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Bollo auto

Come si calcola e paga il bollo auto a Trento nel 2025

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AVVERTENZE

Prima di entrare nel dettaglio della tassa automobilistica nella provincia autonoma di Trento, sono necessarie alcune avvertenze:

  • In questo approfondimento è trattata esclusivamente la tassa automobilista per le autovetture fino a 3,5 tonnellate immatricolate a uso proprio;
  • siccome nella provincia autonoma di Trento l’astruso e anacronistico meccanismo di calcolo del pagamento del primo periodo d’imposta raramente copre 12 mesi, si parlerà sempre di annualità;
  • tranne ove espressamente indicato, le esenzioni/agevolazioni si riferiscono al solo 2025 per le auto immatricolate nel 2025. Eventuali diritti a esenzione/agevolazione acquisiti negli anni precedenti continuano ad applicarsi ove ne ricorrano le condizioni;
  • tutte le informazioni sono aggiornate al 23 febbraio 2025.
  • Pur assicurando la massima cura nella stesura di questa guida, trattandosi di materia tributaria soggetta a evoluzione normativa si consiglia sempre di confrontarsi preventivamente con l’ufficio tributi provinciale. Il sito di riferimento della provincia autonoma di Trento è: https://www.trentinoriscossioni.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/tributo/233401?item=DA_2049880. Il sito di riferimento Aci, convenzionato con la provincia autonoma di Trento, è: https://aci.gov.it/approfondimento/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate/provincia-autonoma-di-trento/

PER QUANTO TEMPO SI PAGA

La tassa automobilistica si paga in anticipo per l’intera annualità. Ma le durate sono diverse a seconda che si tratti del primo periodo d’imposta o di un periodo d’imposta successivo al primo. Vediamo nel dettaglio.

PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

Deve comprendere il mese di immatricolazione (la data di immatricolazione è riportata sulla carta di circolazione) e copre periodi diversi a seconda della potenza dell’auto:

  • fino a 35 kW: deve coprire almeno sei mesi e raccordarsi alle scadenze fisse di gennaio o luglio;
  • oltre 35 kW: deve coprire almeno nove mesi e raccordarsi alle scadenze fisse di aprile, agosto o dicembre.

Esempio: auto con potenza del motore pari a 50 kW immatricolata il 29 marzo 2025; la prima tassa dovrà coprire 10 mesi con scadenza dicembre 2025.

La disciplina citata vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero, sia per quelle usate acquistate in una concessionaria o da un commerciante indipendente.

PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO

Pagamento per 12 mesi

QUANDO SI PAGA

PRIMO PERIODO D’IMPOSTA

La prima tassa automobilistica deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese in cui è stata immatricolata l’auto. Se però la macchina è stata targata negli ultimi dieci giorni del mese, il primo bollo può essere pagato senza alcuna sovrattassa anche nel mese successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero, anche se la vettura fosse targata l’ultimo giorno del mese. Per esempio, se una macchina è stato immatricolata il 21 dicembre, la prima tassa automobilistica dovrà essere pagata entro il 31 dicembre, se è stata immatricolata il 22, la prima tassa potrà essere pagata fino al 31 gennaio.

La disciplina citata vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero. Nel caso di auto usate acquistate da concessionarie o commercianti indipendenti,

la prima tassa automobilistica è dovuta a partire dal mese in cui il venditore fa autenticare l’atto di vendita.

PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO

Entro la fine del mese successivo a quello di scadenza.

QUANTO SI PAGA

TARIFFARIO AUTOVETTURE 2025

Classe di Emissioni Potenza fino a 100 kW (€/kW) pagamenti annuali Potenza fino 100 kW (€/kW) pagamenti frazionati Potenza oltre a 100 kW (€/kW) pagamenti annuali Potenza oltre 100 kW (€/kW) pagamenti frazionati
Euro 0 3,00 3,09 4,50 4,59
Euro 1 2,90 2,99 4,35 4,48
Euro 2 2,80 2,88 4,20 4,33
Euro 3 2,70 2,78 4,06 4,17
Euro 4 2,58 2,66 3,87 3,99
Euro 5 2,06 2,13 3,10 3,19
Euro 6 1,96 2,02 2,95 3,03
Fonte: Provincia Autonoma di Trento – Tariffario 2025 
N.B. Le somme indicate nella colonna dei pagamenti frazionati si riferiscono al pagamento del primo periodo d’imposta

Per calcolare l’importo bisogna individuare sulla carta di circolazione del veicolo la potenza espressa in kW (punto P.2 della carta di circolazione) senza tenere conto di eventuali decimali e moltiplicarlo per la tariffa prevista dal tariffario in base alla classe Euro (indicata nelle annotazioni a pagina 3 della stessa carta di circolazione).

