ci sarebbe prova della buona fede. Due: "Lʼarticolo 198 del Codice della strada", argomenta Palazzo Marino, "prevede che nelle Ztl chi violi i divieti di accesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". La partita resta aperta, perché dalla parte della signora c’è l’articolo 3 della legge 689/1981, che recita quanto segue: "Nel caso in cui la violazione viene commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa".

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