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Bimbi in auto

Sicurezza in auto per i bambini

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Cos'è un seggiolino auto per bambini

Nel linguaggio comune con la parola “seggiolino per bambini” si intende genericamente ciò che la legge definisce “sistema di ritenuta per bambini” (SRB). Il seggiolino propriamente detto, infatti, è solo uno dei tre sistemi di ritenuta utilizzabili oltre al cosiddetto rialzo o alzatina (per i bambini più grandi) e al cosiddetto “ovetto” o “navicella” per i neonati.

La norma sui seggiolini auto

La legge (articolo 172 del Codice della strada) stabilisce che “i bambini di statura inferiore a 1,5 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato”.

La legge, dunque, fissa tre principi fondamentali:

  • l’altezza del bambino;
  • l’omologazione del seggiolino;
  • il peso del bambino.

Cinture di sicurezza e bambini

Il parametro di riferimento per l’obbligo di utilizzo di un seggiolino è l’altezza e il valore di riferimento è 150 centimetri: al di sotto di questa altezza è obbligatorio usare un sistema di ritenuta per bambini; da 1,5 metri in su, invece, i bambini devono utilizzare le normali cinture di sicurezza. Inoltre, con la parola “bambini”, come chiarito in alcuni documenti applicativi, la norma intende i “minori”.

I seggiolini devono essere omologati

Tutti i sistemi di ritenuta devono essere omologati, ossia prodotti in maniera conforme a una delle norme tecniche di riferimento, la UN ECE R44, che suddivide i seggiolini in base al peso del bambino, o la UN ECE R129, che li classifica in base all’altezza del bambino.

Attenzione, dall’1 settembre 2024 possono essere messi in commercio solo i seggiolini omologati secondo la normativa R129 (ma, ovviamente, i seggiolini R44 già in uso prima di quella data possono essere utilizzati senza limitazioni di tempo). Il Codice della strada, infatti, non fa differenza tra omologazioni: questo significa che i sistemi prodotti e omologati in base a norme che sono state approvate successivamente o sono state modificate o persino abrogate sono ancora utilizzabili (tranne quelli omologati in base alle norme UN-ECE R44/01 e R44/02 prodotti prima del 1995, il cui utilizzo è espressamente vietato).

In ogni caso, per motivi di sicurezza Quattroruote consiglia di utilizzare, ove possibile, prodotti omologati secondo le ultime norme tecniche, nel caso dei seggiolini la UN-ECE R44/04 o la UN-ECE R129 i-size, e di verificare sempre l’integrità e la piena efficienza del sistema e delle sue componenti (ganci, fibbie, cinture, rivestimenti eccetera).

L’omologazione è certificata da una apposita etichetta cucita o applicata sul seggiolino e riportata sulla confezione e sulla relativa documentazione.

A ciascun bambino il suo seggiolino

Come abbiamo visto, la legge dice solo che fino a 150 cm di altezza i minori devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta omologato. Dunque, per sapere esattamente quale dispositivo utilizzare, bisogna seguire le indicazioni dello specifico prodotto omologato. Quelli omologati in base alla norma R44 fanno riferimento al peso secondo il seguente schema (possono esistere seggiolini multigruppo):

  • gruppo 0: peso inferiore a 10 kg
  • gruppo 0+: peso fino a 13 kg
  • gruppo 1: peso compreso tra 9 e 18 k
  • Gruppo 2: peso compreso tra 15 e 25 kg
  • Gruppo 3: peso compreso tra 22 e 36 kg

Invece, quelli omologati in base alla norma R129 fanno riferimento all’altezza del bambino.

Per utilizzare il prodotto corretto in base al peso (R44) o all’altezza (R129) del bambino bisogna fare sempre riferimento alle indicazioni del produttore riportate sulla confezione o sul manuale d’uso (e rintracciabili anche sul web se si conoscono marca e modello): ogni dispositivo deve essere utilizzato coerentemente con la sua specifica fascia di peso (ed eventualmente di altezza).

La posizione corretta del seggiolino in auto

Oltre ai principi generali che abbiamo visto (altezza e peso del bambino e omologazione del dispositivo), il Codice della strada stabilisce un’unica regola di comportamento: “i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato”. Infatti, la pericolosa vicinanza dello schienale alla plancia può provocare, in caso di esplosione dell’airbag (che, lo ricordiamo, può scoppiare anche se la vettura, ferma con il motore acceso, è colpita frontalmente da un altro veicolo), lesioni gravissime o mortali. Ogni altra posizione non è vietata dalla legge (al massimo può essere sconsigliata dal produttore del singolo dispositivo, per questo motivo si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per l’uso allegate al prodotto).

Seggiolino sul sedile del passeggero anteriore

  • Rivolto nel senso di marcia se l’airbag è attivo;
  • Rivolto contro il senso di marcia se l’airbag non è presente oppure è stato temporaneamente disattivato (ma bisogna ricordarsi di riattivarlo quando si toglie il seggiolino da quella posizione);

Seggiolino sul sedile posteriore

Nessuna prescrizione

Stranamente, chi viola questa specifica norma non può essere sanzionato. Infatti, il Codice della strada non prevede una multa per un conducente che trasporto un bambino su un seggiolino posizionato scorrettamente.

