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Veicoli storici, come importarli in Italia dall'estero

Veicoli storici, come importarli in Italia dall'estero

L’importazione in Italia di veicoli storici provenienti dall’estero è disciplinata da due circolari:

- 79260 del 04/10/2010
- 9716 del 23/03/2023

Premessa. La classificazione in Italia di "veicolo di interesse storico e collezionistico" è subordinata anzitutto all’iscrizione in uno dei Registri storici di cui all’articolo 60, comma 4, del Codice della strada:
- Asi
- Storico Lancia
- Italiano Fiat
- Italiano Alfa Romeo
- Storico Fmi

È subordinata anche al rilascio (da parte del Registro stesso), previa verifica dei requisiti, di un Certificato di rilevanza storica e collezionistica (Crs, articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).

Veicoli storici provenienti dall’estero. I documenti di circolazione esteri assumono il valore di certificazione di origine del veicolo. Pertanto, ai fini della nazionalizzazione, è da ritenersi idonea anche la documentazione non più valida ai fini della circolazione nello Stato di origine. Per i veicoli provenienti dall’estero si individuano i seguenti sottocasi:
- Veicoli storici provenienti da Paesi Ue
- Veicoli storici provenienti da Paesi extra-Ue

Per procedere all’immatricolazione per importazione in Italia (nazionalizzazione) di veicoli storici provenienti da Paesi Ue servono i seguenti documenti:
- La carta di circolazione estera (libretto), più la traduzione integrale in lingua italiana qualora la carta stessa sia redatta su un modello che non reca i codici comunitari previsti dalla direttiva 1999/37/Ce o qualora contenga annotazioni aggiuntive.
- Il Documento tecnico che consenta la corretta compilazione della carta di circolazione italiana con tutti i dati necessari per il monitoraggio comunitario dei parametri tecnici e ambientali. Questo documento non è necessario nel caso il veicolo abbia già avuto una precedente targa italiana. E potrebbe essere alternativamente un Coc o una scheda tecnica. Il Coc (Certificate Of Conformity) rilasciato dalla Casa costruttrice. Il Coc esiste solo per i veicoli prodotti per il mercato europeo: dal 1996 per le auto, dal 1999 in poi per le Moto. O la scheda tecnica (in italiano o bilingue) rilasciata da un ente autorizzato estero oppure alla Casa costruttrice o da uno dei Registri storici.
- Il titolo di acquisto: fattura (in caso di acquisto da un commerciante straniero) oppure contratto (in caso di acquisto da un privato straniero).

I controlli. Oltre a un controllo fiscale da parte della Agenzia delle entrate, l’immissione in circolazione dei veicoli storici provenienti da Paesi Ue è subordinata a un controllo tecnico-amministrativo preventivo di tutta la documentazione da parte della Motorizzazione. Che può avvenire per via amministrativa o mediante visita e prova. Per via amministrativa (senza vedere il veicolo) se il mezzo (che non deve avere subito modifiche, trasformazioni o allestimenti rispetto all’origine) è munito di Coc o di scheda tecnica i cui dati permettano l’identificazione d’ufficio di una omologazione nazionale. Se no, mediante visita e prova (ossia con collaudo di identificazione presso la Motorizzazione). Solo successivamente al superamento positivo di questo controllo tecnico-amministrativo, è possibile procedere con l’immatricolazione per importazione con targhe italiane.

Veicoli storici provenienti da Paesi extra-Ue. Il principio generale europeo in base al Regolamento (Ue) 2018/858 sancisce che un veicolo proveniente da un Paese extra-Ue, per essere immatricolato in Europa, debba rispondere alle normative Ce in vigore al momento della richiesta di immatricolazione in Europa (in questo momento Euro 6D per le auto o Euro 5 per le moto).  Alla regola generale, l’Italia permette l’immatricolazione in deroga se il veicolo è al seguito di connazionale rimpatriante (già intestato all’estero da almeno 6 mesi alla stessa persona che trasferisce la propria residenza in Italia), o se il veicolo ultraventennale può essere iscritto in uno dei Registri storici. I veicoli che vengono importati da un Paese extra-Ue devono essere sottoposti in Italia a ulteriori adempimenti:

- Legalizzazione della carta di circolazione estera, tramite apposizione di Apostille (per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja).
- Sdoganamento: da richiedersi all’Agenzia delle dogane per il tramite di spedizioniere della vostra zona, che rilascerà apposita bolla doganale.
- Certificato di rilevanza storica e collezionistica.
- Collaudo di identificazione da effettuarsi presso la Motorizzazione.

