Ma la sosta sulle strisce blu va pagata oppure no se il parcometro non ammette il pagamento con il bancomat o con la carta di credito? E le multe prese sulle strisce blu per mancato pagamento della sosta perché il parcometro non ha la funzione Pos sono valide oppure no? Su queste due domande ci si accapiglia da ieri, dopo che il sito di uno studio legale ha affermato che eventuali verbali di quel tipo non sono validi. Nel giro di poche ore questa interpretazione è diventata virale e praticamente non v’è stato sito internet che non l’abbia ripresa e “strillata”, come si dice in gergo.
Pos obbligatorio dall’1 luglio 2016. Per capire come stanno veramente le cose bisogna fare una premessa. L’1 luglio 2016 è effettivamente entrato in vigore l’obbligo della funzione bancomat sui parcometri. L’ha previsto la legge di stabilità 2016, la ex Finanziaria, al comma 901: "Dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del Codice della strada". Tradotto dal linguaggio legislativo vuol dire che dall’1 luglio nelle “aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della sosta”, tali dispositivi “sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito”. Tradotto a sua volta dal burocratese vuol dire che dall’1 luglio 2016 i parcometri devono accettare anche i bancomat e le carte di credito. Da qui l’interpretazione di uno studio legale secondo cui “in mancanza dei dispositivi attrezzati col bancomat, gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati”.
Ma l’obbligo resta anche se il Pos non c’è. Secondo Quattroruote, però, tale interpretazione è parecchio forzata: l'indisponibilità del Pos, infatti, non esime il cittadino, vista la possibilità di pagare comunque in contanti o con altre forme elettroniche (per esempio Pyng o altre app per smartphone), dal rispettare una norma stradale: una cosa è il Codice della strada, altra cosa è la legge di stabilità; una cosa è l’obbligo, per i cittadini, di rispettare le norme di circolazione, altra cosa è l’obbligo, per l’amministrazione, di rispettare le norme amministrative. Insomma, l’obbligo non viene meno se la nuova funzionalità non c’è. Dunque, la sosta va pagata. Anche solo per dovere civico. Restando impregiudicata, come si dice, la possibilità di denunciare alle autorità competenti (prefettura e ministero delle infrastrutture) l'omissione della pubblica amministrazione rispetto all'obbligo previsto dalla legge di stabilità. Obbligo che, peraltro, non prevede sanzione in caso di inadempimento… Ma tant’è.
Le “scappatoie” per i comuni inadempienti. Nella norma che disciplina la materia, poi, vi sono due aspetti che danno oggettivamente una mano alle amministrazioni inadempienti. La stessa legge di stabilità, infatti, ha modificato la norma sui micropagamenti prevedendo che “tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”. Che cosa significa? Non si sa. Si sa però che all’interno di una definizione vaga si può far entrare di tutto…
Inoltre, la norma sui micropagamenti elettronici del 2012, cui fa riferimento quella contenuta nella legge di stabilità, rinvia a sua volta a decreti attuativi che non sono mai stati approvati. Insomma, se quest'ultima norma, quella del 2012, è inattuata, tutto ciò che ne segue può essere considerato, all’occorrenza, diciamo così, inapplicabile.
L’interpretazione del giudice. Tutto ciò premesso, visto che siamo nel paese in cui le norme quasi sempre si interpretano e quasi mai si applicano, non si può escludere che qualche giudice di pace dia ragione agli automobilisti “ingiustamente” multati per divieto di sosta su strisce blu regolate da parcometri senza Pos, cioè privi della modalità bancomat o carta di credito. Così come non si può escludere che qualche amministrazione decida di chiudere un occhio nei confronti di automobilisti che non hanno pagato la sosta laddove i parcometri non sono stati ancora adeguati alla modalità bancomat. Anche se, va detto, buona parte dei parcometri di buona parte delle città italiane ammette già da tempo questa forma di pagamento. È sconcertante, semmai, che qualche apparecchio, nel 2016, ancora non la preveda…
Quando le multe sulle strisce blu sono ingiuste. C’è un caso, però, in cui le multe per divieto di sosta sulle strisce blu sono illegittime: quelle in cui si sanziona la permanenza oltre il tempo “acquistato” nelle aree in cui si può sostare illimitatamente. Ciò è inammissibile. Lo ha precisato più volte il ministero delle Infrastrutture. Una prima volta con il parere del 22.3.2010 prot. n. 25783 secondo cui: «In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 c. 15 CdS non è giuridicamente giustificabile, in quanto l'eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del CdS, bensì un'inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure «jure privatorum» a tutela del diritto patrimoniale dell'ente proprietario o concessionario». Una seconda volta con il parere del 27.2.2014 prot. n. 993, secondo cui «L'applicazione della sanzione di cui all'art. 7, c. 15, 2° periodo, in aree dove è consentito sostare illimitatamente purché a pagamento, deriva invece dall'erronea convinzione che il protrarsi della sosta oltre l'orario per il quale è stato effettuato il pagamento equivalga alla violazione di un divieto di sosta. Al riguardo si osserva che, se il legislatore avesse voluto far discendere una violazione dall'insufficiente pagamento, lo avrebbe espresso chiaramente e in maniera inequivocabile».
E i comuni se ne approfittano. Quelle sì sono multe illegittime. E allora, perché i vigili e gli ausiliari della sosta continuano a farle? Domanda retorica, ovviamente, in un Paese che da un lato ti alletta con lo sconto del 30% (28,70 euro invece di 41 se si paga la multa entro cinque giorni) e che dall’altro fa di tutto per ostacolarti dal rivolgerti alla GIUSTIZIA imponendoti di pagare, solo per depositare un ricorso al giudice di pace, un contributo unificato di 43 euro… È l’Italia, bellezza.
Mario Rossi
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