
Il 15 aprile hanno termine le Ordinanze che vincolano la circolazione, in alcune zone e in alcuni tratti autostradali, alla presenza di pneumatici invernali, o in alternativa a dispositivi antisdrucciolevoli omologati e idonei alla marcia su neve o ghiaccio compatibili con la misura dei pneumatici montati, su autovetture e mezzi commerciali fino a 3,5 tonnellate. Si tratta di disposizioni entrate in vigore il 15 ottobre in Valle d’Aosta (regione che legifera autonomamente) e il 15 novembre nel resto d’Italia.
Un mese di tolleranza. Per effettuare il passaggio dal treno di pneumatici invernali a quello estivo è, tuttavia, previsto un periodo di tolleranza che arriva sino al 15 maggio. Si tratta di un tempo tecnico ispirato dalla necessità di permettere ad automobilisti e rivenditori di pneumatici di organizzare razionalmente il cambio gomme.
Infrazioni e multe. Di conseguenza, considerando anche il periodo di tolleranza, dal 16 maggio non è consentita la circolazione con pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione. Una situazione che interessa, essenzialmente, gli automobilisti che hanno deciso di impiegare pneumatici da neve di dimensioni inferiori a quelli estivi, sebbene nel rispetto delle misure riportate sulla carta di circolazione. In caso di controllo, l’infrazione comporta una multa di 419 Euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di collaudo.
Le eccezioni. È ammesso, invece, l’impiego anche d'estate di pneumatici invernali o “quattrostagioni” con un codice di velocità uguale a quello indicato nel libretto.
Redazione online
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