Prima di entrare nel dettaglio del bollo auto nelle Marche, sono necessarie alcune avvertenze:
La tassa automobilistica si paga in anticipo per l’intera annualità. Ma le durate sono diverse a seconda che si tratti del primo periodo d’imposta o di un periodo d’imposta successivo al primo. Vediamo nel dettaglio.
PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
Deve comprendere il mese di immatricolazione (la data di immatricolazione è riportata sulla carta di circolazione) e copre periodi diversi a seconda della potenza dell’auto:
Esempio: auto con potenza del motore pari a 50 kw immatricolata il 29 marzo 2024; la prima tassa dovrà coprire 10 mesi con scadenza dicembre 2024.
La disciplina citata vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero, sia per quelle usate acquistate in una concessionaria o da un commerciante indipendente.
PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO
Pagamento per 12 mesi
PRIMO PERIODO D’IMPOSTA
La prima tassa automobilistica deve essere pagata entro l’ultimo giorno del mese in cui è stata immatricolata l’auto. Se però la macchina è stata targata negli ultimi dieci giorni del mese, il primo bollo può essere pagato senza alcuna sovrattassa anche nel mese successivo. In ogni caso, il mese di immatricolazione deve essere pagato per intero, anche se la vettura fosse targata l’ultimo giorno del mese. Per esempio, se una macchina è stato immatricolata il 21 dicembre, la prima tassa automobilistica dovrà essere pagata entro il 31 dicembre, se è stata immatricolata il 22, la prima tassa potrà essere pagata fino al 31 gennaio.
La disciplina citata vale sia per le auto nuove di fabbrica, sia per quelle usate provenienti dall’estero. Nel caso di auto usate acquistate da concessionarie o commercianti indipendenti,
la prima tassa automobilistica è dovuta a partire dal mese in cui il venditore fa autenticare l’atto di vendita.
PERIODI D’IMPOSTA SUCCESSIVI AL PRIMO
Entro la fine del mese successivo a quello di scadenza.
TARIFFARIO AUTOVETTURE 2024
Classe di Emissioni | Potenza fino a 100 kW (€/kW) pagamenti annuali | Potenza fino 100 kW (€/kW) pagamenti frazionati | Potenza oltre a 100 kW (€/kW) pagamenti annuali | Potenza oltre 100 kW (€/kW) pagamenti frazionati |
---|---|---|---|---|
Euro 0 | 3,24 | 3,34 | 4,86 | 4,96 |
Euro 1 | 3,13 | 3,23 | 4,70 | 4,84 |
Euro 2 | 3,02 | 3,11 | 4,54 | 4,68 |
Euro 3 | 2,92 | 3,00 | 4,37 | 4,50 |
Euro 4/5/6 | 2,79 | 2,87 | 4,18 | 4,31 |
Fonte: Regione Marche – Tariffario 2024 N.B. Le somme indicate nella colonna dei pagamenti frazionati si riferiscono al pagamento del primo periodo d’imposta |
Esempio: per un normale pagamento annuo, la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 70 kw di potenza del motore è pari a 70x2,79=195,30 euro; la tassa automobilistica di un’auto Euro 6 a benzina con 110 kw di potenza del motore è pari [(100x2,79)+(10x4,18)]=279+41,80=320,80 euro.
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ALIMENTAZIONI
Elettriche
Esenzione per cinque anni. Al termine dell’esenzione la tassa si riduce a un quarto;
Ibride
Esenzione per sei annualità per le auto con potenza complessiva fino a 66 kilowatt;
Idrogeno
Metano
STORICHE
Auto tra 20 e 29 anni
Veicoli d’interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni: riduzione del 50%.
La riduzione si applica anche ai veicoli adibiti a uso professionale (circolare Mef n. 31015 del 14 giugno 2019).
Per beneficiare dell’agevolazione occorrono due requisiti:
Questi requisiti devono essere posseduti al più tardi l'ultimo giorno utile per il pagamento. Per esempio, se il bollo scade a settembre 2024 e deve essere rinnovato entro il 31 ottobre 2024, per beneficiare dell'agevolazione, il veicolo deve avere compiuto il ventesimo anno entro il 31 ottobre ed entro la stessa data deve essere già stato annotato sulla carta di circolazione il possesso del certificato di rilevanza storica.
In assenza anche di uno solo dei requisiti al momento del rinnovo del versamento (età del veicolo, possesso del certificato di rilevanza storica e sua annotazione sulla carta di circolazione), la tassa dovrà essere versata interamente per tutto il periodo d'imposta.
Infine, la riduzione è automatica dal momento in cui si ottengono i requisiti, ossia non è necessario presentare alcuna istanza/domanda agli uffici regionali.
Auto con almeno 30 anni
A decorrere dal compimento del trentesimo anno dalla costruzione, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica le auto a uso non professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, servizio pubblico di piazza eccetera). Il beneficio scatta automaticamente e non occorre presentare una domanda specifica. Salvo prova contraria, per anno di costruzione si intende l'anno di prima immatricolazione. Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea ad attestare una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione fa fede, ai fini dell'agevolazione, quest’ultima data.
Tuttavia, se un’auto ultratrentennale è messa in circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico (e per circolazione si intende sia la marcia sia la sosta), il proprietario è tenuto al pagamento di una tassa di circolazione annua forfetaria, ossia di importo indipendente dalla potenza del motore.
Nelle Marche l’importo della tassa di circolazione è pari a €27,88.
Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi giorno dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo. Trattandosi di tassa di circolazione, la ricevuta del pagamento, che “certifica”, appunto, il diritto di circolare, deve essere tenuta a bordo dell’auto ed esibita a richiesta di Carabinieri e agenti di polizia stradale, municipale eccetera.
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