Cos’è
Il Codice della strada prescrive che tutti i veicoli a motore in circolazione debbano essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi. Dove per circolazione si intende sia la marcia sia la sosta su strade pubbliche oppure private ma aperte al pubblico (per esempio quelle all’interno di aree commerciali). Dunque, si può essere sanzionati per “circolazione con veicolo privo di assicurazione” anche se il mezzo non assicurato è parcheggiato sulla strada.
L’assicurazione ha sempre una durata annuale, indipendentemente dalla modalità di pagamento, e per legge non può essere rinnovata tacitamente. Quindi ogni anno scade e alla scadenza è il contraente che deve rinnovarla, con la stessa compagnia oppure con un’altra di sua scelta.
Quando
La violazione può concretizzarsi solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza della polizza. Per legge, infatti, le assicurazioni sono tenute a coprire eventuali danni fino a 15 giorni dopo quella data.
Quanto
La mancanza di una copertura assicurativa è una violazione estremamente grave e comporta una sanzione di 866 euro (606,20 per chi paga entro cinque giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica all’indirizzo di residenza del proprietario del mezzo).
Il Codice prevede poi la perdita di cinque punti dalla patente e il ritiro della carta di circolazione, cosa che comporta l’impossibilità di circolare. In questa situazione, dunque, il veicolo dovrà essere portato in un luogo indicato dal conducente, trasportato su un carro attrezzi a sue spese.
Il veicolo è di fatto sequestrato fino a quando non sarà demolito (vedere paragrafo intitolato “la rottamazione”) oppure fino a quando non sarà pagato il premio dell’assicurazione per almeno sei mesi (vedere paragrafo intitolato “lo sconto”).
Se la multa non è pagata entro i 60 giorni di legge, il mezzo è confiscato dallo Stato, ossia la proprietà è trasferita dall’intestatario allo Stato.
Lo sconto
La multa è ridotta a metà se l’assicurazione è riattivata entro il 30° giorno dalla scadenza, ossia entro il 15° giorno successivo alla tolleranza di legge di 15 giorni.
La rottamazione
In alternativa alla riattivazione dell’assicurazione, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione l’intestatario del mezzo può rottamarlo, ossia radiarlo per demolizione presso un centro autorizzato. L’operazione, però, può essere effettuata solo con l’autorizzazione del comando di polizia che ha accertato la violazione, trasportando il mezzo al centro demolizioni con un carroattrezzi e solo dopo il versamento di una cauzione pari all’importo della multa (866 euro oppure 606,20 se l’operazione avviene entro il 5° giorno). Metà della cauzione (433 euro oppure 303,10 se la cauzione era stata versata entro il 5° giorno) sarà restituita dopo l’avvenuta demolizione, ossia dietro presentazione del certificato di demolizione rilasciato dal centro autorizzato.
Seconda violazione in un biennio
Alla seconda violazione per circolazione con veicolo privo di assicurazione in un biennio la multa sale a 1.732 euro senza possibilità di riduzione per chi paga entro cinque giorni. La seconda violazione in un biennio prevede anche la sospensione della patente per un periodo compreso tra uno e due mesi. I punti decurtati dalla patente sono cinque e valgono le stesse regole previste sullo sconto e sulla rottamazione alla prima violazione. Dopo l’eventuale dissequestro del mezzo è comunque previsto un ulteriore fermo amministrativo di 45 giorni.
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