Tutela del Consumatore

Garanzia e correntezza commerciale


Garanzia e correntezza commerciale
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GARANZIA LEGALE

La garanzia di conformità sancita dal Codice del consumo introduce il concetto che l'automobile venduta debba avere le caratteristiche promesse dal venditore, cioè sia "conforme" alle descrizioni fatte e che queste siano state tra le motivazioni all'acquisto. La copertura parte dal momento in cui si consegna il veicolo. Quindi, non contano nulla né la data di firma del contratto né quella d'immatricolazione.

Con la garanzia, il cliente privato ha essenzialmente due nuovi diritti:

1. godere di due anni di copertura sul nuovo (almeno uno sull’usato)

2. pretendere un intervento gratuito non solo in caso di guasti, ma anche di "non conformità" (che si verificano quando il veicolo non ha le caratteristiche che è lecito aspettarsi da beni analoghi o che il venditore ha promesso o pubblicizzato, come detto in precedenza).

Si potranno restituire le auto difettose o non soddisfacenti?

Sì, ma solo in due casi: se i tentativi di riparazione sono andati a vuoto e ulteriori interventi comportano eccessivi disagi per il cliente. In base ad alcune sentenze della Cassazione, si potrebbe configurare il diritto alla restituzione dell’auto se questa è stata in officina per più della metà del tempo da quando l’utente ne ha preso possesso. Oppure se il cliente è stato indotto all'acquisto da dichiarazioni pubbliche (per esempio, riportate dai giornali nei loro articoli) o da pubblicità del costruttore su una particolare caratteristica del veicolo che poi non ha trovato riscontro nell'uso normale.

Entrambe le ipotesi non sono descritte in modo preciso dalla legge, per cui occorrerà applicarle caso per caso. Se il venditore rifiuta la sostituzione, non resterà che fare come in passato: fargli causa e dimostrare davanti al giudice che la vicenda rientra in una delle due ipotesi. Riguardo alla seconda di esse, sarà tutto più facile se al momento della firma del contratto il cliente aggiunge per iscritto che compra quell'auto perché gli interessa una determinata caratteristica vantata dal costruttore.

In caso di sostituzione, il cliente avrà diritto al rimborso del prezzo pagato ridotto di una quota proporzionale allo stato d'uso del veicolo. Tranne se il giudice non sentenzi l'annullamento del contratto: in questo caso le parti si verranno a trovare nella stessa condizione in cui erano al momento della stipula e, perciò, al concessionario va l'auto e all'automobilista i soldi pagati, senza alcuna decurtazione.

Come e a chi notificare i difetti

Normalmente è sufficiente comunicare verbalmente alla concessionaria l'insorgere di un problema, ma fatelo esplicitamente indicare sul foglio d'accettazione dell'auto in officina, con la descrizione del difetto, che vale come notifica. La garanzia sui veicoli nuovi è di 24 mesi. In realtà il cliente ha il diritto di chiedere la sua applicazione entro due mesi dalla scoperta del difetto: se lo scopre l’ultimo giorno del biennio, ha comunque ulteriori due mesi di tempo per far valere i proprio diritti. Tutti i particolari sostituiti in garanzia, tuttavia, non prolungano la durata della stessa: la copertura sui nuovi pezzi scade insieme a quella sull’intero veicolo. Diverso è il discorso quando l’intervento viene effettuato fuori garanzia a carico del cliente: in questo caso la tutela è estesa sia al pezzo sia alla manodopera. 
La notifica formale del difetto va fatta in tutti quei casi nei quali i problemi siano di grande entità, in particolare se si è in prossimità della scadenza della garanzia o se non si è soddisfatti dell'operato del concessionario e si richiede l'intervento della Casa, che di solito invia un ispettore tecnico. Inoltre, la segnalazione al costruttore va fatta anche a garanzia scaduta se si ritiene che si tratti di un difetto di origine.

GARANZIA COMMERCIALE

Il costruttore può continuare a offrire le prestazioni integrative tipiche della vecchia garanzia e previste nel contratto d'acquisto (cosiddetta garanzia commerciale).

