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Cambio gomme: dal 15 aprile tocca alle estive


Cambio gomme: dal 15 aprile tocca alle estive
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Puntuale come ogni anno si presenta il momento della sostituzione delle gomme invernali, se le si è adottate. In linea generale, salvo diverse prescrizioni con validità locale (gli enti proprietari delle strade hanno sempre facoltà di emettere ordinanze relative ai soli tratti gestiti), il termine entro il quale far montare le coperture estive cade il 15 aprile, ma c’è un mese ulteriore di tempo (quindi, fino al 15 maggio) per mettersi in regola. Al di là del principio generale, è importante comunque ribadire alcuni principi intorno ai quali c’è spesso un po’ di confusione.

Non c’è obbligo. Punto primo: continuare a viaggiare d’estate con i pneumatici invernali, contrassegnati dal simbolo del fiocco di neve racchiuso nel profilo di una montagna, non comporta la violazione di alcuna norma, a differenza di quanto accade d’inverno se non si montano le coperture termiche o non si hanno a bordo le catene quando si percorrano strade per le quali vige l’obbligo di dotazioni invernali. Dunque, è piuttosto una questione di opportunità, essendo le caratteristiche delle gomme invernali inadatte alle alte temperature ambientali e dell’asfalto. C’è, però, un’unica e importante eccezione a questo principio: i pneumatici montati devono essere di una delle misure omologate e riportate sulla carta di circolazione della vettura e, in termini di codice di velocità, devono riportare un valore pari o superiore a quelli indicati sul libretto. Dunque, entro il 15 maggio devono essere sostituite obbligatoriamente soltanto le gomme adottate per l’inverno in deroga, cioè con indice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione e, comunque, mai inferiore alla lettera Q, che corrisponde a una velocità massima di 160 km/h.  

Le multe. Viaggiare con pneumatici non conformi significa rischiare una multa, ai sensi dell’art. 6 del Codice della strada, di 87 euro, che si riducono a 60,90 per il pagamento in forma ridotta (effettuato entro cinque giorni dalla notifica della sanzione). Diverso è, invece, il caso in cui si continui a utilizzare dopo il 15 maggio una vettura equipaggiata con coperture il cui indice di velocità è inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione, il cui utilizzo - come abbiamo visto - è ammesso in deroga soltanto nel periodo invernale: in tal caso, si ricade nelle norme previste dall’art. 78 del Codice della strada, che riguarda le modifiche relative alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli. La sanzione prevista per questa violazione (ma solo per questa, e non per la mancata sostituzione delle gomme invernali) è di 430 euro, cui si aggiunge il ritiro della carta di circolazione della vettura.

Le quattro stagioni. Chi ha optato per le gomme all season, che costituiscono per le loro caratteristiche un compromesso tra i pneumatici invernali e quelli estivi, si risparmia ovviamente l’incombenza della loro sostituzione entro i termini prescritti: contraddistinte dalla sigla M+S (mud+snow in inglese, cioè fango e neve), queste coperture possono essere utilizzate su ogni tipo di strada durante tutto l’anno.

Leggi la guida sui pneumatici all season o quattro stagioni
Leggi la guida sulle indicazioni dei pneumatici: sigle sui fianchi ed etichetta europea

 

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