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Assicurazioni

Sospendere assicurazione auto

Sospendere assicurazione auto

Cos’è

In alcune situazioni le compagnie danno la possibilità al contraente di sospendere l’assicurazione per la responsabilità civile e di tutte le eventuali coperture accessorie a essa legate.

In pratica, in caso di necessità - per esempio per l’insorgere di un periodo di malattia oppure se si trascorrono lunghi periodi all’estero o comunque in località in cui non si ha bisogno del mezzo oppure se si sta per vendere il veicolo e si ha la necessità di non utilizzarlo fino alla conclusione del contratto - la polizza può essere congelata per non pagare inutilmente l’assicurazione di un veicolo che non circola.

La durata della sospensione non è determinata a priori e la polizza si riattiva nel momento in cui il contraente lo chiede alla compagnia. La nuova scadenza sarà automaticamente spostata in avanti, rispetto a quella precedente, di un numero di giorni pari a quelli di sospensione.

Questa opzione, come detto, consente di non pagare l’assicurazione per il periodo in cui la polizza non serve, diciamo così, diluendone dunque il costo in un arco di tempo più lungo.

Quando si può sospendere

La sospensione dell’assicurazione non è un diritto previsto dalla legge, anche se durante il lockdown seguito alla pandemia di Coronavirus nel 2020 lo Stato aveva obbligato le compagnie a concedere questa possibilità a tutti i clienti che l’avessero chiesto. Con la fine della pandemia, però, questo obbligo è venuto meno. E infatti non tutte le compagnie, attualmente, prevedono l’opzione sospensione sulle proprie polizze. E se la prevedono, non è detto che la concedano su ogni tipo o categoria di veicolo.

Di solito, infatti, la possibilità di sospendere l’assicurazione è offerta su mezzi che hanno caratteristiche d’utilizzo prevalentemente stagionali, per esempio i ciclomotori e le moto. Oppure su auto d’interesse storico e collezionistico, che circolano prevalentemente tra la primavera e l’autunno.

In ogni caso, se la polizza prevede la possibilità di sospensione, essa viene concessa solo se si è in regola con il pagamento del premio o con le eventuali rate in caso di pagamento frazionato.

Quando prevederla

Se si ritiene prioritaria questa opzione perché si ha un mezzo che circola solo in alcuni periodi dell’anno o comunque si ritiene di non privarsi a priori di questa possibilità, per esempio perché si prevede fin dalla sottoscrizione del contratto di trascorrere lunghi periodi all’estero per motivi di lavoro o di studio, è bene chiederla esplicitamente agli agenti a cui ci si rivolge in fase di preventivo oppure leggere attentamente le caratteristiche della copertura Rc in caso di preventivo via web. In caso di dubbi, prima della sottoscrizione del contratto è bene confrontarsi con l’agente o con il call center.

Come funziona

Siccome la sospensione non è prevista né disciplinata dalla legge, la compagnia che la offre ne detta le regole. Per esempio:

  • non è detto che la sospensione possa essere effettuata per un numero indeterminato di volte nell’arco della durata complessiva della copertura, che in seguito alle sospensioni si sposta evidentemente in avanti: alcune compagnie danno la possibilità di sospendere la polizza una volta sola;
  • non è detto che la sospensione possa essere effettuata in qualsiasi momento tra la data di inizio copertura e la data di fine copertura (per esempio, è possibile che non possa essere sospesa nell’ultima settimana o mese di copertura);
  • non è detto che la sospensione sia gratuita: alcune compagnie danno la possibilità di sospendere e riattivare la copertura solo a fronte del pagamento di una piccola somma (a volte questa opzione è prevista a partire dalla seconda sospensione nell’arco della durata complessiva della copertura);
  • non è detto che la sospensione possa essere a tempo indeterminato. Anzi, in genere è indicata una durata massina, di solito non superiore a un anno (e spesso anche una durata minima). Se la polizza non viene riattivata entro la durata massima prevista, il contratto si estingue senza possibilità di restituzione del premio pagato e non goduto, diciamo così.
  • la sospensione decorre sempre dal momento in cui la compagnia lo comunica formalmente all’assicurato.

Come si sospende

Non c’è una modalità univoca o standardizzata di sospensione dell’assicurazione e ogni compagnia ha le sue regole (per telefono, via web, con l’app, per posta eccetera).

Come si riattiva

Anche in questo caso, non c’è una modalità univoca di riattivazione dell’assicurazione e ogni compagnia ha le sue regole, in genere le stesse utilizzate al momento della sospensione (per telefono, via web, con l’app, per posta eccetera). Se nel frattempo si è venduto il mezzo, la polizza sospesa può essere spostata e riattivata sul nuovo veicolo (ovviamente questa situazione deve essere comunicata alla compagnia al momento della vendita e opportunamente gestita).

Obblighi a carico dell’assicurato

In ogni caso, il contraente ha l’obbligo di custodire il mezzo con l’assicurazione sospesa in un luogo privato non accessibile a terzi (box o garage privato, cortile della propria abitazione). Non è possibile sospendere l’assicurazione se il mezzo resta parcheggiato su una strada pubblica o privata aperta al pubblico o in un parcheggio pubblico. In questa situazione, infatti, la sosta è considerata circolazione e, quindi, implica l’obbligo di copertura per la responsabilità civile.

Infine, sempre in caso di sospensione, le chiavi del veicolo devono essere custodite dal contraente in un luogo non immediatamente accessibile ad altre persone, familiari compresi. L’utilizzo di un mezzo con assicurazione sospesa da parte di terzi che possano facilmente prelevarne le chiavi, infatti, può determinare l’esercizio della rivalsa da parte della compagnia in caso di sinistri con danni.

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