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Assicurazione: cosa fare in caso di incidente


Assicurazione: cosa fare in caso di incidente
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Con l'introduzione del risarcimento diretto (operativo dal primo gennaio 2007 per tutti gli incidenti a partire dal primo febbraio 2007) l'automobilista danneggiato può chiedere il risarcimento alla propria assicurazione. Deve inviargli una richiesta che può essere: una raccomandata con avviso di ricevimento, una lettera con consegna a mano (a patto che si faccia mettere un timbro e una firma per ricevuta), un telefax, un telegramma oppure una e-mail, salvo che quest'ultima non sia esclusa nelle condizioni di polizza.

La richiesta deve contenere: nomi e cognomi degli assicurati coinvolti e il codice fiscale di chi ha diritto al risarcimento; le targhe dei due veicoli; la denominazione delle due assicurazioni; la descrizione delle modalità dell'incidente; le generalità di eventuali testimoni; l'indicazione dell'eventuale intervento delle forze dell'ordine; il luogo, i giorni e gli orari in cui il veicolo danneggiato può essere visionato. Se oltre ai danni alle cose ci sono anche le lesioni, bisogna aggiungere: l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; l'entità delle lesioni subite; la dichiarazione del beneficio o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono le assicurazioni sociali obbligatorie; la certificazione medica che attesti l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; l'eventuale consulenza medico-legale di parte, con la fattura del professionista.

Attenzione però: si può chiedere il risarcimento diretto solo se nell'incidente non siano stati coinvolti più di due veicoli immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano). In caso di lesioni per gli occupanti, inoltre, queste dovranno essere lievi, ovvero diagnosticabili tra uno e nove punti d'invalidità permanente. Se non ci sono queste condizioni, l'automobilista danneggiato dovrà comportarsi esattamente come in precedenza, ossia inviando la richiesta di risarcimento all'assicurazione del responsabile.

Ricevuta la richiesta, completa in tutte le sue parti, la compagnia d'assicurazione ha 60 giorni di tempo per effettuare i suoi rilievi, stimare il danno e formulare o inviare una congrua offerta oppure per comunicare i motivi per i quali non intende risarcire il danneggiato. Questo termine vale per i soli danni alle cose: sale a 90 giorni se riguarda le lesioni. Il termine dei 60 giorni può essere dimezzato (30 giorni) se la richiesta di risarcimento è sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti, un po' come avveniva con la vecchia procedura Cid. In caso di lesioni, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno proposti dall'assicurazione e se lo fa i termini sono sospesi.

Il risarcimento proposto dev'essere versato al danneggiato entro 15 giorni dalla esplicita accettazione di quest'ultimo. Qualora il sinistro non rientri tra quelli previsti dal risarcimento diretto, l'impresa lo comunica al danneggiato e trasmette a quella del responsabile i dati e gli incartamenti sino ad allora acquisiti. I termini per la definizione dell'indennizzo partono dal momento in cui l'altra assicurazione riceve la documentazione.

Ogni violazione di questi termini può essere segnalata all’Ivass.  Nel caso in cui l'offerta dell'assicurazione sia ritenuta insoddisfacente, scaduti i termini previsti, il danneggiato può rivolgersi a un legale per far valere i propri diritti. In alternativa, può avviare la procedura di conciliazione presso un'associazione di consumatori.

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