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Bollo auto

Come si calcola e paga il bollo auto in Piemonte nel 2025

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AVVERTENZE

Prima di entrare nel dettaglio della tassa automobilistica in Piemonte, sono necessarie alcune avvertenze:

  • In questo approfondimento è trattata esclusivamente la tassa automobilista per le autovetture fino a 3,5 tonnellate immatricolate a uso proprio;
  • tranne ove espressamente indicato, le esenzioni/agevolazioni si riferiscono al solo 2025 per le auto immatricolate nel 2025. Eventuali diritti a esenzione/agevolazione acquisiti negli anni precedenti continuano ad applicarsi ove ne ricorrano le condizioni;
  • tutte le informazioni sono aggiornate al 23 febbraio 2025.
  • Pur assicurando la massima cura nella stesura di questa guida, trattandosi di materia tributaria soggetta a evoluzione normativa si consiglia sempre di confrontarsi preventivamente con l’ufficio tributi regionale. Il sito di riferimento della regione Piemonte à: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto

PER QUANTO TEMPO SI PAGA

PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

In Piemonte la prima tassa si paga per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione. La disciplina vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero, sia per quelle usate acquistate in una concessionaria o da un commerciante indipendente.

PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO

Pagamento per 12 mesi

QUANDO SI PAGA

PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

Il primo pagamento è sempre consentito fino all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione.

La disciplina citata vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero.

Nel caso di auto usate acquistate da concessionarie o commercianti indipendenti, invece, la prima tassa automobilistica è dovuta a partire dal mese in cui il venditore fa autenticare l’atto di vendita.

PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO

Entro la fine del mese successivo a quello di scadenza.

QUANTO SI PAGA

TARIFFARIO AUTOVETTURE 2025

Classe di Emissioni fino a 53 kW (€/kW) sopra 53 kW fino a 100 kW (€/kW) sopra 100 kW fino a 130 kW - primi 100 kW (€/kW) sopra 100 kW fino a 130 kW - per ogni kW oltre 100 (€/kW) sopra 130 kW - primi 100 kW (€/kW) sopra 130 kW - per ogni kW oltre 100 (€/kW)
Euro 0 3,00 3,18 3,24 4,86 3,30 4,95
Euro 1 2,90 3,07 3,13 4,70 3,19 4,79
Euro 2 2,80 2,97 3,02 4,54 3,08 4,62
Euro 3 2,70 2,86 2,92 4,37 2,97 4,46
Euro 4/5/6 2,58 2,73 2,79 4,18 2,84 4,26
Fonte: Regione Piemonte – Tariffario 2025
N.B. Le somme indicate nella colonna dei pagamenti frazionati si riferiscono al pagamento del primo periodo d’imposta

Fonte: Regione Piemonte – Tariffario 2025

Per calcolare l’importo bisogna individuare sulla carta di circolazione del veicolo la potenza espressa in kW (punto P.2 della carta di circolazione) senza tenere conto di eventuali decimali e moltiplicarlo per la tariffa prevista dal tariffario in base alla classe Euro (indicata nelle annotazioni a pagina 3 della stessa carta di circolazione).

Esempio: per un normale pagamento annuo, la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 70 kW di potenza del motore è pari a 70x2,73=191,10 euro; la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 110 kW di potenza del motore è pari [(100x2,79)+(10x4,18)]=279+41,80=320,80 euro.

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PRINCIPALI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

ALIMENTAZIONI

Elettriche

Esenzione permanente

Ibride

  • Alimentazione doppia benzina/elettrica
  • fino a 100 kW: tariffa ridotta al 50% per cinque annualità. Dal sesto anno la tassa è calcolata in base alla tariffa di 2,58 €/kW per i veicoli con potenza fino a 53 kW e di 2,73 €/kW per i veicoli con potenza da 54 kW a 100 kW;
  • oltre 100 kW: nessuna esenzione/agevolazione;
  • Alimentazione doppia gasolio/elettrica: nessuna esenzione/agevolazione;

Idrogeno

Nessuna esenzione/agevolazione;