Esempio: per un normale pagamento annuo, la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 70 kW di potenza del motore è pari a 70x1,96=137,20 euro; la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 110 kW di potenza del motore è pari a[(100x1,96)+(10x2,95)]=196+29,50=225,50 euro.

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PRINCIPALI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

ALIMENTAZIONI

Elettriche

Esenzione per cinque anni. Al termine dell’esenzione la tassa si riduce a un quarto;

Ibride

  • fino a 185 kW
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione per due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione un’annualità;
  • oltre 185 kW: nessuna esenzione/riduzione;

Idrogeno

  • fino a 185 kW
  • Alimentazione esclusiva a idrogeno: esenzione per 5 annualità;
  • Alimentazione doppia benzina/idrogeno o gasolio/idrogeno:
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione per due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione per un’annualità;
  • oltre 185 kW: nessuna esenzione/riduzione;

Gpl

  • fino a 185 kW
  • Alimentazione esclusiva a GPL:
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione un’annualità;
  • Oltre 135 g/km CO2: tariffa ridotta a un quarto;

Tariffa ridotta a un quarto al termine dell’esenzione;

  • Alimentazione doppia benzina/GPL e gasolio/GPL:
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione un’annualità;
  • oltre 185 kW
  • Alimentazione esclusiva a Gpl: tariffa ridotta a ¼;
  • Alimentazione doppia benzina/Gpl o gasolio/gpl: nessuna esenzione/riduzione;

Metano

  • fino a 185 kW
  • Alimentazione esclusiva a metano:
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione un’annualità;
  • Oltre 135 g/km CO2: tariffa ridotta a un quarto;

Tariffa ridotta a un quarto al termine dell’esenzione;

  • Alimentazione doppia benzina/metano e gasolio/metano:
  • fino a 30 g/km CO2: esenzione per cinque annualità;
  • 31-60 g/km CO2: esenzione per tre annualità;
  • 61-95 g/km CO2: esenzione due annualità;
  • 96-135 g/km CO2: esenzione un’annualità;
  • oltre 185 kW
  • Alimentazione esclusiva a metano: tariffa ridotta a ¼;
  • Alimentazione doppia benzina/metano o gasolio/metano: nessuna esenzione/riduzione;

STORICHE

Auto tra 20 e 29 anni

  • Auto d’interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni non adibite a uso professionale (il proprietario non deve essere iscritto alla camera di commercio o avere partita Iva per attività commessa all’utilizzo del veicolo oggetto di esenzione) iscritte nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana, Aci Storico: esenzione totale. L’esenzione è riconosciuta in seguito alla presentazione di una specifica istanza a cui deve essere allegata la fotocopia del certificato di iscrizione a uno dei suddetti registri.
  • Auto d’interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni adibiti a uso professionale: riduzione del 50%; La riduzione è automatica dal momento in cui si ottengono i requisiti, ossia non è necessario presentare alcuna istanza/domanda agli uffici regionali.

Per beneficiare dell’esenzione/riduzione occorrono due requisiti:

  • possesso del cosiddetto Crs, ossia il Certificato di rilevanza storica rilasciato dai uno degli enti riconosciuti dallo Stato (articolo 60 del Codice della strada): Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Fmi;
  • annotazione sulla carta di circolazione della storicità attestata dal Crs.

Questi requisiti devono essere posseduti il primo giorno utile per il pagamento. Per esempio, se il bollo scade a settembre 2025 e deve essere rinnovato entro il 31 ottobre 2025, per beneficiare dell'agevolazione, il veicolo deve avere compiuto il ventesimo anno entro il 31 ottobre ed entro la stessa data deve essere già stato annotato sulla carta di circolazione il possesso del certificato di rilevanza storica.

In assenza anche di uno solo dei requisiti al momento del rinnovo del versamento (età del veicolo, possesso del certificato di rilevanza storica e sua annotazione sulla carta di circolazione), la tassa dovrà essere versata interamente per tutto il periodo d'imposta.

                        

Auto con almeno 30 anni

A decorrere dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le auto a uso non professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, servizio pubblico di piazza eccetera). Il beneficio scatta automaticamente e non occorre presentare una domanda specifica. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l'anno di prima immatricolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea ad attestare una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione fa fede, ai fini dell'agevolazione, quest’ultima data.

Tuttavia, se un’auto ultratrentennale è messa in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico (e per circolazione si intende sia la marcia sia la sosta), il proprietario è tenuto al pagamento di una tassa di circolazione annua forfetaria, ossia di importo indipendente dalla potenza del motore.

In provincia di Trento l’importo della tassa di circolazione è pari a €25,82.

Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi giorno dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo. Trattandosi di tassa di circolazione, la ricevuta del pagamento, che “certifica”, appunto, il diritto di circolare, deve essere tenuta a bordo dell’auto ed esibita a richiesta di Carabinieri e agenti di polizia stradale, municipale eccetera.

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