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Cosa fare quando si riceve una multa

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Nel linguaggio comune la parola “multa” ha un duplice significato: un verbale di violazione del Codice della strada o un preavviso in caso di sosta vietata (“mi hanno fatto la multa”) oppure la sanzione prevista dalla violazione stradale (“ho pagato la multa”). Prima di spiegare cosa fare quando si riceve un verbale sono necessarie alcune premesse per inquadrare perfettamente, ancorché sinteticamente, la materia.

Il Codice della Strada

Il Codice della strada è l’insieme delle norme che disciplinano la circolazione stradale. La violazione di tali norme comporta, nella maggior parte dei casi, semplici sanzioni amministrative che possono essere estinte con il pagamento di una somma di denaro.

Per ognuna delle norme violate, la somma da pagare è fissata dal Codice della Strada tra un minimo e un massimo. La legge impone però che, in prima battuta, l’importo da pagare sia sempre quello minimo. L’agente o il militare che ha accertato la violazione, insomma, non può fissare arbitrariamente il suo ammontare.

La contestazione di una violazione

L’atto con il quale chi accerta la violazione di una norma del Codice della Strada attribuisce tale violazione al trasgressore si chiama contestazione. La contestazione è la formalità con cui l’agente di Polizia, attraverso il verbale, avvia il procedimento a carico del trasgressore. La contestazione di un’infrazione può essere immediata, ossia su strada nei confronti del guidatore, o differita, ossia con la notifica di un verbale all’indirizzo di residenza del proprietario dell’auto.

Il verbale di violazione

Il verbale è il documento che attesta la contestazione dell’infrazione. Contiene i dati relativi al veicolo e la descrizione della violazione ed è redatto dall’agente o dal militare che accerta l’infrazione. Nel caso di contestazione immediata una copia deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido (cioè il proprietario del veicolo o l’utilizzatore se il veicolo è in leasing). In caso di contestazione differita, invece, copia del verbale è inviata all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo oppure, in caso di registrazione al Send (Servizio notifiche digitali), al suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata e all’app IO.

Il preavviso di violazione

Esiste un caso particolare in cui il veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione è fermo, ma il trasgressore è assente: la sosta vietata. In questo caso chi accerta la violazione lascia sul veicolo il cosiddetto preavviso, un foglio di carta non previsto dal Codice della strada che consente all’automobilista che riconosca di essere in torto di pagare, con le modalità indicate nel preavviso stesso, la multa senza l’aggravio delle spese di accertamento (cioè di individuazione del proprietario dell’auto attraverso l’Archivio Nazionale veicoli della Motorizzazione civile o il Pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci) e di notifica (ossia di invio del verbale vero e proprio all’indirizzo di residenza del proprietario del veicolo oppure, in caso di registrazione al Send (Servizio notifiche digitali), al suo eventuale indirizzo di posta elettronica certificata e all’app IO.

L'esame del verbale

Tutto ciò premesso, vediamo adesso cosa bisogna fare quando si riceve un verbale.

1.  Verifica del rispetto dei termini di notifica

In caso di contestazione differita, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dalla violazione. Il computo dei giorni decorre dal giorno successivo alla data della violazione e si conclude con l’affidamento del verbale al servizio postale o con il suo invio alla casella di posta elettronica certificata del proprietario dell’auto. La consegna del verbale cartaceo al destinatario in una data successiva al 90° giorno dalla violazione non rileva se il verbale è stato spedito entro i termini di legge. In caso di invio digitale, la notifica si perfeziona con la ricezione del verbale. Se il verbale non è stato notificato nei termini vi sono gli estremi per fare ricorso.

2.  Verifica della completezza del verbale

Il verbale deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi:

  • numero di registrazione progressivo per anno solare;
  • generalità e indirizzo di residenza del trasgressore (in caso di contestazione immediata);
  • indicazione del proprietario del veicolo o del responsabile in solido;
  • estremi della patente di guida del guidatore (nel caso di contestazione immediata);
  • tipo di veicolo (motoveicolo, autoveicolo eccetera);
  • targa del veicolo;
  • giorno, ora e località nei quali è avvenuta la violazione;
  • sommaria esposizione dei fatti accertati;
  • norma del Codice della strada violata (articolo, comma e descrizione della violazione);
  • eventuali dichiarazioni del trasgressore (nel caso di contestazione immediata);
  • somma prevista per la violazione (in misura ridotta per pagamento entro 60 giorni oppure scontata del 30% per pagamento entro 5 giorni se previsto)
  • eventuali spese di accertamento e notifica;
  • eventuali punti da decurtare in relazione alla violazione;
  • eventuali sanzioni accessorie (per esempio, la sospensione della patente per il conducente identificato);
  • termini e modalità di pagamento;
  • termini e modalità di comunicazione delle generalità del trasgressore ai fini della decurtazione dei punti;
  • autorità competenti in relazione all’eventuale ricorso.