Detto questo occorre precisare alcuni aspetti. La garanzia di conformità è quella disciplinata dal Codice del consumo e opera, come abbiamo visto, seguendo il concetto di conformità. Non stabilisce alcunché riguardo le protezioni accessorie come, per esempio, la vettura sostitutiva, il traino dell’auto in panne o il rimborso delle spese di viaggio e albergo sostenute a causa di un guasto. Di queste cose si occupano le garanzie commerciali rilasciate dal costruttore che operano esclusivamente in funzione delle clausole sottoscritte dal cliente il quale, ovviamente, deve leggerle bene prima di accampare qualsiasi pretesa. Questa distinzione non è cosa di poco conto. Prendiamo per esempio la questione dei tagliandi: la garanzia di conformità dice che l’automobilista può effettuarli anche al di fuori della rete ufficiale senza perdere il diritto alla copertura (a patto di dimostrare di aver seguito rigorosamente il programma di manutenzione previsto dal costruttore). Ma se ha sottoscritto una garanzia commerciale (anche sull’usato) che richiede di usufruire della rete della Casa, i benefici di questa copertura vengono meno se non viene rispettato il contratto. Attenzione: anche le famose estensioni di garanzia che le Case pubblicizzano sono delle garanzie commerciali. Per esempio, se un’automobile viene venduta con quattro anni di garanzia, l’automobilista dev’essere consapevole che i primi due anni sono quelli di legge (di conformità) mentre quelli successivi sono commerciali e regolamentati dalle clausole contrattuali. Lo ribadiamo: mai confondere la garanzia legale con quella commerciale.

Auto di cortesia

Quando l’auto è ricoverata in officina per lavori di ripristino, in base alle clausole della quasi totalità dei contratti d’acquisto delle auto nuove, il cliente ha il diritto di ottenere una vettura sostitutiva per il periodo di fermo-macchina. Ma non sempre l’auto di cortesia viene concessa. Il suo uso presuppone che i lavori sul mezzo del cliente durino un certo periodo, che è quello strettamente inerente al tipo di riparazione e non copre l’arco temporale di tutta l’operazione. In altre parole, se la permanenza dell’auto si protrae a causa di un ricambio difficile da reperire perché il riparatore è oberato di lavoro, l’uso della vettura di cortesia non sarà prolungato, ma cesserà alla fine del tempo previsto per quel dato intervento. Alla stessa maniera se il tempo necessario per sostituire un particolare non fa scattare il diritto a ottenere l’auto sostitutiva, il cliente deve rassegnarsi a rimanere a piedi anche se la sua auto resta ferma per molto tempo in officina. E non si pensi di poter citare in giudizio il venditore a cuor leggero per i danni patrimoniali derivati dalla indisponibilità della vettura: secondo «Quattroruote», a meno che non si dimostri inconfutabilmente che l’auto sia uno strumento di lavoro e produca reddito, difficilmente il giudice accoglierà le richieste di risarcimento.

CORRENTEZZA COMMERCIALE

A garanzia scaduta, è opportuno sottolineare che le Case non sono sempre inflessibili nel negare l’intervento. Non di rado il costruttore accetta di accollarsi l’onere di alcune riparazioni anche se la copertura è scaduta. È la cosiddetta «correntezza commerciale»: la Casa, pur non avendo alcun obbligo, interviene lo stesso sia in base a considerazioni d’opportunità commerciale (per migliorare la soddisfazione del cliente) sia perché consapevole che un tale modello ha sofferto di un certo difetto.

L’intervento, pur essendo un correttivo per sanare certe debolezze del prodotto, non comporta per il costruttore l’obbligo di darne pubblicità o di estenderlo a tutti i clienti. Né il cliente ha il diritto di pretenderlo: la decisione di ripristinare il difetto è influenzata dai rapporti che il cliente intrattiene con il concessionario o l’assistenza. In particolare l’aver seguito scrupolosamente tutte le procedure di manutenzione presso la rete ufficiale, invoglia maggiormente le Case a concedere un intervento in correntezza rispetto al caso in cui la vettura sia stata assistita al di fuori della rete ufficiale.

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