Iscrizione al Registro storico e il rilascio del relativo Crs: quando.
-
Serve una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal richiedente il certificato, relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo, indicando il luogo di conservazione del veicolo e le modalità di conservazione.
- Occorre una dichiarazione rilasciata da ciascuna impresa di autoriparazione intervenuta nei lavori di recupero o ripristino o manutenzione o verifica del veicolo, attestante il tipo di lavori eseguiti e la esecuzione degli stessi a regola d’arte, firmata dal rappresentante legale dell’impresa medesima, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, al gruppo propulsore, ai sistemi di frenatura e di sterzo, ai dispositivi silenziatori, nonché ai componenti della carrozzeria.

Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione. La qualificazione e l’iscrizione in uno dei registri costituiscono, come già specificato, i presupposti per la classificazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico. La loro circolazione su strada è, invece, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione. Tale verifica si specializza, a seconda dei casi:

- In un mero controllo della persistenza dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione).
- Oppure, in un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova (collaudo articolo 75 CdS).

Il collaudo di identificazione. L’accertamento tecnico, da effettuarsi tramite visita e prova, è finalizzato:

- Alla verifica dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche e alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme in vigore alla data di costruzione dei veicoli stessi.
- Alla verifica dei dispositivi imposti da norme cogenti ai fini della circolazione.

Competenza territoriale. Il collaudo deve effettuarsi nella Motorizzazione di competenza in base alla provincia relativa all’ultima ditta intervenuta nel lavori la cui lista è riportata nella quarta pagina del Crs. La competenza territoriale del Collaudo di identificazione è stabilita secondo quanto previsto dall’articolo 236 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada: “Presso l’ufficio della Direzione generale della Motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest’ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l’ufficio della direzione generale della Motorizzazione competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l’ultimo intervento in materia”. Tale disposizione è da ritenersi applicabile sia agli accertamenti in argomento effettuati dalle Motorizzazione sia a quelli di competenza dei Centri prova autoveicoli (Cpa).

La competenza del Cpa. Sono competenza del Centro prova autoveicoli le visite e prove (collaudi) relativi a veicoli storici la cui data di costruzione è anteriore al 1° gennaio 1960. E a veicoli storici per i quali al punto (K) della carta di circolazione estera sia riscontrabile una omologazione individuale nazionale e la Motorizzazione ritenga che sia necessaria la valutazione da parte di un Cpa in merito alle eventuali deroghe concesse e alle prescrizioni alternative adottate, nonché in merito alla necessità di sottoporre il veicolo a visita e prova. Tali deroghe sono, altresì, soggette al parere favorevole della Divisione 3 della Direzione generale per la Motorizzazione, sulla base del rapporto che il Cpa redige e trasmette alla Divisione stessa. Per le operazioni che rientrano nella sua specifica competenza il Cpa, subordinatamente all’esito positivo della visita e prova, emette il certificato di approvazione allegando copia autentica (per uso interno) della documentazione prodotta unitamente alla domanda di visita e prova.

Immatricolazione. La Motorizzazione, sulla scorta della documentazione estera ed in base agli esiti positivi dell’eventuale visita e prova dallo stesso effettuata ovvero sulla scorta dell’eventuale certificato di approvazione emesso dal Cpa, rilascia i documenti di circolazione e le targhe, annotando nelle righe descrittive “veicolo di interesse storico e collezionistico, iscritto al Registro...(specificare)”, acquisendo agli atti, in allegato alla domanda, copia del certificato di rilevanza storica e collezionistica, la documentazione estera in originale e ritira, per i casi previsti dalle disposizioni in materia di nazionalizzazioni, le eventuali targhe estere.

Due novità legislative in vigore da poco tempo in Italia
-
Il Registro veicoli esteri (Reve): qui, è possibile registrare i veicoli con targa straniera (intestati a soggetti esteri), che circolano in Italia (guidati da residenti in Italia) sulla base di un contratto di noleggio, leasing, comodato...
- La possibilità di richiedere una targa storica con la grafica originaria del periodo in cui il veicolo è stato prodotto (solo se il veicolo aveva già avuto una precedente targa italiana).

In collaborazione con Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica)

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