Nel caso in cui il verbale presentasse omissioni, errori, incongruenze o contraddizioni possono ricorrere gli estremi per fare ricorso.

3. Verifica del rispetto delle condizioni per la contestazione differita

Nel caso in cui il verbale sia stato notificato successivamente, è necessario verificare che siano state rispettate le condizioni per la mancata contestazione immediata:

  • impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva;
  • attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso;
  • sorpasso vietato;
  • accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
  • accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
  • accertamento effettuato con i dispositivi esplicitamente destinati al controllo da remoto delle violazioni;
  • rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti.

4. Verifica del luogo e dell’ora della violazione

Se il giorno e all’ora della violazione il veicolo non era nel luogo indicato nel verbale vi sono gli estremi per chiedere al comando di polizia che ha accertato la violazione di fare una ulteriore verifica ed eventualmente fare ricorso;

5.  Verifica della legittimità delle eventuali apparecchiature utilizzate per accertare la violazione

Per poter essere legittimamente utilizzate per accertare una violazione stradale, alcune apparecchiature elettroniche devono essere approvate, altre devono essere omologate. Su verbale devono essere riportati gli estremi dell’approvazione o dell’omologazione e di eventuali ulteriori obblighi (per esempio, le apparecchiature per il controllo della velocità devono essere omologate e sottoposte a verifica periodica di taratura con frequenza almeno annuale). Se l’apparecchiatura utilizzata per accertare la violazione non aveva i requisiti il verbale può essere impugnato.

6.  Verifica del rispetto delle procedure o della presenza e coerenza della segnaletica prevista

Per esempio, l’accertamento della violazione dei limiti di velocità prevede che le apparecchiature – sia quelle fisse sia quelle mobili - siano ben visibili e presegnalate mediante specifico segnale stradale. Se queste condizioni non sono rispettate il verbale può essere impugnato. In generale bisogna ricordare che la segnaletica verticale prevale sempre su quella orizzontale (eventuali incongruenze vanno segnalate al proprietario della strada) e che i segnali di eventuali agenti del traffico prevalgono sia sulla segnaletica verticale sia su quella orizzontale.

Pagamento della sanzione

Se non vi sono gli estremi per presentare ricorso, la sanzione deve essere pagata nei termini e con le modalità indicate sul verbale stesso. Bisogna fare molta attenzione ai termini per il pagamento (scontato entro 5 giorni di calendario dalla contestazione o dalla notifica del verbale oppure entro 60 giorni di calendario dalla contestazione o dalla notifica del verbale per il pagamento in misura ridotta) perché il pagamento insufficiente o oltre i termini può comportare un notevole incremento dell’importo da pagare successivamente (in genere in seguito al ricevimento di un avviso bonario o di una cartella esattoriale). Attenzione, il pagamento della sanzione preclude la possibilità di fare ricorso.

Comunicazione delle generalità del trasgressore ai fini della decurtazione dei punti

Nel caso in cui la violazione preveda perdita di punteggio e il verbale sia stato notificato successivamente, è necessario comunicare al comando di polizia che ha inviato il verbale le generalità del trasgressore. La comunicazione va effettuata nei termini e con le modalità indicate nel verbale (a cui in genere è allegato un modulo ad hoc da compilare). La mancata comunicazione determina la violazione dell’articolo 126 bis del Codice della strada e un’ulteriore sanzione (ma salva il trasgressore dalla perdita di punteggio e dall’eventuale sospensione della patente).

Ricorso

Ove vi siano gli estremi per fare ricorso oppure la violazione sia stata commessa in stato di necessità (per salvare se stessi o altri da un pericolo, da provare mediante documentazione e/o testimonianze) è possibile presentare ricorso. A condizione che la sanzione non sia stata pagata (il pagamento è di fatto un’ammissione di responsabilità, determina la conclusione del procedimento e, quindi, preclude la possibilità di fare ricorso). Per il ricorso al giudice di pace e al prefetto si rinvia alle specifiche guide.  

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