Gpl

  • Alimentazione esclusiva a Gpl: esenzione permanente;
  • Alimentazione doppia benzina/Gpl omologate: esenzione per cinque annualità. Al termine dell’esenzione la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di 2,58 €/kW con potenza inferiore ai 100 kW, di € 2,79 €/kW da 100 kW a 129 kW e di 2,84 €/kW da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) si riduce a ¼;
  • Alimentazione doppia benzina/Gpl trasformate:
  • fino a 100 kW euro 2 e superiori: esenzione per cinque annualità. Al termine dell’esenzione la tassa è pari alla tariffa della classe ambientale più favorevole (Euro 4 e successive);
  • oltre 100 kW: tariffa di 2,79 €/kW per potenze da 100 kW a 129 kW e di 2,84 €/kW da 130 kW in poi, indipendentemente dalla classe Euro.

Metano

  • Alimentazione esclusiva a metano: esenzione permanente;
  • Alimentazione doppia benzina/metano omologate: esenzione per cinque annualità. Al termine dell’esenzione la tassa (calcolata in base alla tariffa fissa di 2,58 €/kW con potenza inferiore ai 100 kW, di 2,79 €/kW da 100 kW a 129 kW e di 2,84 €/kW da 130 kW in poi, indipendentemente dalla categoria euro) si riduce a 1/5;
  • Alimentazione doppia benzina/metano trasformate:
  • con potenza fino a 100 kW euro 2 e superiori: esenzione per cinque annualità. Al termine dell’esenzione la tassa è pari alla tariffa della classe ambientale più favorevole (Euro 4 e successive);
  • con potenza superiore a 100 kW: tariffa di 2,79 €/kW per potenze da 100 kW a 129 kW e di 2,84 €/kW da 130 kW in poi, indipendentemente dalla classe Euro.

STORICHE

Auto tra 20 e 29 anni

Per i veicoli d’interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni sono previste due situazioni:

  • auto certificate: riduzione del 50%.
  • auto non certificate oppure certificate ma prive di annotazione di storicità sulla carta di circolazione: riduzione del 10%.

La riduzione si applica anche ai veicoli adibiti a uso professionale (circolare Mef n. 31015 del 14 giugno 2019).

Per beneficiare dell’agevolazione del 50% occorrono due requisiti:

  • possesso del cosiddetto Crs, ossia il Certificato di rilevanza storica rilasciato dai uno degli enti riconosciuti dallo Stato (articolo 60 del Codice della strada): Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Fmi;
  • annotazione sulla carta di circolazione della storicità attestata dal Crs.

Questi requisiti devono essere posseduti al più tardi l'ultimo giorno utile per il pagamento. Per esempio, se il bollo scade a settembre 2025 e deve essere rinnovato entro il 31 ottobre 2025, per beneficiare dell'agevolazione, il veicolo deve avere compiuto il ventesimo anno entro il 31 ottobre ed entro la stessa data deve essere già stato annotato sulla carta di circolazione il possesso del certificato di rilevanza storica.

In tutte le situazioni (auto non certificate, certificate senza annotazione, certificate con annotazione) la riduzione si ottiene inviando copia della carta di circolazione all'indirizzo di posta elettronica comunicazionibollo@regione.piemonte.it oppure presentandola agli intermediari autorizzati (l’elenco è scaricabile dal sito della regione Piemonte disponibile su

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-07/elenco_intermediari_autorizzati.pdf).

 

Auto con almeno 30 anni

A decorrere dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le auto a uso non professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, servizio pubblico di piazza eccetera). Il beneficio scatta automaticamente e non occorre presentare una domanda specifica. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l'anno di prima immatricolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea ad attestare una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione fa fede, ai fini dell'agevolazione, quest’ultima data.

Tuttavia, se un’auto ultratrentennale è messa in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico (e per circolazione si intende sia la marcia sia la sosta), il proprietario è tenuto al pagamento di una tassa di circolazione annua forfetaria, ossia di importo indipendente dalla potenza del motore.

In Piemonte l’importo della tassa di circolazione è pari a €30.00.

Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi giorno dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo. Trattandosi di tassa di circolazione, la ricevuta del pagamento, che “certifica”, appunto, il diritto di circolare, deve essere tenuta a bordo dell’auto ed esibita a richiesta di Carabinieri e agenti di polizia stradale, municipale eccetera.

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