I portabiciclette (o portabici) da auto sono strutture leggere di metallo - in genere di acciaio (più pesanti) o di alluminio (più leggere, ma mediamente più costose) - progettate per essere applicate sulle auto e consentire il trasporto in sicurezza delle biciclette. I portabici da auto sono di quattro tipologie: portabici da tetto, portabici posteriore (a sbalzo), portabici da gancio traino e portabici integrati.
Sul mercato degli accessori aftermarket si trovano portabici generici delle prime tre tipologie, ossia adattabili a una molteplicità di vetture (ma non tutti i modelli di portabici sono compatibili con tutte le macchine ovviamente, si consiglia di verificare sempre, prima dell’acquisto, la compatibilità con la propria auto) oppure portabici specifici per un determinato modello (ma non esistono per tutte le auto in circolazione, in genere questi ultimi sono disponibili come accessori nella rete delle concessionarie ufficiali e il più delle volte sono acquistabili solo su ordinazione o, eventualmente nel vasto mercato dell’usato).
E a proposito di compatibilità, oltre che con la propria auto, in fase d’acquisto bisogna comunque verificare la compatibilità del portabici con la propria bicicletta. Il dato più importante è quello relativo all’interasse tra le due ruote, ma conta anche la larghezza della gomma della bici nel caso in cui si abbia una fat bike e, ovviamente, la capacità del portabici in termini di biciclette trasportabili e di peso massimo applicabile su di esso (particolarmente importante nel caso delle più pesanti e-bike).
Sono di due tipologie principali: quelli per macchine con mancorrenti sul tetto e quelli per macchine che ne sono prive. E di due tipi: quelli con smontaggio della ruota anteriore (in questa situazione al portabici si fissa la forcella anteriore della bicicletta) e quelli senza smontaggio della ruota posteriore. In generale, hanno il duplice vantaggio di poter essere tenuti sempre montati sulla vettura, in quanto, al contrario di quelli da installare posteriormente, non limitano l’apertura del portellone posteriore e non limitano la visibilità del guidatore attraverso il lunotto posteriore. Hanno però lo svantaggio di comportare, in genere un maggiore impegno nel fissarvi le bici, di penalizzare maggiormente l’aerodinamica della macchina (con un impatto sui consumi di carburante) e di impedire, con le bici montate, il passaggio dove l’altezza del varco o del soffitto è particolarmente bassa, per esempio in alcuni garage o in alcuni parcheggi pubblici o privati con altezza limitata.
Detti anche portabici da portellone, sono di due tipi: a braccetti o a binari (questi ultimi sono di norma più costosi). Nei primi le biciclette vengono appese, nei secondi appoggiate e poi legate alla struttura. In assenza di biciclette, alcuni portabici non impediscono l’apertura del portellone, ma impongono comunque una certa attenzione durante questa operazione. Hanno lo svantaggio, rispetto ai portabici da tetto, di limitare la visibilità del guidatore attraverso il lunotto posteriore, ma il vantaggio di comportare, in genere, un minore impegno fisico nell’applicare le bici su di essi rispetto ai modelli da tetto. In molte situazioni, ma non sempre, la presenza delle bici non impedisce l’accesso a garage o parcheggi con altezza limitata, ma possono impedire l’utilizzo del tergilunotto (bisogna dunque fare molta attenzione al momento dell’acquisto se il tergilunotto della propria auto si attiva automaticamente in retromarcia).
I portabici possono essere applicati anche al gancio di traino, nel rispetto del carico verticale ammesso sul gancio stesso (indicato anche nella targhetta di identificazione). Questo tipo di portabici può essere dotato anche di luci proprie e portatarga illuminato grazie alla possibilità di sfruttare il collegamento elettrico previsto per il traino.
Alcuni modelli di auto possono essere configurati, ma solo al momento dell’ordine della vettura in concessionaria, con portabici specifici, integrati e a scomparsa, la soluzione più semplice da utilizzare e tecnicamente più sicura e affidabile per gli appassionati e i “maniaci” della bicicletta proprio perché pensata dal costruttore dell’auto già in sede di progettazione della macchina.
La prima cosa da sapere, quando si parla di portabici da auto, è, in realtà, abbastanza intuitiva: possono essere liberamenti applicati alla macchina senza alcuna formalità. Non modificando le caratteristiche tecniche della vettura, infatti, non comportano in nessun caso l’aggiornamento della carta di circolazione né, quindi, la visita e prova in una sede della motorizzazione civile.
Per il loro utilizzo, però, bisogna rispettare sia le istruzioni fornite dal produttore sia, ovviamente, le norme generali del Codice della strada, che in presenza di un carico dettano specifiche disposizione e impongono, ovviamente, maggiore prudenza e attenzione durante la marcia. Per quanto riguarda le istruzioni di installazione e utilizzo, bisogna dare riferimento al manuale fornito insieme al portabici al momento dell’acquisto. Per quanto riguarda le seconde, la legge cardine sulla circolazione stabilisce alcuni principi fondamentali:
Vediamo un po’ più nel dettaglio.
Per quanto riguarda la sagoma, il Codice prevede i seguenti vincoli:
Il limite di massa, invece, è specifico per ciascuna auto ed è indicato sulla carta di circolazione (con una tolleranza del 5%) ma con le biciclette – oggetti poco pesanti - il problema della massa non si pone mai.
In generale è sempre richiesto il rispetto del carico verticale ammesso sul gancio di traino nel caso in cui quest’ultimo sia utilizzato per appoggiare il portabici.
Alla fine del 2024 (il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2025) il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una specifica disciplina per i portabici a sbalzo posteriori, quelli che presentavano maggiori criticità in relazione all’occultamento della targa e delle luci posteriori dell’auto che, com’è noto, devono essere sempre visibili. Di fatto possono presentarsi due situazioni:
1. strutture che non occultano targa e luci
valgono le regole generali appena descritte nel paragrafo intitolato “come si usano” e, in particolare quelle sulla sporgenza e sulla massa;
2. strutture che occultano targa e luci conformi al regolamento UNECE n. 26 appoggiate sul gancio traino
anche in questa situazione valgono le regole generali appena descritte nel paragrafo intitolato “come si usano” e, in particolare quelle sulla sporgenza e sulla massa. Tuttavia, a causa dell’occultamento, anche parziale, di luci e targa, sono necessarie luci supplementari che replichino quelle della vettura su cui è montato il portabici (a eccezione della terza luce di stop, quella centrale generalmente presente sopra il lunotto) e di uno specifico alloggiamento illuminato su cui montare la targa dell’auto o una targa ripetitrice. Queste luci supplementari possono essere raggruppate in un’unica unità oppure in due unità separate, devono essere omologate in base alle specifiche norme e devono essere installate conformemente al regolamento Unece n. 48.
Per quanto riguarda le multe:
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