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Industria e Finanza

Dieselgate
Il Tar: "Immotivato il richiamo imposto nel 2018 alla Fiat"

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Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla Fiat Chrysler Automobiles (oggi Stellantis) contro un provvedimento del ministero dei Trasporti del mese di marzo del 2018. In particolare, il tribunale amministrativo ha stabilito come non fosse adeguatamente motivata la decisione del dicastero di Porta Pia di imporre il richiamo di autovetture dotate di motori diesel Euro 6 per renderle "pienamente compatibili" con le normative europee.

La vicenda. La sentenza del Tar è da inquadrare nella vicenda del cosiddetto "dieselgate" che ha interessato la Volkswagen e l'installazione di dispositivi illegali per la manipolazione delle emissioni inquinanti. In seguito alla scandalo scoppiato negli Stati Uniti, la Commissione europea invita i Paesi membri a procedere con delle indagini sui veicoli in circolazione. In Germania, per esempio, la Kba, l'autorità federale per i trasporti testa diversi modelli, tra cui la "Fiat 500 X 2000 Awd Euro 6 diesel", riscontrando delle criticità sul fronte delle emissioni e segnalando la questione alla stessa commissione. Il massimo organo esecutivo della Ue, a sua volta, avvia un procedimento di verifica, ma alla fine, anche per le rassicurazioni del ministero dei Trasporti, non segnala alcun addebbito all'allora Fiat Chrysler e non richiede iniziative specifiche. Nel maggio 2017, però, scatta una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e lo stesso dicastero, qualche mese dopo, emana il provvedimento di richiamo nonostante il completamento del programma di  ricalibrazione dei motori a gasolio da parte della Fca. 

La sentenza. Ora, è arrivata la sentenza del Tar a dare ragione alle contestazioni del gruppo automobilistico. I giudici hanno rilevato non solo un difetto d'istruttoria e motivazione, ma anche di contraddittorietà e genericità del contenuto prescrittivo del provvedimento. "Dalla lettura del provvedimento non è possibile evincere con sufficiente certezza quale sia lo specifico profilo di non conformità contestato alla ricorrente", scrive il Tar, secondo il quale non si rileva neanche "il riferimento alla procedura d'infrazione n. 2017/2044, i cui esatti termini sono rimasti sconosciuti nel corso del procedimento, non essendo stati prodotti i relativi atti". Il provvedimento ministeriale è stato quindi annullato e il Tar ha disposto, in caso di una sua riedizione, "di precisare, ove esistente, lo specifico profilo di non conformità contestato alla ricorrente, i termini della necessaria conformazione alla pertinente normativa nonché (ove ancora necessario) le misure in concreto indispensabili per garantire che gli autoveicoli oggetto di controllo risultino corrispondenti alla omologazione a suo tempo concessa".

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