Il fermo amministrativo è un provvedimento di natura amministrativa, appunto (ossia di natura non giudiziaria), con cui si dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore e che, quindi, determina l’impossibilità di utilizzare l’auto o qualsiasi altro bene mobile registrato.
Come vedremo più avanti, il fermo vuol dire, in buona sostanza, che il veicolo, che normalmente viene affidato al suo proprietario, non può circolare.
Il fermo amministrativo può essere disposto in due situazioni:
Nel caso in cui il proprietario di un veicolo abbia un debito nei confronti dello stato o di un ente locale - comune, provincia, regione - o di una pubblica amministrazione (per esempio, il mancato pagamento delle tasse, di una o più multe o della tassa automobilistica o di altre sanzioni amministrative), il creditore, per indurre il debitore a sanare la propria posizione, può chiedere, tramite il concessionario della riscossione, il blocco di un bene mobile registrato di proprietà del debitore, per esempio una macchina o una moto.
Il fermo amministrativo non avente natura di sanzione accessoria può permanere a tempo indeterminato se il debitore non provvede al pagamento del debito o alla richiesta di sospensione o cancellazione (vedere più avanti). Il creditore, infatti, non è obbligato a pignorare il veicolo.
In caso di violazione di alcune norme del codice della strada, la legge prevede, oltre alla multa, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. Di seguito alcune violazioni che lo prevedono:
In queste e nelle altre situazioni previste, il fermo amministrativo scatta anche se la violazione non è stata commessa dal proprietario del mezzo (tranne il caso in cui la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario).
Tranne il caso in cui è disposto a seguito della sospensione della carta di circolazione, il fermo amministrativo derivante da violazione di norme stradali ha una durata prefissata stabilita dal Codice della strada, comporta il ritiro dei documenti di circolazione e decorre dal momento in cui il veicolo è ricoverato nel luogo di custodia indicato dal trasgressore o dal proprietario. Al termine del fermo i documenti sono restituiti al proprietario del veicolo e il fermo automaticamente decade.
Il blocco, le cosiddette “ganasce fiscali”, dev’essere preceduto da un preavviso con il quale l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni pena, appunto, in caso di mancato pagamento, l’iscrizione del fermo amministrativo.
Quando il concessionario della riscossione dispone il fermo, il provvedimento, che è a tempo indeterminato, viene iscritto al Pra, il Pubblico registro automobilistico gestito dall’Aci. Dunque, questa informazione è pubblica e chiunque, con una visura, può sapere se il mezzo è gravato da un simile provvedimento oppure no.
L’iscrizione del fermo amministrativo ha una serie di conseguenze:
a. se il fermo ha la natura di sanzione accessoria a violazione stradale, il mezzo è confiscato;
b. in caso di fermo fiscale, invece, è prevista una multa di 1.984 euro;
Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo, tuttavia, però essere venduto anche se, com’è ovvio, il cambiamento di proprietà non cancella il fermo. Dunque, il mezzo non può circolare nemmeno se viene intestato a un nuovo proprietario. Ecco perché è particolarmente importante, in occasione dell’acquisto di un veicolo usato, verificare, con una visura al Pra nell’immediatezza del passaggio di proprietà, l’eventuale presenza di gravami (fermo, ipoteca eccetera) sul mezzo.
Il fermo non viene iscritto in tre situazioni:
a. se il provvedimento di revoca è stato emesso a partire dall’1 gennaio 2020, l’Agente della riscossione provvederà d’ufficio alla cancellazione del fermo;
b. se il provvedimento di revoca è stato emesso prima dell’1 gennaio 2020, il proprietario del veicolo deve presentare una specifica istanza al Pra gravata da un’imposta di bollo di 32euro.
C’è una situazione in cui si può chiedere la sospensione del fermo amministrativo: in caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione. In questo caso il debitore può chiedere all’agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’agente della riscossione rilascerà un documento contenente il consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al Pra.
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