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Bambini
Dispositivi antiabbandono obbligatori dal 7 novembre

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Il 7 novembre scatterà l’obbligo di utilizzo in auto dei cosiddetti dispositivi antiabbandono. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi del decreto ministeriale che ne disciplina le caratteristiche tecniche, e che, come prassi, entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, si conclude l’iter normativo iniziato un anno e mezzo fa con l’obiettivo di dotare l’Italia, prima nazione al mondo, di una norma che evitasse la morte di neonati e bambini dimenticati in auto dai genitori.

Obbligatorio fino a quattro anni. Dal 7 novembre, dunque, chiunque trasporti in auto bambini di età fino a quattro anni dovrà utilizzare un dispositivo conforme alla norma (basta una dichiarazione di conformità da parte del produttore). Tre le possibili opzioni: un normale seggiolino con integrata la nuova funzione antiabbandono; un dispositivo elettronico indipendente da abbinare ai seggiolini esistenti che ne sono privi; e, infine, un dispositivo integrato nell’auto, cioè compreso nel fascicolo di omologazione del veicolo, opzione al momento disponibile solo sulla Hyundai Santa Fe (ma non ancora dotato di dichiarazione di conformità da parte della Casa).

Allarme automatico. Luminoso e sonoro. Semplificando al massimo, in tutti e tre i casi il dispositivo consiste in un sistema di allarme che si attiva automaticamente in caso di allontanamento del conducente dal veicolo in presenza di un bambino sul sistema di ritenuta, cioè sul seggiolino. Più nel dettaglio, il sistema dovrà dare un segnale di conferma al momento dell'attivazione, mentre quello di allarme, così recita il decreto, “dovrà essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo”. Nel caso in cui il dispositivo sia alimentato a batteria, dovrà segnalare al conducente un basso livello di carica. Non è obbligatorio, invece, un sistema di comunicazione automatico integrato per l'invio di messaggi o chiamate telefoniche, cosa che alcuni dispositivi attualmente in vendita prevedono comunque. Ogni dispositivo, infine, dovrà essere accompagnato dalle prescrizioni per l'installazione, comprese eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione.

Interpretazioni sull’entrata in vigore. Secondo alcune interpretazioni, sarà obbligatorio utilizzare i dispositivi antiabbandono non 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, cioè il 7 novembre, bensì 120 giorni dopo, cioè il 6 marzo 2020. Non può essere così, visto che la legge 117/2018, quella che poco più di un anno fa introdusse la novità nel Codice della strada, stabilì sì, come data di entrata in vigore, il 120° giorno dopo la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale, ma precisò anche un termine perentorio, l’1 luglio 2019: “Le disposizioni si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019”. È di tutta evidenza, dunque, come confermato indirettamente a Quattroruote dall’ufficio legislativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è quest’ultimo il termine che prevale nel momento in cui entra in vigore il decreto attuativo. Cosa che, peraltro, è implicitamente dimostrata dalla circolare con cui il ministero dell’Interno, il 3 luglio scorso, sospese le sanzioni per i trasgressori proprio a causa della mancata approvazione del decreto e che, dunque, tornano automaticamente ad applicarsi all’entrata in vigore del decreto attuativo: "Nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale, la violazione dell’obbligo non può essere oggetto di sanzioni". Perché il ministero dell'Interno avrebbe deciso di emanare la suddetta coircolare se il decreto attuativo, come sostiene qualcuno, sarebbe comunque entrato in vigore 120 giorni dopo la sua pubblicazione e non il 1° luglio? In definitiva, potrà essere sanzionato chiunque violerà l’obbligo di utilizzo a partire dal 7 novembre prossimo. A meno che, evidentemente, nel frattempo il legislatore, con uno specifico provvedimento, non sposti ulteriormente in avanti questo termine.

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