Tutte le auto nuove sono coperte da una garanzia, ma i concetti espressi da questa parola sono variati nel tempo ed è bene fare un po’ di chiarezza al proposito. Oggi, infatti, la base giuridica del termine è data da due strumenti legislativi, il decreto 24/2002, che ha introdotto nel nostro Paese la garanzia legale di conformità, e il Codice del consumo, che ne è derivato nel 2005. Il principio stabilito è che chi vende un bene ne è sempre responsabile nei confronti dell’acquirente privato e già questo fatto introduce, nel mondo dell’auto, un distinguo importante. Se, infatti, si compra una vettura da un concessionario, la responsabilità di sanare eventuali difetti spetta a quest’ultimo, e non alla casa costruttrice. Oggi, però, alcune Case stanno rivedendo (e altre lo faranno) il loro modello di distribuzione, affidandosi ad agenti e non più a concessionari: un cambiamento in base al quale l’auto viene venduta direttamente dal costruttore (al quale viene pagata; al dealer spetta una provvigione sulla transazione), che ne è dunque responsabile.
La garanzia legale. Un’interpretazione errata fa pensare che, rilasciando una garanzia, il produttore di un bene assicuri che esso sia esente da difetti: in realtà, non è propriamente così. Garanzia significa che il bene acquistato - nel nostro caso, l’auto - è conforme al contratto firmato e alle promesse formulate dalla parte venditrice nel momento in cui è stato stipulato il contratto. Inoltre, il bene deve essere idoneo a ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore. Ciò significa che l’automobile deve possedere certi requisiti, che possono essere oggettivi, cioè propri a tutti i beni analoghi (potremmo dire intrinseci di quel tipo di bene), e soggettivi, cioè riferiti al singolo esemplare acquistato, che deve corrispondere alla descrizione che ne è stata fatta (per esempio, anno di produzione, chilometraggio, condizioni di usura, ecc.). Se, al momento della consegna o successivamente a esso, l’auto non possiede più, in tutto o in parte, uno o più di questi requisiti (oggettivi o soggettivi), si manifesta ai sensi della legge un difetto di conformità, del quale il venditore è responsabile. E non è necessario che il difetto si manifesti subito: se si palesa entro dodici mesi dalla consegna, la legge presume che esistesse già in quel momento, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la sua natura.
La descrizione. Chiarire con precisione le condizioni dell’auto che si sta vendendo o acquistando è, dunque, fondamentale, soprattutto per le vetture usate: a questo scopo è fondamentale che il commerciante rediga un documento chiamato stato d’uso, o meglio certificazione di conformità, che il compratore ha il diritto di vedere prima di sottoscrivere l’acquisto, contenente una descrizione analitica delle condizioni del veicolo in tutti i suoi componenti rilevanti. Se, in seguito, il compratore viene a conoscenza di un problema grave taciuto volutamente dalla parte venditrice, può anche chiedere la restituzione del veicolo.
L’obbligo e la durata. La legge impone di fornire la garanzia legale di conformità soltanto ai venditori professionali: la norma, quindi, non si applica alle compravendite di vetture tra privati. La durata minima della garanzia è di 24 mesi; per un “accordo tra le parti” (di fatto, sempre applicato dal venditore), può essere ridotta a 12 mesi per le vetture usate. Se, però, non si indica nulla nel contratto, la garanzia risulta automaticamente di 24 mesi. Qualsiasi durata inferiore della garanzia non è legale; al contrario, il costruttore può estendere la sua (alcune Case la offrono di tre, cinque o anche sette anni) oppure aggiungere coperture di maggiore durata relative ad alcuni componenti del veicolo (per esempio, una garanzia decennale sulla batteria di un’auto elettrica che, nel suo complesso, è coperta invece soltanto per due). In questo caso, della copertura ulteriore risponde direttamente la Casa tramite la propria rete di assistenza ufficiale. La scadenza della garanzia non decorre dal momento dell’immatricolazione dell’auto (o del passaggio di proprietà se si tratta di una vettura usata), ma dal momento in cui il mezzo viene effettivamente consegnato all’acquirente.
Che cosa succede. Supponiamo, ora, che durante la validità della garanzia emerga un difetto di conformità dell’auto acquistata: che cosa è obbligato a fare chi l’ha venduta? In primo luogo, la legge gli impone di fare tutto quanto è in suo potere per riportare la vettura in condizioni di conformità. Banalmente, se un’auto si ferma per un guasto, tale guasto dev’essere riparato senza spese per l’acquirente, affinché la vettura torni a marciare regolarmente. Ci sono, però, casi meno evidenti, ma non meno fastidiosi, per i quali vale lo stesso principio: un funzionamento irregolare di un componente (il climatizzatore, un alzavetri, un sistema d’infotainment ecc.) vale quanto l’arresto dell’intera vettura e dev’essere risolto. Se il venditore non riesce nell’intento o se la riparazione è impossibile o, ancora, ha un costo sproporzionato, il venditore deve trovare un accordo con il cliente oppure coinvolgere la casa costruttrice (sulla quale ha poi il diritto di rivalersi), per trovare una soluzione condivisa con l’acquirente: rimborso di una parte del denaro versato (perché il bene difettoso ha un valore minore), sconti, forme di risarcimento. Il rimedio deve avvenire senza spese per il cliente e velocemente. Secondo il Codice del consumo, se dovesse rivelarsi del tutto impossibile riparare il bene difettoso, l’acquirente ha, invece, diritto alla sua sostituzione o alla risoluzione del contratto; queste ipotesi si verificano raramente con le auto (un bene molto costoso, ma costruito per durare e, comunque, per essere riparato) e spesso a seguito di un’azione legale. Come in tutti i casi di compravendita sul web, l’auto (nuova o usata) può però essere restituita, entro un certo periodo e a determinate condizioni, in caso di acquisto effettuato online.
Le garanzie commerciali e le estensioni. Tra le condizioni di garanzia ne possono essere previste alcune supplementari che non rientrano negli obblighi di legge, ma che fanno parte di un’offerta del costruttore e che, quindi, possono essere anche a pagamento: per esempio, la disponibilità di un’auto sostitutiva per un fermo macchina superiore a una certa durata, il rimborso di alcune spese (taxi, altri mezzi di trasporto) in caso di guasto e altro ancora. Delle garanzie commerciali fanno parte anche le estensioni di garanzia, spesso proposte dai venditori a fronte del pagamento di una cifra extra: così, per esempio, un’auto può godere di tre anni di garanzia, dei quali due di garanzia legale e uno di commerciale, con quest’ultima che può coprire solamente alcuni componenti della vettura (per questo, è essenziale capire prima di sottoscriverla quali siano le sue condizioni di validità).
L’usato. Come detto, un’auto di seconda mano venduta da un operatore professionale a un consumatore dev’essere coperta da una garanzia di almeno dodici mesi; ciononostante rimane sempre un’auto usata, quindi in caso di guasto dev’essere riportata nelle condizioni in cui si trovava alla stipulata del contratto e non in quelle dello stesso veicolo da nuovo. Questo consente al venditore di ripararla utilizzando componenti a loro volta già usati (a meno che si tratti di parti rilevanti ai fini della sicurezza) o ricambi rigenerati o non originali, ma di qualità corrispondente. È molto diffuso, inoltre, da parte dei professionisti del settore l’utilizzo di garanzie che funzionano come una polizza di assicurazione, con limiti di spesa, franchigie ed esclusioni: in realtà, queste coperture possono non soddisfare pienamente i diritti del consumatore, che può comunque pretendere la sistemazione di eventuali difetti di conformità non coperti dal contratto.
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