LA PRIMA REVISIONE E LE SUCCESSIVE
La prima revisione, in base alla periodicità prevista per il tipo di veicolo, va fatta entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo riportato sulla carta di circolazione (rigo I). Per esempio, se un’auto è stata immatricolata il 17 febbraio 2014, la prima revisione dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2018.
Le revisioni successive, invece, vanno fatte entro la fine del mese in cui è stata fatta la revisione precedente, sempre in base alle regole di periodicità previsto per il tipo di veicolo da revisionare. Per esempio, se una vettura è stata revisionata l’11 ottobre 2012, la revisione successiva dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2014.
Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l’anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.
Attenzione: un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni (vedere capitolo “sanzioni”). Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato.
LA PERIODICITÀ
La revisione ha periodicità diversa a seconda del tipo di veicolo. È annuale per i seguenti veicoli:
- veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus);
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi);
- autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze;
- veicoli atipici eccetto i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico collezionistico;
- autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
- filobus;
- trenini turistici.
La revisione è biennale per i seguenti veicoli:
- autovetture;
- autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (autocarri, usi speciali e trasporti specifici);
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- quadricicli a motore;
- ciclomotori e motoveicoli;
- veicoli di interesse storico collezionistico soggetti a revisione biennale.
In ogni caso, i veicoli devono essere presentati alla visita periodica insieme al carrello appendice eventualmente abbinato.
Attenzione: i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell'anno di costruzione del veicolo. I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca che non coincidono con i veicoli di interesse storico e collezionistico sono iscritti in un apposito elenco presso il centro storico del Dipartimento per i trasporti del ministero delle Infrastrutture e sono soggetti a revisione quinquennale per la conferma dell'iscrizione nell'elenco nazionale; tale revisione è però diversa da quella prevista per le altre categorie di veicoli in quanto verte sulla verifica della completa originalità in ogni loro parte costruttiva.
LA REVISIONE STRAORDINARIA
La revisione di un singolo veicolo può essere disposta dalla motorizzazione civile, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora vi siano dubbi sulla persistenza dei requisiti per circolare o in seguito a un incidente stradale.
DOVE FARE LA REVISIONE
La revisione può essere fatta presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile oppure presso i centri revisione autorizzati. Con una differenza: mentre nei centri revisione autorizzati non è obbligatorio (anche se è sempre consigliabile farlo), alla motorizzazione civile è necessario prenotarla.
LA PRE-REVISIONE
Premesso che per la sicurezza propria e altrui bisognerebbe controllare l’efficienza del mezzo e di tutti i suoi dispositivi ogni volta che ci si mette al volante, prima di portarlo a effettuare la revisione è utile fare un “check-up” preventivo. Effettuando una corretta manutenzione e tenendo sempre sotto controllo l’efficienza dei dispositivi si è certi di arrivare alla revisione con la serenità di avere ottemperato sia alle regole imposte dalle normative sia a quella del buon senso.
DURANTE LA REVISIONE
Durante la revisione, oltre alla verifica della congruità fra il numero di telaio e la targa riportata sulla carta di circolazione, sono controllati i gas di scarico, la rumorosità, la dotazione, l’efficienza dei dispositivi, l’assenza di corrosione e di eccessivi danni sulla carrozzeria, il funzionamento di clacson e luci nonché dell’impianto frenante e dello sterzo, l’efficienza delle cinture di sicurezza. Inoltre, vengono anche analizzate l’integrità di retrovisori e cristalli oltre all’idoneità degli pneumatici.
Quando la revisione dà esito negativo, sul documento di circolazione viene apposto l’esito “ripetere”, seguito dal codice dell’anomalia riscontrata (1 freni, 2 sterzo (cuscinetti, stato, giochi), 3 visibilità (vetri, specchi, tergicristallo), 4 luci (efficienza, orientamento), 5 ruote, assi, sospensioni, 6 telaio (carrozzeria, porte), 7 equipaggiamenti (cinture, avvisatore acustico eccetera), 8 effetti nocivi (rumori, gas di scarico), 9 particolari per veicoli di categoria M2 e M3, 10 identificazione del veicolo (targa, telaio).
Se si tratta di “esito sospeso” è possibile portare il veicolo in officina nella stessa giornata per il ripristino (la circolazione in altri giorni, salvo quello della revisione, comporta la multa da 1.941 euro e il fermo del veicolo per 90 giorni). Se invece si tratta di “esito ripetere” è possibile circolare per un mese purché si sia provveduto al ripristino dell’efficienza. Trascorso il mese scatta la sanzione da 1.941 euro più il fermo del veicolo per 90 giorni.
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