Attenzione, però: il fatto che non vi sia una sanzione è irrilevante ai fini dell’attribuzione di responsabilità in caso d’incidente. Forse anche per questo motivo molti produttori di seggiolini e costruttori di auto sono, nei rispettivi manuali, trancianti, sconsigliandone in tutti i casi la collocazione sul posto anteriore per motivi di sicurezza, a prescindere da ogni altra considerazione normativa o tecnica.

LE INDICAZIONI DEI PRODUTTORI

In aggiunta alle regole del codice della strada, vi sono quelle stabilite dai produttori dei singoli dispositivi. Con riferimento ai seggiolini omologati R44, valgono, in genere, le seguenti regole:

  • La navicella (gruppo 0) deve essere posizionata sul sedile posteriore in senso trasversale;
  • Gli ovetti (gruppo 0+) devono essere installati sul sedile posteriore in senso contrario al senso di marcia e assicurati alle cinture di sicurezza dell’auto tramite gli specifici agganci; se sono installati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;

Con riferimento ai seggiolini omologati R129, invece:

  • Gli ovetti devono essere installati sul sedile posteriore in senso contrario al senso di marcia; se sono installati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
  • Fino a 15 mesi di età è obbligatorio installarli in direzione contraria al senso di marcia, ma se il produttore lo consente, a partire da 76 cm di altezza possono essere orientati nella direzione di marcia.

AIRBAG E BAMBINI

Cosa stabilisce la legge

Come abbiamo visto, la legge stabilisce alcune regole precise in relazione agli airbag dell’auto, ossia quando il seggiolino è installato sul sedile del passeggero:

  • airbag attivo: seggiolino rivolto nel senso di marcia;
  • airbag disattivato: seggiolino rivolto contro il senso di marcia.

Le indicazioni dei produttori

Al di là di ciò che stabilisce la legge, bisogna seguire scrupolosamente le indicazioni aggiuntive fornite dai produttori. Con riferimento ai seggiolini omologati R44, valgono, in genere, le seguenti regole:

  • La navicella (gruppo 0) dev’essere posizionata sul sedile posteriore in senso trasversale;
  • Gli ovetti (gruppo 0+) devono essere installati sul sedile posteriore in senso contrario al senso di marcia; se sono installati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;

Con riferimento ai seggiolini omologati R129, invece:

  • Gli ovetti devono essere installati sul sedile posteriore in senso contrario al senso di marcia; se sono installati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
  • Fino a 15 mesi di età è obbligatorio installarli in direzione contraria al senso di marcia, ma se il produttore lo consente, a partire da 76 cm di altezza possono essere orientati nella direzione di marcia.

Il sistema di aggancio al sedile: cintura di sicurezza o Isofix

A seconda delle modalità di installazione, i dispositivi di ritenuta possono essere di due tipi:

  • da ancorare al sedile utilizzando le normali cinture di sicurezza dell’auto;
  • fissati direttamente ai sedili dell’auto attraverso un sistema costituito da un aggancio universale denominato Isofix, più sicuro nel caso di urti laterali e meno soggetto a una installazione scorretta.

In ogni caso, per il corretto utilizzo del sistema di ritenuta bisogna fare riferimento alla sua documentazione e rispettare scrupolosamente le indicazioni del produttore riportate sul “manuale” d’uso o sulle etichette apposte sul dispositivo stesso.

Le multe

In caso di trasporto:

  • senza seggiolino;
  • con seggiolino inefficiente (per esempio con fibbia rotta);
  • con seggiolino non adeguato al peso;
  • con seggiolino non omologato;
  • con seggiolino privo di sistema antiabbandono;

la multa è di 83 euro (58,10 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni dall’accertamento o dalla notifica).

La norma prevede anche la perdita di cinque punti dalla patente e, alla seconda violazione in due anni, la sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 giorni e due mesi. Queste ultime due sanzioni si applicano al conducente se è l’unico maggiorenne a bordo dell’auto. Nel caso in cui in macchina vi sia un secondo adulto tenuto alla sorveglianza del minore, della violazione risponderà lui ma senza perdita di punti e sospensione della patente.

Esenzioni uso seggiolino

Bambini affette da patologie o in condizioni fisiche tali da rendere controindicato l'uso dei sistemi di ritenuta. La presenza di una patologia o di particolari condizioni fisiche deve essere certificata dalla Asl.

Bambini passeggeri di taxi e Ncc di altezza inferiore a 1,5 metri sui sedili posteriori con accanto una persona di almeno 16 anni;

Passeggeri di età inferiore a tre anni di autobus e minibus e passeggeri di autobus e minibus di età superiore a tre anni se sprovvisti di sistemi di ritenuta.

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